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Preparazione esame diritto sindacale e del lavoro

Definizione e suddivisione del diritto del lavoro

Per diritto del lavoro non intendiamo tutta la regolamentazione dell’attività umana e cioè del lavoro in generale, ma inizialmente la disciplina del lavoro subordinato, essendo il lavoratore subordinato visto come debole e a rischio sfruttamento. Con gli anni si è vista estendere la sfera di azione anche ad alcune classi di lavoratori non subordinati, e seppur non in toto ai datori di lavoro non titolari di un’impresa.

Esso si ripartisce in, seppur con interazioni tra le due aree:

  • Diritto sindacale, che concerne sindacati, contratto collettivo, le rappresentanze dei lavoratori in azienda, la partecipazione dei lavoratori e dei sindacati alla gestione dell’impresa.
  • Diritto del lavoro, che concerne il rapporto di lavoro individuale subordinato, e di altri rapporti assimilati o contigui.

In generale la funzione principale del diritto del lavoro risiede nel tentativo di controbilanciare la disparità di potere che si verifica tra datore di lavoro e lavoratore nel lavoro subordinato, per difendere la dignità del lavoratore in quanto persona e per svolgere una funzione redistributiva del reddito a vantaggio della classe debole. Per svolgere a pieno la propria funzione le norme lavoristiche si sono poste come norme di ordine pubblico, ma esse non si rivolgono solo all’imprenditore ma anche ai lavoratori stessi.

Con l’avvento della carta costituzionale la materia si è qualificata e consolidata e sono stati instituiti principi costituzionali di rango primario ispirati alla tutela del lavoro. Dagli anni '90, grazie anche alla concorrenza a livello europeo e globale, alla tutela del lavoratore debole si è affiancato anche il concetto di efficienza economica. Si sono susseguite diverse riforme che hanno portato al superamento della protezione tradizionale in favore di una protezione ispirata alla flexicurity europea, il cui luogo di esplicazione è il mercato del lavoro.

Diritto del lavoro e diritto privato

I primi interventi di ordine pubblico volti a disciplinare aspetti dell’utilizzazione del lavoratore sono stati attuati con norme imperative e inderogabili, limitando la libertà di acquisto e di vendita della forza lavoro. La disciplina invece del diritto privato è basata sul dogma della libertà contrattuale che si traduce in norme legali dispositive che valgono fin quando le parti non dispongono diversamente.

Durante il periodo corporativo ci sono state molteplici spinte a favore di autonomizzazione del diritto del lavoro da quello privato. La materia ha acquisito unità e autonomia con il codice civile del 1942, le cui disposizioni riguardanti la materia sono state collocate al libro 5, intitolato al lavoro ma dominato dall’impresa. Un ulteriore distacco l’abbiamo avuto con la carta costituzionale che insieme al codice si sono ritrovati ad affermare il contratto di lavoro subordinato art. 2094, differente dagli altri contratti e che per questo necessita di una disciplina speciale.

Seppur la materia ha acquisito una tale specialità non possiamo affermare l’indipendenza dal diritto privato, basti pensare che il contratto collettivo è stato riconosciuto dalla giurisprudenza prevalente in termini privatistici, e che il contratto individuale di lavoro subordinato resta per sempre un contratto e quindi per la risoluzione di eventuali problemi bisogna fare ricorso ai principi generali del contratto. In conclusione, la distanza tra il diritto del lavoro e il diritto privato è oggi più ridotta rispetto al passato e si auspica una volta abbandonate le posizioni difensive un proficuo dialogo teorico.

Diritto del lavoro pubblico privatizzato

Dal diritto del lavoro era tradizionalmente escluso il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni disciplinato da una normativa pubblicistica. Dagli anni '90, con una serie di decreti legislativi e con il testo unico sul lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni del 2001, il dogma pubblicistico è stato superato con la privatizzazione del lavoro pubblico. Si è provveduto all’applicazione nel settore del diritto del lavoro privato e della contrattazione collettiva, in modo che il contratto di lavoro tenuto alle dipendenze di una pubblica amministrazione ha acquisito una natura contrattuale. La privatizzazione è intesa come contrattualizzazione del rapporto di lavoro pubblico.

Di tutto ciò ha fatto parte il passaggio della gestione delle controversie di ordine pubblico dai tribunali amministrativi a quelli civili. Anche se il lavoro pubblico ha continuato ad avere per determinati aspetti discipline differenziate rispetto a quella privatistica di base, questa fase di unificazione ha contribuito ad avviare processi di miglioramento dell’efficienza della PA. Con i governi di centrodestra e in particolare con il ministro Brunetta si è resa necessaria una riforma di alcuni aspetti della riforma precedente, procedendo a un ridimensionamento del ruolo del contratto collettivo a vantaggio della fonte legislativa e del potere dei dirigenti, i quali sono stati indotti a assumersi tutte le responsabilità inerenti al ruolo. Ma tale riforma ha trovato tanti ostacoli ed è stata approvata nel 2015 dopo svariate modifiche (riforma Madia). Tale riforma è stata attuata tra il 2016 e 2017 a causa della sentenza 251 del 2016 della corte costituzionale la quale ha dichiarato l’illegittimità di alcune disposizioni, in particolare alcuni decreti dovevano avere l’approvazione della Conferenza unificata delle regioni, province e comuni. Numerose riforme si sono susseguite ma resta ancora l’interrogativo su come gestire enti e rapporti di lavoro.

Il diritto amministrativo del lavoro

La presenza all’interno del diritto del lavoro di un orientamento anche pubblicistico determina la presenza di organismi pubblici competenti in materie lavoristiche. Il più importante organismo è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, esso tramite più canali interviene con prese di posizione. Detto ministero si è avvalso di organismi periferici, direzioni interregionali del lavoro e di direzioni territoriali del lavoro. A seguito della riforma del Jobs Act, le funzioni del DIL e del DTL, integrate dalla funzione ispettiva di INPS e INAIL, sono state trasferite alla nuova Agenzia unica per le ispezioni del lavoro (Ispettorato Nazionale del Lavoro) che ha sedi in ogni provincia. A seguito della funzione ispettiva può irrogare sanzioni amministrative dopo accertamento di illeciti, è possibile però da parte dell’impresa che ne è destinataria proporre ricorsi sia amministrativi che giurisdizionali.

Un'altra opera di vigilanza è svolta dalle aziende sanitarie locali per l’osservanza delle disposizioni relative alla tutela della salute, sicurezza dei lavoratori. Le funzioni relative ai servizi pubblici per l’impiego nel 1997 sono state affidate all’amministrazione provinciale, ma successivamente sono tornate sotto il controllo regionale ma a livello logistico sono rimaste provinciali. Funzioni pubbliche riguardano anche la crisi dell’impresa attraverso l’istituzione di cassa integrazione guadagni volte a favorire la ripresa dell’attività imprenditoriale e la salvaguardia dell’occupazione.

Il diritto della previdenza sociale e della sicurezza sociale

Il diritto alla previdenza sociale concerne quel complesso di istituti di massima pubblicistici che tramite le assicurazioni sociali obbligatorie realizzano finalità di solidarietà sociale a favore di lavoratori dipendenti in condizioni di qualificato bisogno. Questi compiti sono stati successivamente assunti dallo stato come funzioni primarie.

Il tradizionale beneficiario degli istituti previdenziali è il lavoratore subordinato, ciò fa comprendere l’intreccio che c’è tra il diritto alla previdenza sociale e il diritto del lavoro, e ciò si sostanzia in due rapporti:

  • Rapporto contributivo, secondo il quale viene finanziato il sistema previdenziale attraverso l’imposizione di obblighi contributivi sui datori di lavoro.
  • Rapporto previdenziale, secondo il quale al mutare di alcune condizioni, il lavoratore beneficiario ottiene determinate prestazioni economiche e l’ente è tenuto ad erogarle.

L’esempio più importante è caratterizzato dagli istituti a carattere pensionistico gestiti dall’INPS previsti a tutela della vecchiaia, o dell’anzianità lavorativa. Si è però con il governo Monti sentita l’esigenza di una riforma del sistema pensionistico e si è provveduto all’innalzamento dell’età pensionabile, alla generalizzazione del metodo contributivo e al virtuale superamento delle pensioni di anzianità. Successivamente sono state apportate modifiche con i governi Renzi e Gentiloni ma soprattutto con il governo Conte con l’accesso anticipato alla pensione con quota 100.

Si è tentato negli altri paesi ma anche in Italia di istituire fondi di previdenza complementare gestite da fondi privati, ad esempio il trattamento di fine rapporto. Ci sono poi altre forme previdenziali a tutela dell’invalidità e inabilità da rischio professionale, tutela della salute, maternità, tutela contro la disoccupazione, tutela della famiglia, che concernono un compenso economico in caso di infortunio o malattia riservato soltanto ai lavoratori dipendenti.

Ma da tempo si sta superando la provvidenza sociale in direzione di una sicurezza sociale destinata a beneficio di tutti i cittadini in condizioni di bisogno, ma questa è messa in discussione dalle difficoltà finanziarie dei sistemi pubblici di welfare che fanno prevedere modalità di cooperazione tra pubblico e privato.

Origini ed evoluzione storica del diritto del lavoro

Quando parliamo del diritto del lavoro evochiamo uno dei grandi capitoli della storia contemporanea che ha reso avvio dalla rivoluzione industriale. È stata frutto di una molteplicità di fattori di varia natura, tra le quali innovazioni tecnologiche che hanno consentito un aumento di ricchezza, ma ci sono anche fattori politici ed economici tra i quali l’affrancamento dei vincoli del mondo feudale e l’affermazione della libertà economica che ha avuto il culmine nella rivoluzione francese. Quest’ultimo prima di essere proclamato in Francia è stato praticato in Inghilterra dove negli ultimi decenni del '700 ci sono stati i primi segni di industrializzazione. A conferma di ciò abbiamo la teoria di Adam Smith secondo il quale gli uomini devono essere lasciati liberi di perseguire il proprio interesse e che grazie alla mano invisibile del mercato si verifica un accrescimento complessivo della ricchezza. Sia in Inghilterra che in Francia la borghesia era la promotrice della rivoluzione, i quali intendevano la libertà come allontanamento dai retaggi feudali.

Dalle trasformazioni economiche sono però scaturiti sconvolgimenti sociali dalla quale è nata una nuova classe sociale, l’operaio, privi di qualificazioni professionali e che oltre alla prole avevano solo le proprie energie lavorative. Le condizioni degli operai erano infime quasi disumane e una volta licenziato si trovava nella più neldisperazione. L’uguaglianza del 1789 restava indifferente alla profonda diversità di condizione sociale tra i proprietari delle terre o delle attività economiche e le classi subalterne. Tuttavia, ai primi dell’Ottocento la questione sociale cominciò ad assumere il primo posto dell’attenzione dei governi e della parte più sostenibile dell’opinione pubblica.

La nascita del sindacalismo

Inizialmente le classi dirigenti non gradivano che i lavoratori si organizzassero per difendere i propri interessi, da un lato infatti venivano considerati un modo per far rivivere le istituzioni corporative del mondo feudale, dall’altro veniva visto come un mortale attentato alla libertà del commercio. Di conseguenza si è adottato un regime di repressione penale del sindacalismo, con la legge Le Chapelier del 1791 è stato introdotto il delitto di coalizione, proibendo l’associazionismo tra lavoratori e lo sciopero. In questo quadro i ceti dominatori venivano favoriti anche per il fatto che si basavano su un sistema elettorale ancora molto ristretto per censo e cultura, e io lasciava i lavoratori in una situazione di dittatura contrattuale dell’imprenditore. In questo contesto infatti era debole ed era evidente una forte disparità di potere negoziale nei confronti dell’imprenditore. Lo squilibrio di potere insito nella relazione contrattuale di lavoro ha rappresentato il punto di partenza dal quale è scaturito un contro movimento rivolto al riscatto delle classi lavoratrici. Tale processo si è svolto su più piani:

  • Sindacalismo mosso dall’obiettivo di fronteggiare e neutralizzare il potere dell’imprenditore mediante il contratto collettivo.

I sindacati sono entrati in scena in Gran Bretagna nella prima metà dell’800 e successivamente negli altri paesi europei e negli Stati Uniti. Essi avevano l’obiettivo di imporre una contrattazione accordata agli imprenditori attraverso lo strumento dello sciopero, mettendo in secondo piano i patti individuali dove i lavoratori erano perdenti. Ma questo presupponeva delle garanzie per i sindacati che in quel clima non c’erano, e proprio per incidere sul regime giuridico ostile a questi ultimi, venne creato un partito politico (Labour Party), il primo grande risultato fu il riconoscimento ai sindacati dell’immunità dalla responsabilità civile per le azioni collettivi da essi promossi. In Gran Bretagna il sindacalismo ha avuto forte sviluppo anche per il fatto che i lavoratori erano obbligati a iscriversi al sindacato, tale sistema è durato fino al 1980 soppiantato dalle riforme del governo di Margaret Thatcher.

Nei paesi dell’Europa continentale il sindacalismo si è sviluppato con gli stessi obiettivi ma con metodi diversi. In Italia nella seconda metà dell’800 il movimento operaio viveva un periodo di inquietudine, nascono così le prime società di mutuo soccorso. In una seconda fase le società operaie si sono trasformate e si sono cominciate ad unire in leghe di resistenza e solo successivamente il sindacalismo ha cominciato a strutturarsi sia a livello territoriale che di settori produttivi, poi detti di categoria. Meno rilevante è stato il ruolo di sindacati di mestiere. I sindacati erano in linea di massima tollerati ma venivano repressi i fatti di sciopero, successivamente con il codice Zanardelli si è assistito ad una tolleranza legale dello sciopero ma solo sul piano penalistico, e a differenza della Gran Bretagna qui il sindacato aveva anche una connotazione politica.

Primo grande sindacato italiano CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro) del 1906, nasce come fusione di partiti precedenti e sotto impulso del Partito dei Lavoratori Italiano (di impronta classista, che si proponeva di utilizzare anche la lotta parlamentare per soddisfare i lavoratori), detto sindacalismo era di impronta socialista. Affianco a questo si sviluppò un sindacalismo bianco, di impronta cristiana che si riferiva alla dottrina della chiesa ed era inevitabile che la questione del lavoro venisse posta sul terreno parlamentare e politico, in un contesto caratterizzato da moti sociali che mettevano a rischio la stabilità della fragile democrazia italiana.

Il diritto del lavoro delle origini

Oltre all’eliminazione degli ostacoli all’azione dei sindacati occorreva penetrare nel contratto di lavoro e modificarlo. Verso la fine del XIX secolo si sono creati filoni di pensiero che hanno sostenuto un diritto privato sociale con l’intento di riequilibrare la condizione di soggezione negoziale del lavoratore. Ma l’urgenza di misure a protezione dei lavoratori ha coinvolto grandi settori del mondo politico dai socialisti ai governi liberali di Giolitti. Le leggi in materia di lavoro hanno assunto veste di legislazione speciale non derogabile a danno del lavoratore e non aggirabile con pattuizioni individuali. Gli ambiti erano:

  • Il lavoro dei fanciulli
  • Gli infortuni sul lavoro
  • La condizione delle lavoratrici madri
  • Il lavoro delle mondine e degli addetti ai forni
  • 1893 giurisprudenza dei probiviri, artriti a cui i lavoratori potevano appellarsi per risoluzione di controversie secondo equità, ai quali si deve l’elaborazione del preavviso nel licenziamento e efficacia sospensiva dello sciopero sul contratto di lavoro.

Lo sviluppo del diritto del lavoro ha visto un periodo di stop durante la parentesi bellica, nel frattempo ha cominciato a svilupparsi il sistema della contrattazione collettiva sia a livello nazionale che aziendale. Con le commissioni interne sviluppatesi tra il 1919 e il 1922 si sono avute le prime forme di rappresentanze dei lavoratori a livello aziendale. Ma a seguito della fine della prima guerra mondiale le istituzioni operaie sono entrate drammaticamente in crisi.

Il ventennio fascista

Con l’ascesa del potere fascista i sindacati bianchi e rossi furono eliminati, il tutto culminato con il patto di Palazzo Vidoni del 1925. La Confindustria ha riconosciuto alle associazioni sindacali fasciste il monopolio della rappresentanza sindacale, ottenendo l’eliminazione delle commissioni interne. Si apre così la strada all’edificazione del regime corporativo che esprimeva una visione coesa della società nel quale l’interesse dell’individuo restava subordinato a quello superiore della nazione. Esso si poneva come alternativa al liberismo e al socialismo. Ci fu una soppressione della libertà sindacale e di sciopero tradotti giuridicamente con la legge sindacale del 3 aprile 1926. Il governo aveva la facoltà di riconoscere solo un sindacato per ciascuna categoria produttiva e il contratto collettivo stipulato era considerato inderogabile e aveva efficacia erga omnes in quella categoria.

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AnnaZan1234 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto sindacale e del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale o del prof Passalacqua Pasquale.
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