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Concetti Chiave

  • Il testo unico sull'immigrazione estende i diritti civili ai cittadini stranieri regolari, ma con possibili eccezioni legali.
  • La Corte costituzionale ha affermato che gli stranieri godono di tutti i diritti fondamentali previsti dalla Costituzione, inclusi i diritti inviolabili.
  • Esiste un ambito inviolabile della dignità umana, come il diritto alla salute, riconosciuto anche per gli stranieri irregolari.
  • L'art. 10.3 della Costituzione riconosce il diritto di asilo come diritto soggettivo, ma manca una legge di attuazione in Italia.
  • La Costituzione presenta una varietà di destinatari nei diritti e libertà, a volte indeterminati e altre volte specifici come i cittadini o i lavoratori.

Diritti civili per stranieri

Il testo unico sull’immigrazione ha esteso il riconoscimento dei diritti civili attribuiti ai cittadini italiani anche agli stranieri regolari: esso può però subire le eccezioni previste dalla legge, in quanto non sempre è costituzionalmente garantito. Tuttavia, la Corte costituzionale ha evocato più volte l’effetto espansivo che deriva dal riconoscimento dei diritti inviolabili ex art. 2 Cost. (sentt. 199/1986 e 10/1993), fino ad affermare che lo straniero è titolare di «tutti i diritti fondamentali che la Costituzione riconosce spettanti alla persona» (sent. 148/2008). Esiste inoltre un «ambito inviolabile della dignità umana», per esempio il diritto alla salute, che deve essere riconosciuto agli stranieri anche se irregolari (sent. 269/2010). Per la stessa ragione non è legittimo che lo straniero extracomunitario che intenda contrarre matrimonio sia tenuto ad attestare la regolarità del soggiorno: la condizione di straniero non può essere di per sé causa di trattamenti diversificati e peggiorativi per quanto riguarda i diritti inviolabili (in questo caso violando anche un diritto del cittadino: sent. 245/2011). Ciò vale ancor più nell’ambito penale (sent. 249/2010 sulla cosiddetta aggravante di clandestinità).

Diritto di asilo in Italia

Allo straniero che lascia il proprio paese non per motivi di lavoro o di studio, ma perché non può esercitare in modo effettivo le libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, l’art. 10.3 Cost. riconosce il diritto di asilo, inteso come vero e proprio diritto soggettivo. L’Italia, tuttavia, non si è mai dotata di una legge di attuazione della norma costituzionale sul diritto di asilo, né la giurisprudenza ha consolidato un orientamento uniforme in merito al contenuto di tale diritto.

Riflessioni sulla Costituzione italiana

In proposito la lettura della Costituzione invita a una riflessione: mentre la prima parte si intitola «diritti e doveri dei cittadini», il testo poi in alcuni casi riconosce diritti o libertà senza individuare il destinatario (è il caso della libertà personale, v. art. 13), in altri individua destinatari indeterminati (è il caso della libertà di manifestazione del pensiero riconosciuta a tutti, v. art. 21), in altri ancora individua categorie come i cittadini (v. ad es. artt. 16, 17 e 18), i lavoratori o uno specifico gruppo sociale (ad es. i genitori, gli indigenti, i capaci e meritevoli).

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Domande da interrogazione

  1. Quali diritti civili sono riconosciuti agli stranieri regolari in Italia?
  2. Il testo unico sull’immigrazione estende il riconoscimento dei diritti civili ai cittadini italiani anche agli stranieri regolari, sebbene con possibili eccezioni legali. La Corte costituzionale ha affermato che gli stranieri sono titolari di tutti i diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione (sent. 148/2008).

  3. Qual è il diritto di asilo previsto dalla Costituzione italiana?
  4. L’art. 10.3 della Costituzione italiana riconosce il diritto di asilo per gli stranieri che non possono esercitare le libertà democratiche nel loro paese. Tuttavia, l'Italia non ha ancora una legge di attuazione specifica per questo diritto.

  5. Come si riflette la Costituzione italiana sui diritti degli stranieri?
  6. La Costituzione italiana riconosce diritti e libertà in modo variabile, a volte senza specificare il destinatario, come per la libertà personale (art. 13), o identificando categorie specifiche come i cittadini (artt. 16, 17 e 18), suggerendo una riflessione sulla loro applicazione anche agli stranieri.

Domande e risposte

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