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Concetti Chiave

  • La procedura legislativa ordinaria si articola in diverse fasi, iniziando con la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio.
  • Il Parlamento e il Consiglio effettuano due letture del testo, con possibilità di emendamenti e motivazioni necessarie per il Consiglio.
  • Se il Parlamento approva emendamenti, il testo ritorna al Consiglio per una seconda lettura, dove può essere adottato o richiedere una conciliazione.
  • Un comitato di conciliazione, formato da rappresentanti del Consiglio e del Parlamento, deve raggiungere un accordo comune entro sei settimane per proseguire con l'iter legislativo.
  • Se l'accordo del comitato è approvato, segue una terza lettura da parte di Parlamento e Consiglio, con scadenze e maggioranze specifiche per l'adozione finale.

La procedura legislativa ordinaria, descritta dall’art. 294 TFUE, prevede diverse fasi:

- presentazione da parte della Commissione di una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio;

- prima lettura da parte del Parlamento e trasmissione al Consiglio;

- prima lettura da parte del Consiglio, con approvazione dello stesso testo trasmesso dal Parlamento e adozione dell’atto oppure approvazione con emendamenti e trasmissione al Parlamento; il Consiglio deve motivare e la Commissione illustra la sua posizione al Parlamento;

- seconda lettura da parte del Parlamento entro tre mesi: se il Parlamento approva il testo del Consiglio o se non si pronuncia, l’atto è adottato nella versione del Consiglio; se il Parlamento lo respinge, l’iter dell’atto proposto si interrompe; se il Parlamento approva emendamenti a maggioranza dei suoi componenti, il testo torna al Consiglio, e anche in questo caso la Commissione illustra la sua posizione;

- seconda lettura da parte del Consiglio entro tre mesi: se il Consiglio approva gli emendamenti del Parlamento, a maggioranza qualificata (ma all’unanimità se la Commissione si era espressa contro), il testo è adottato; se non li approva, viene convocato un comitato di conciliazione;

- conciliazione da parte di un comitato paritetico Consiglio-Parlamento; ai suoi lavori partecipa la Commissione con compiti di mediazione; il comitato di conciliazione deve raggiungere un accordo su un progetto comune entro sei settimane; se non lo fa, l’atto non è adottato;

- se il comitato di conciliazione ha approvato un progetto comune, terza lettura da parte del Parlamento e del Consiglio, i quali hanno altre sei settimane per pronunciarsi sul testo dell’accordo senza ulteriori modifiche (a maggioranza semplice il Parlamento, a maggioranza qualificata il Consiglio); in mancanza di una decisione, l’atto non è adottato.

Le fasi sopraindicate sono espressione di una normazione molto rigida e, pertanto, non possono essere in alcun caso disattese.

Domande da interrogazione

  1. Quali sono le fasi principali della procedura legislativa ordinaria secondo l’art. 294 TFUE?
  2. La procedura legislativa ordinaria comprende diverse fasi: presentazione della proposta, letture da parte del Parlamento e del Consiglio, eventuale conciliazione e approvazione finale, tutte rigorosamente regolate e non disattendibili.

  3. Cosa accade se il Parlamento respinge il testo del Consiglio durante la seconda lettura?
  4. Se il Parlamento respinge il testo del Consiglio durante la seconda lettura, l'iter dell'atto proposto si interrompe, come indicato nel testo.

  5. Qual è il ruolo del comitato di conciliazione nella procedura legislativa ordinaria?
  6. Il comitato di conciliazione, composto da membri del Consiglio e del Parlamento, ha il compito di raggiungere un accordo su un progetto comune entro sei settimane; in caso contrario, l'atto non viene adottato.

Domande e risposte

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