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Concetti Chiave

  • Secondo il Codice civile italiano, l'imprenditore gestisce un'attività economica organizzata per produrre e scambiare beni o servizi.
  • Le caratteristiche fondamentali dell'imprenditore includono economicità, organizzazione dei fattori produttivi e professionalità nell'esercizio continuativo dell'attività.
  • L'imprenditore e l'impresa sono interconnessi, poiché l'attività economica dell'imprenditore si traduce in un'impresa produttiva.
  • Lo scopo di lucro non è un requisito essenziale per l'attività d'impresa, poiché è possibile operare anche senza realizzare un profitto consistente.
  • Esiste un dibattito sulla legittimità delle attività imprenditoriali non destinate al mercato, incluse le «imprese per conto proprio» che producono per uso personale.

Definizione di imprenditore

Il Codice civile italiano definisce «imprenditore» chi gestisce un’attività economica organizzata al fine di produrre e scambiare beni o servizi (art. 2082).
Le caratteristiche principali dell’imprenditore sono diverse:

- l’economicità, cioè l’esercizio effettivo di un’attività produttiva di beni o servizi;

- l’organizzazione dei fattori produttivi;

- la professionalità, cioè l’esercizio professionale continuativo dell’impresa, non solo episodico.

La definizione di imprenditore coincide con quella di impresa: l’imprenditore esercita un’attività economica, quindi l’impresa è un’attività economica. L’espressione si riferisce a qualsiasi attività produttiva realizzata secondo un metodo economico. Tramite gli interessi d’impresa, l’imprenditore deve pareggiare i costi di produzione. Dal punto di vista teorico, l’impresa può limitarsi a realizzare gli interessi necessari per risarcire i costi di produzione: nella prassi, però, ciò significa che essa non riesce ad ottenere un lucro consistente e generalmente questa circostanza ne implica il fallimento.

Scopo di lucro e mercato

Lo scopo di lucro, quindi, non costituisce un requisiti essenziale dell’attività d’impresa.

La dottrina si è inoltre interrogata sulla possibilità di considerare lecita un’attività d’impresa non svolta sul mercato e per lo scambio, cioè realizzata da chi intende produrre beni e servizi da tenere per sé, quindi da non vendere nel mercato.

Secondo un orientamento minoritario, la destinazione dei prodotti al mondo del mercato non è un requisito essenziale dell’attività d’impresa e, per questo motivo, essa considera tali anche le cosiddette «imprese per conto proprio».

Beni e servizi devono essere potenzialmente destinati al mercato: ciò non vuol dire che debbano essere necessariamente scambiati.

Domande da interrogazione

  1. Quali sono le caratteristiche principali di un imprenditore secondo il Codice civile italiano?
  2. Le caratteristiche principali di un imprenditore includono l'economicità, l'organizzazione dei fattori produttivi e la professionalità, che implica un esercizio continuativo dell'attività imprenditoriale (art. 2082).

  3. È necessario che un imprenditore operi sempre sul mercato per considerarsi tale?
  4. Non è essenziale che un imprenditore operi sul mercato; esiste un orientamento minoritario che considera lecita anche l'attività d'impresa non svolta per lo scambio, come nel caso delle «imprese per conto proprio».

  5. Qual è il rapporto tra scopo di lucro e attività d'impresa?
  6. Lo scopo di lucro non è un requisito essenziale dell'attività d'impresa, poiché beni e servizi devono essere potenzialmente destinati al mercato, ma non necessariamente scambiati.

Domande e risposte

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