Concetti Chiave
- La parte speciale del codice penale contiene le singole figure criminose e applica concretamente i principi della parte generale.
- Le due parti del codice penale si integrano, ma la parte speciale non esaurisce l'elenco dei fatti costituenti reato, poiché molte fattispecie sono fuori dal codice.
- La struttura della parte speciale segue un criterio classificatorio che raggruppa reati in base al bene giuridico offeso, suddividendoli in titoli specifici.
- La parte speciale include delitti contro la personalità dello Stato, la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico e altri reati distintivi, come quelli contro il sentimento degli animali.
- Negli ultimi decenni, la parte speciale del Codice Rocco ha subito significativi ridimensionamenti, sollevando dubbi sulla sua centralità e completezza.
La parte speciale del codice penale
La parte speciale ricomprende l’insieme delle singole figure criminose contenute nel codice penale. In essa, il legislatore descrive nel dettaglio i fatti costituenti reato. Nella parte speciale il diritto penale si realizza a pieno: è qui che i principi contenuti nella parte generale trovano concreta applicazione.
Integrazione tra le due parti del codice penale
Le due parti del codice penale si integrano e completano a vicenda; di per sé, la parte speciale non esaurisce il catalogo dei fatti costituenti reato per il nostro ordinamento; infatti, molte fattispecie sono disciplinate fuori dal codice.
Negli ultimi decenni la parte speciale del Codice Rocco ha perso la sua centralità: ha subito enormi mutilazioni e ridimensionamenti, tanto da indurre i giuristi a domandarsi se essa abbia perso le sue componenti essenziali.
Struttura della parte speciale
La parte speciale è strutturata sulla base di uno specifico criterio: sono inseriti in un medesimo raggruppamento i reati che, sebbene con modalità diverse, offendono uno stesso bene giuridico. Questo metodo classificatorio si è espresso tramite la suddivisione della parte speciale in titoli:
1) delitti contro la personalità dello Stato;
2) delitti contro la pubblica amministrazione;
3) delitti contro l’amministrazione della giustizia;
4) delitti contro il sentimento religioso e la pietà dei defunti;
5) delitti contro l’ordine pubblico;
6) delitti contro l’incolumità pubblica;
7) delitti contro la fede pubblica;
8) delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio;
9) delitti contro la moralità pubblica e il buon costume
9-bis) delitti contro il sentimento degli animali
10) delitti contro l’integrità e la sanità della stirpe (titolo abrogato nel 1978);
11) delitti contro la famiglia;
12) delitti contro la persona;
13) delitti contro il patrimonio.
- art. 11 → rilevabilità del difetto di giurisdizione
1.
Rilevabilità del difetto di giurisdizione
Il difetto di giurisdizione può essere rilevato, in qualunque stato e grado del processo, soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana. È rilevato dal giudice d'ufficio, sempre in qualunque stato e grado del processo, se il convenuto è contumace, se ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 5, ovvero se la giurisdizione italiana è esclusa per effetto di una norma internazionale.
Analisi → se nella materia a protezione elevata il difetto di giurisdizione è rilevabile in ogni stato e grado, nella materia a protezione ridotta (civile e contrattuale) il convenuto deve sollevare l’eccezione nella prima difesa, salvi pochi casi di rilevabilità d’ufficio.
Domande da interrogazione
- Qual è la funzione principale della parte speciale del codice penale?
- In che modo si integrano la parte speciale e la parte generale del codice penale?
- Come è strutturata la parte speciale del codice penale?
- Qual è la rilevabilità del difetto di giurisdizione nel processo?
La parte speciale del codice penale descrive nel dettaglio le singole figure criminose e rappresenta l'applicazione concreta dei principi della parte generale, evidenziando i fatti costituenti reato.
Le due parti si completano a vicenda; la parte speciale non esaurisce il catalogo dei reati, poiché molte fattispecie sono disciplinate al di fuori del codice, rendendo necessaria la loro integrazione.
La parte speciale è organizzata in titoli che raggruppano i reati in base al bene giuridico offeso, includendo categorie come delitti contro la personalità dello Stato, la pubblica amministrazione e la famiglia, tra gli altri.
Il difetto di giurisdizione può essere rilevato dal convenuto in qualsiasi stato del processo, ma solo se non ha accettato la giurisdizione italiana; il giudice può rilevarlo d'ufficio in caso di contumacia o norme internazionali che escludono la giurisdizione.