Concetti Chiave
- Il processo legislativo inizia con l'iniziativa, dove si presenta una proposta di legge al Parlamento da diverse fonti, come il Governo o i cittadini.
- Il Parlamento discute e approva la legge attraverso due modalità: la procedura ordinaria, con esame da parte di commissioni, e la procedura abbreviata, dove solo una camera si occupa della proposta.
- Nella procedura ordinaria, dopo l'approvazione di una camera, la proposta di legge viene inviata all'altra camera per ulteriori esami e votazioni.
- Dopo l'approvazione da entrambe le camere, la legge deve essere promulgata dal presidente della Repubblica, che può anche chiedere modifiche prima della firma.
- Una volta promulgata, la legge viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale per 15 giorni, prima di entrare in vigore, salvo diversa indicazione nel testo legislativo.
Inizio del processo legislativo
La funzione legislativa consiste in una serie di passaggi = I fase: è la fase dell’iniziativa. E’ il momento iniziale del percorso di una legge. Consiste nel presentare al Parlamento una proposta di legge. La proposta può essere del Governo, del singolo parlamentare, di almeno 50.000 elettori, del Consiglio Nazionale dell’economia, delle Regioni. La proposta di legge può essere presentata indifferentemente alla Camera o al Senato.
Discussione e approvazione parlamentare
II fase: il Parlamento deve discutere, se necessario modificare e infine approvare la proposta di legge.
Due sono le modalità con cui il Parlamento discute e approva la legge;
- Procedura ordinaria = la proposta di legge viene affidata a un gruppo di parlamentari all’interno di quella camera. Ogni gruppo è competente in una materia diversa (giustizia, bilancio, agricoltura). Ogni gruppo viene chiamato commissione parlamentare. Ogni commissione esamina il testo e dopo averlo esaminato prepara una relazione. Questa procedura ordinaria viene anche chiamata “in sede referente”. Questa relazione viene sottoposta dalla commissione all’esame e alla votazione di tutti gli altri parlamentari. Tutti gli altri parlamentari possono decidere di approvare la proposta di legge oppure di non approvarla oppure possono decidere di modificarla. Le modifiche si chiamano emendamenti. Se le modifiche vengono approvate tutta la camera vota il testo finale.
- Procedura abbreviata = viene anche chiamata “in sede deliberante”. Ciò vuol dire che la proposta di legge viene discussa, modificata e approvata solo da una camera (non occorre passarla all’altra).
III fase: è presente solo nella procedura ordinaria e consiste nel passare la proposta di legge all’altra camera.
Promulgazione e pubblicazione della legge
IV fase: quando la legge viene approvata da entrambe le camere deve essere promulgata, cioè firmata dal presidente della Repubblica e controfirmata dal presidente del Consiglio. Il presidente della Repubblica prima di firmare la legge può anche decidere di rimandarla alle Camere affinchè vengano effettuate delle modifiche. In questo caso le camere devono effettuare le modifiche e devono rivotarla oppure possono anche decidere di non modificarla e di rimandarla al Presidente delle Repubblica che a questo punto è obbligato a firmarla.
V fase: dopo che il presidente ha firmato la legge cioè l’ha promulgata il ministero della giustizia deve pubblicarla sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La legge rimane pubblicata per 15 giorni in modo tale che tutti i cittadini ne vengano a conoscenza. Trascorso questo periodo di 15 giorni la legge entra in vigore. Tale periodo è detto vacatio legis e se specificato dalla stessa legge, può anche essere diverso dai 15 giorni ordinari.
Domande da interrogazione
- Qual è il primo passo del processo legislativo in Italia?
- Quali sono le due modalità di discussione e approvazione di una legge da parte del Parlamento?
- Cosa accade dopo che una legge è approvata da entrambe le camere?
- Che cos'è la vacatio legis e quanto dura normalmente?
Il primo passo del processo legislativo è l'iniziativa, in cui viene presentata una proposta di legge al Parlamento, che può provenire da diverse fonti, come il Governo, i parlamentari o un numero minimo di elettori.
Le due modalità sono la procedura ordinaria, in cui la proposta viene esaminata da una commissione parlamentare e poi votata da tutti i parlamentari, e la procedura abbreviata, in cui la legge è discussa e approvata solo da una camera.
Dopo l'approvazione, la legge deve essere promulgata dal presidente della Repubblica e controfirmata dal presidente del Consiglio. Il presidente può anche rimandare la legge alle Camere per modifiche.
La vacatio legis è il periodo di tempo durante il quale una legge, dopo essere stata pubblicata, rimane in vigore prima di entrare effettivamente in applicazione. Normalmente dura 15 giorni, ma può variare se specificato dalla legge stessa.