Camera dei deputati
630 componenti eletti
Elettorato attivo: 18 anni
Elettorato passivo: 25 anni
Sistema elettorale proporzionale corretto su base nazionale
Palazzo Montecitorio
Senato
315 eletti + ex PR a vita + 5 senatori a vita nominati dal PR che si sono distinti per particolari meriti in vari campi della società
Elettorato attivo: 25 anni
Elettorato passivo: 40 anni
Sistema elettorale proporzionale corretto su base regionale
Palazzo Madama
Parlamento
Organo costituzionale
Composto da due Camere con gli stessi poteri e funzioni —> bicameralismo perfetto.
Il bicameralismo perfetto era previsto dall’Assemblea costituzionale per garantire una maggiore riflessione sull’attività legislativa e un controllo reciproco delle due Camere. In Italia ha prodotto una lentezza eccessiva nel meccanismo di formazione delle decisioni politiche e un controllo soltanto formale, in quanto le due Camere sono omogenee dal punto di vista politico.
In alcuni casi si riuniscono in sede comune a Palazzo Montecitorio, si segue l’organizzazione della Camera dei deputati ed è presieduta dal Presidente della Camera dei deputati.
- Elezione del PR e il giuramento di fedeltà.
- Elezione di un terzo dei membri del CSM.
- Elezione di un terzo dei membri della Corte Costituzionale.
Elezione del Parlamento
Il Parlamento rimane in carica 5 anni (salvo scioglimento anticipato).
Sistema elettorale: regole attraverso le quali si sceglie come e a chi assegnare i seggi elettorali tra i diversi partiti che si presentano alle elezioni.
Il territorio è suddiviso in circoscrizioni o collegi, cioè porzioni di territorio in base alla popolazione, per garantire la rappresentanza di tutte le aree del Paese.
Sistema elettorale proporzionale: si basa su collegi plurinominali e i seggi vengono divisi in maniera proporzionale ai voti ottenuti da ciascuna lista di candidati (eventuali arrotondamenti). Più democratico, ma più frammentazione politica all’interno delle Camere, che può produrre instabilità del Governo.
Sistema elettorale maggioritario: si basa su collegi uninominali in cui si nomina un solo candidato per circoscrizione e vince chi ha il maggior numero di voti. Può essere a turno unico o a doppio turno, cioè un ballottaggio tra i due candidati che hanno avuto più voti. Più stabilità politica.
Dal 2005 in Italia si ha un sistema elettorale proporzionale con correttivi.
Soglie di sbarramento: se un partito o coalizione non raggiunge una determinata percentuale di voto non ha alcun seggio. (10% per coalizioni, 4% liste singole).
Al Senato le soglie sono più alte, perché non entrano in Parlamento coloro che non hanno superato a livello regionale il 20% come coalizione e l’8% come partito.
Premio di maggioranza: se il partito o la coalizione che ha il maggior numero di voti non ha raggiunto il 55% si attribuiscono i seggi mancanti —> garantire maggiore stabilità politica.
Al Senato il premio di maggioranza viene dato a livello regionale e questo può causare situazioni di ingovernabilità, poiché non viene assegnato allo stesso partito.
Condizione giuridica dei membri del Parlamento
Cause di ineleggibilità: non possono essere elette persone che, per l’incarico che svolgono, possono avere vantaggi ingiustificati rispetto agli altri candidati —> nullità dell’elezione.
Cause di incompatibilità: non consentono a un deputato o a un senatore di ricoprire cariche inconciliabili con l’incarico di parlamentare —> devono rinunciare alla carica.
Divieto di mandato imperativo: ogni parlamentare svolge le sue funzioni nell’interesse della collettività e non è vincolato dalla volontà di coloro che lo hanno eletto.
Prerogative
Insindacabilità: non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Sono irresponsabili giuridicamente ed è permanente.
Inviolabilità: non possono essere arrestati o subire altre misure restrittive della libertà personale senza l’autorizzazione della Camera di appartenenza con maggioranza assoluta.
No autorizzazione: colto in flagrante nel reato, pena relativa a sentenza definitiva.
È una garanzia del potere legislativo.
Indennità economica: retribuzione = ai magistrati di grado più elevato + rimborso spese + diaria giornaliera, trattamento pensionistico particolare.
Organizzazione del Parlamento
Regolamento parlamentare: disciplina l’organizzazione delle Camere.
Presidenza: rappresentano le Camere nei rapporti esterni, dirigono i lavori parlamentari e garantiscono l’osservanza del regolamento.
Sono imparziali.
Ufficio di Presidenza: assiste il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni.
Vicepresidenti: sostituiscono in caso di impedimento.
Sottosegretari: verbale e validità delle riunioni.
Questori: mantenere l’ordine.
Gruppi parlamentari: raggruppamenti politici che rappresentano i partiti politici all’interno delle Camere.
Di solito è un partito o più partiti dello stesso ordinamento politico, esiste anche il gruppo misto per gli indipendenti o che non hanno un numero sufficiente per formare un loro gruppo politico.
Dopo due giorni dalla prima riunione della Camera devono dichiarare a quale gruppo appartengono, altrimenti vengono inseriti nel gruppo misto.
Ogni gruppo elegge un proprio presidente, i quali formano la conferenza dei capigruppo che aiutano il Presidente nell’organizzazione dei lavori.
Commissioni parlamentari: numero ristretto di parlamentari competenti in alcune materie.
Sono scelti in proporzione ai seggi dei vari gruppi parlamentari.
- Funzioni legislative.
- Funzioni di controllo e indirizzo politico.
- Funzioni consultive.
L’attività può svolgersi in aula (assemblea plenaria) oppure in commissione —> più rapido ma meno democraticità.
Possono esserci anche commissioni bilaterali con compiti consultivi e di controllo.
Esistono anche commissioni speciali o straordinarie —> si occupano di questioni di interesse generale e sono a tempo determinato. Es. commissione d’inchiesta.
Giunta: si occupano dell’organizzazione interna di ogni Camera e del funzionamento dell’attività parlamentare.
Giunta per il regolamento: segue l’applicazione del regolamento parlamentare.
Giunta delle elezioni: controlla la validità delle elezioni.
Giunta per autorizzazioni o immunità parlamentari: esprime parere positivo o negativo per l’autorizzazione di arresto.
Funzionamento del Parlamento
Quorum costitutivo: metà più uno, è presunta a meno che si richieda il conteggio.
Quorum deliberativo:
- Maggioranza semplice dei presenti.
- Maggioranza assoluta dei componenti.
- Maggioranza qualificata dei componenti.
Le sedute sono pubbliche: pubblico, televisione, stampa parlamentare —> rendere partecipe il cittadino.
Voto: è palese attraverso il voto elettronico.
Voto: segreto solo per votazioni su persone o materie particolarmente delicate.
Iter legislativo
- Iniziativa.
- Discussione e approvazione.
- Promulgazione.
- Pubblicazione.
- Entrata in vigore.
Altre funzioni del Parlamento
Funzione di indirizzo politico: determina gli obiettivi della politica generale e i mezzi per realizzarli.
Funzione di controllo politico: verificare se il Governo osserva i criteri e i principi decisi dal Parlamento.
Il Governo deve ottenere e mantenere la fiducia del Parlamento (approvazione del bilancio).
Come fa a controllare l’azione di Governo?
Interrogazione: domanda scritta rivolta al Governo o al ministro riguardo ad una questione di interesse generale, per verificare se è vero, se ne è a conoscenza e come intende agire. L’esecutivo può rispondere oralmente o per iscritto se richiesto.
Interpellanza: richiesta scritta nella quale uno o più Parlamentari chiedono spiegazioni riguardo a un comportamento del Governo.
Mozione: richiesta scritta in cui si promuove una discussione su una determinata questione e successivamente si procede alla votazione della Camera interessata.