Concetti Chiave
- Il procedimento di delibazione consente allo Stato italiano di conferire efficacia giuridica alle sentenze ecclesiastiche, rendendole esecutive tramite un procedimento speciale.
- La Legge n° 218/1995 ha mantenuto il procedimento di delibazione per le sentenze ecclesiastiche, poiché non può modificare la Legge n° 121/1984, garantita a livello costituzionale.
- Per avviare la delibazione è necessaria la presenza di due decisioni giudiziali conformi che dichiarano la nullità del matrimonio e un decreto di esecutività rilasciato dal Tribunale della Segnatura Apostolica.
- La Corte d’Appello deve verificare la competenza territoriale, l'autenticità del decreto di esecutività e il rispetto delle condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.
- La delibazione retroagisce, annullando gli effetti civili del matrimonio dal giorno della celebrazione e eliminando la necessità di una domanda di divorzio.
Procedimento di delibazione
Attraverso il procedimento di delibazione, lo Stato italiano attribuisce efficacia giuridica alle sentenze pronunciate da un tribunale ecclesiastico. Esse vengono rese esecutive nella Repubblica italiana solo instaurando un apposito e speciale procedimento davanti alla Corte d’Appello competente (= quella nel cui comune è stato trascritto il matrimonio concordatario).
Normativa e leggi rilevanti
Normativa di riferimento: art. 8, comma 2 della Legge n°121/1984 in ratifica ed esecuzione degli Accordi di Villa Madama
La legge n° 218/1995 nel riformare il sistema di diritto internazionale privato, ha eliminato il procedimento di delibazione. Tuttavia esso è mantenuto con le sentenze ecclesiastiche. Perché?
La Legge n° 218/1995 è una legge ordinaria e non può incidere sul contenuto della Legge n° 121/1984, garantita a livello costituzionale e quindi non è idonea a derogare, modificare o abrogare l’art.8
Procedimento
1.a fase (= fase di avvio)
• domanda di parte con atto di citazione, in caso in cui essa sia prodotta da una sola parte
oppure
• ricorso, se essa è prodotta da entrambi le parti
La domanda può essere firmata o da un solo coniuge o da entrambi e sempre sottoscritta da procuratore legale.
Presupposti processuali:
• esistenza di due conformi decisioni giudiziali (1° e grado e seconda istanza) che dichiarano la nullità del matrimonio
• exequatur (= decreto di esecutività, secondo il diritto canonico), rilasciato dal Tribunale della Segnatura Apostolica
Accertamenti della Corte d'Appello
2.a fase: accertamenti di competenza della Corte d’Appello che accerta
• la propria competenza territoriale
• che il matrimonio dichiarato nullo sia un matrimonio concordatario e che il giudice ecclesiastico era competente a conoscere la causa
• che il decreto di esecutività emesso dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica sia autentico
• il rispetto, nel procedimento davanti all’autorità ecclesiastica, del diritto di agire e di resistere in giudizio, conformemente a quanto stabilito dall’ordinamento italiano
• che ricorrano tutte le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia di una sentenza straniera (artt.796 e 797 c.p.c.) e verificare
▪ che la sentenza ecclesiastica non sia contraria ad un’altra sentenza pronunciata dal giudice italiano e passata in giudicato
▪ che dinnanzi al giudice italiano non sia pendente un giudizio con lo stesso oggetto e le stesse parti
▪ che la sentenza ecclesiastica non produca effetti contrari all’ordine pubblico (simulazione unilaterale del consenso, incompatibilità assolute e relative,convivenza coniugale prolungata per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio)
Effetti della delibazione
3.a fase: trascrizione della delibazione nei registri dello stato civile
Contro la sentenza della Corte d’Appello è esperibile solo il ricorso in Cassazione
La delibazione fa venire meno ex tunc gli effetti civili del matrimonio dal giorno della sua celebrazione (= quindi retro agisce) e fa venire meno anche l’ esigenza della domanda di divorzio
Domande da interrogazione
- Qual è il procedimento per ottenere la delibazione delle sentenze ecclesiastiche in Italia?
- Quali sono i presupposti processuali per la delibazione?
- Quali accertamenti deve effettuare la Corte d'Appello durante il procedimento di delibazione?
- Quali sono gli effetti della delibazione sulle sentenze ecclesiastiche?
Il procedimento di delibazione richiede di instaurare un apposito procedimento davanti alla Corte d’Appello competente, dove si deve presentare una domanda di parte o un ricorso, a seconda che sia prodotta da una sola parte o da entrambe (testo).
I presupposti includono l'esistenza di due decisioni giudiziali che dichiarano la nullità del matrimonio e il rilascio di un exequatur dal Tribunale della Segnatura Apostolica (testo).
La Corte d'Appello deve accertare la propria competenza territoriale, la validità del matrimonio concordatario, l'autenticità del decreto di esecutività e il rispetto dei diritti processuali, oltre a verificare che non ci siano contraddizioni con sentenze italiane (testo).
La delibazione retroagisce, annullando ex tunc gli effetti civili del matrimonio dal giorno della celebrazione e eliminando la necessità di una domanda di divorzio (testo).