Concetti Chiave
- Il possesso è definito come la disponibilità materiale su un bene, in cui il soggetto si comporta come se fosse il proprietario o il titolare di un diritto reale minore.
- È caratterizzato da due elementi fondamentali: l'elemento oggettivo, legato all'esercizio del diritto di proprietà, e l'elemento soggettivo, che implica la consapevolezza dell'animus possidendi.
- Il possesso può essere di buona fede, quando non si sa di ledere diritti altrui, o di mala fede, quando si è consapevoli di farlo.
- Il possesso può essere acquisito a titolo originario, senza alcun rapporto con il precedente possessore, o a titolo derivativo, tramite la trasmissione di un possessore precedente.
- Le azioni legali per tutelare il possesso includono l'azione di reintegrazione, per chi è stato privato del possesso, e l'azione di manutenzione, per chi subisce molestie, ciascuna con specifiche condizioni e scadenze.
Qual è la definizione di possesso?
Significa avere la disponibilità materiale su una cosa: è la situazione di quel soggetto che si comporta come se fosse il proprietario dell’oggetto o il titolare di un diritto reale minore sullo stesso. Il possesso può essere:
pieno: quando corrisponde all’esercizio del diritto di proprietà;
minore: quando corrisponde all’esercizio di un diritto reale minore.
Elementi del possesso
Il possesso è caratterizzato da due elementi che necessitano di essere presenti contemporaneamente, ovvero:
L’elemento oggettivo: si identifica nell’esercizio del diritto di proprietà;
L’elemento soggettivo: si identifica nell’animus possidendi, ovvero la consapevolezza dell’esercizio del potere.
Possesso di buona e mala fede
Il possesso può essere:
Di buona fede, quando si possiede una cosa nell’inconsapevolezza di star ledendo i diritti di un altro;
Di mala fede, quando si possiede una cosa sapendo di ledere il diritto del titolare.
Possesso e proprietà
Solitamente il diritto di proprietà ed il possesso conseguente sono riuniti nella stessa persona: capita però che le situazioni non coincidano e il proprietario sia una persona distinta da quella che possiede il bene. In caso di furto, per esempio, è il ladro ad essere il possessore non titolare, mentre il derubato è titolare non possessore.
Possesso mediato e detenzione
Al fine di avere il possesso di un oggetto non è necessario averne sempre l’immediata disponibilità oggettiva: si può anche possedere la cosa tramite un’altra persona che ne ha la detenzione: si parla in questo caso di possesso mediato. La differenza tra possesso e detenzione sussiste nel fatto che, nella seconda, manca l’animus possidendi.
Acquisizione del possesso
Come nella proprietà il possesso si ottiene:
A titolo originario, quando un soggetto inizia ad esercitare un potere di fatto sulla cosa, comportandosi come se ne fosse il proprietario, senza che sussista alcun rapporto tra lui ed il precedente possessore.
A titolo derivativo quando il possesso trasmesso da un possessore precedente.
Perdita del possesso
Si ha la perdita del possesso quando, per qualsivoglia causa, il possessore cessa di esercitare il potere di fatto sul bene.
Chiunque sia stato spogliato del possesso o sia stato molestato nell’esercizio dello stesso può agire in sede di giudizio al fine di ottenere la reintegrazione del possesso o la cessazione delle molestie. Tale tutela viene riconosciuta anche quando tale disturbo sia provocato dal legittimo titolare del diritto sul bene. Il possesso viene tutelato per garantire la pace sociale, altrimenti ognuno si farebbe giustizia da solo. Inoltre, dato che nella maggior parte dei casi il possessore è anche proprietario, la legge, difendendo il possesso, assicura al proprietario una tutela rapida ed efficace del suo diritto.
Azioni di reintegrazione e manutenzione
Il possessore che agisce in giudizio non è tenuto a provare di essere il titolare del diritto, ma spetta al rivendicante dimostrarlo. La tutela del possesso avviene attraverso:
L’azione di reintegrazione, accordata al possessore che venga violentemente o clandestinamente privato del suo possesso. È volta a reintegrarlo nel possesso pieno del bene. Se lo spoglio è violento, va esercitata entro un anno dall’avvenimento, mentre se è clandestino dal giorno della sua scoperta.
L’azione di manutenzione, spettante al possessore di un immobile o di un diritto reale su bene immobile avente subito molestie nell’esercizio del suo possesso. Le molestie possono essere di fatto o di diritto). L’azione è concessa alle seguenti condizioni:
Che sia iniziata entro un anno dalla turbativa
Che il possesso da tutelare duri da oltre un anno, che sia continuo ed ininterrotto
Che il possesso non sia stato acquisito violentemente e/o abusivamente. (anche se il possesso fosse stato ottenuto in tal modo l’azione può comunque essere esercitata, trascorso un anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinità siano cessate).
Anch’esse mirano a conservare uno stato di fatto e di dividono in:
Denuncia di nuova opera e danno temuto
Denuncia di nuova opera
Denuncia di danno temuto.
Sono concesse al proprietario e sono di natura cautelare, tendono cioè ad impedire la minaccia di turbative del possesso e a prevenire possibili danni.
Domande da interrogazione
- Qual è la definizione di possesso secondo il testo?
- Quali sono gli elementi che caratterizzano il possesso?
- Qual è la differenza tra possesso di buona fede e di mala fede?
- Come si può acquisire il possesso di un bene?
- Quali azioni possono essere intraprese per tutelare il possesso?
Il possesso è definito come la disponibilità materiale su una cosa, in cui un soggetto si comporta come se fosse il proprietario o il titolare di un diritto reale minore.
Il possesso è caratterizzato da due elementi: l'elemento oggettivo, che riguarda l'esercizio del diritto di proprietà, e l'elemento soggettivo, che si riferisce all'animus possidendi, ovvero la consapevolezza dell'esercizio del potere.
Il possesso di buona fede avviene quando si possiede una cosa senza sapere di ledere i diritti di un altro, mentre il possesso di mala fede si verifica quando si è consapevoli di ledere il diritto del titolare.
Il possesso può essere acquisito a titolo originario, iniziando a esercitare un potere di fatto sulla cosa senza alcun rapporto con il precedente possessore, o a titolo derivativo, quando il possesso è trasmesso da un possessore precedente.
Le azioni per tutelare il possesso includono l'azione di reintegrazione, per chi è stato privato del possesso, e l'azione di manutenzione, per chi subisce molestie nel suo esercizio, entrambe con specifiche condizioni e termini di scadenza.