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Misure alternative alla detenzione

Possono essere chieste:

  • Condannato
  • Internato
  • Prossimi congiunti
  • Difensore
  • Membri del gruppo di osservazione

I provvedimenti relativi alle misure alternative ed adottati dal magistrato o dalla sezione di sorveglianza sono immediatamente comunicati all'autorità provinciale di pubblica sicurezza a cura della cancelleria.

Alle attività di controllo partecipa, ove richiesta, la polizia penitenziaria, secondo le indicazioni del direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna e previo coordinamento con l'autorità di pubblica sicurezza.

Tali attività riguardano esclusivamente l'osservanza delle prescrizioni inerenti alla dimora, alla libertà di locomozione, ai divieti di frequentare determinati locali o persone e di detenere armi.

Le attività di controllo sono svolte con modalità tali da garantire il rispetto dei diritti dell'interessato e dei suoi familiari e conviventi, da recare il minor pregiudizio possibile al processo di reinserimento sociale e la minore interferenza con lo svolgimento di attività lavorative.

Affidamento in prova al servizio sociale

Art 47 OP

Consiste nella liberazione di un condannato a pena detentiva breve, che viene affidato in prova al servizio sociale.

Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati:

  • Dell'osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, se il soggetto è recluso;
  • Dell'indagine personologica dell'UEPE, se l'istanza è proposta da soggetto in libertà, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni in esso contenute, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.
  • L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere all'osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire il giudizio di cui sopra.

Requisiti

  • Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare.
  • L'affidamento in prova può, altresì, essere concesso al condannato che deve espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione, quando abbia serbato, quantomeno nell'anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà, un comportamento tale da consentire il giudizio di cui sopra.

Istanza di affidamento in prova al servizio sociale

L'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta:

A) Dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, cioè se il soggetto è detenuto, il direttore dell’istituto trasmette al Tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione:

  • L’istanza per la concessione della misura, presentata dal detenuto o proposta dal consiglio di disciplina;
  • E copia della cartella personale.

Nei casi di urgenza, quando sussiste un grave pregiudizio per la salute o le condizioni del detenuto derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza può essere proposta al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione.

Il magistrato di sorveglianza, quando ritiene che sussistono:

  • I presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova
  • Un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione
  • E non vi sia pericolo di fuga

dispone la liberazione del condannato e l'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova con ordinanza.

L'ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato trasmette immediatamente gli atti, che decide entro 60 gg.

B) Se invece il soggetto in libertà, va presentata entro 30 gg dalla notifica del decreto di sospensione direttamente al PM che la trasmette al Tribunale di sorveglianza che decide non prima dei 30 gg dalla richiesta e non oltre 45 gg.

Se la documentazione non è completa può essere integrata fino a 5 gg prima dell’udienza, altrimenti il tribunale può acquisire d’ufficio i documenti necessari.

C) Se il soggetto si trova agli arresti domiciliari e la pena non supera 4 anni, il PM trasmette direttamente al tribunale di sorveglianza gli atti perché provveda all’eventuale applicazione di una misura alternativa.

Fino alla decisione il soggetto permane nello stato detentivo e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti.

Decisione del Tribunale

Il Tribunale decide con ordinanza. Se è di rigetto viene comunicata all’interessato, al difensore e comunque al centro di servizio sociale.

In caso di esito positivo contiene:

  • Il verbale che indica le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro.

Può essere disposto, inoltre, che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati.

Deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.

  • Indicazione dell’ufficio di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui dovrà svolgersi l’affidamento;
  • Dati della sentenza o delle sentenze di condanna;
  • Organo del PM competente all’esecuzione della pena
  • Numero di registro della procedura esecutiva
  • Indirizzo del magistrato di sorveglianza e del centro di servizio sociale competenti.

Comunicazione dell’ordinanza

L’ordinanza è comunicata:

  • Alla direzione dell’istituto, se è detenuto
  • All’ufficio di sorveglianza competente
  • Al centro di servizio sociale competente
  • Al PM competente
  • Agli organi competenti per comunicazioni e notificazioni, se il soggetto è libero, in detenz. domic. o agli arresti domiciliari con l’avviso che il soggetto dovrà presentarsi entro 10 gg al centro di servizio sociale competente per la sottoscrizione del verbale e per l’esecuzione della prova.

Questi organi avviseranno subito il centro di servizio sociale. Il direttore del centro informa il tribunale di sorveglianza se il soggetto non si è presentato nel termine, e questo revocherà la misura.

Ai fini della efficacia della ordinanza stessa è, infatti, necessario che l’interessato sottoscriva il verbale, impegnandosi a rispettare le prescrizioni, davanti al direttore dell’istituto se detenuto, o davanti al direttore del centro di servizio sociale se libero, in detenzione domiciliare o agli arresti domiciliari.

Il verbale di accettazione viene trasmesso dal direttore:

  • Al tribunale di sorveglianza
  • All’ufficio di sorveglianza
  • Al PM.

Svolgimento della prova

La prova ha inizio dal giorno della sottoscrizione del verbale. Se il condannato ha ottenuto la misura mentre era libero, copia del verbale viene trasmessa al PM competente che aggiorna l’ordine di esecuzione della pena, indicando la data di conclusione del periodo di prova all’ufficio di sorveglianza e al centro di servizio sociale.

Se l’affidamento riguarda pene inflitte con sentenza di condanna diverse, il PM emette provvedimento di esecuzione di pene concorrenti.

Durante la prova, il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.

Il servizio sociale riferisce ogni 3 mesi al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.

Durante la misura le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza con decreto motivato, informando il tribunale di sorveglianza e il centro di servizio sociale.

In particolare, si può richiedere che la misura venga eseguita in luogo situato in altra giurisdizione, la decisione spetta sempre al magistrato di sorveglianza.

Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, nei casi di urgenza, dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza.

Revoca ed esito positivo

L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.

L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue.

Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa.

All'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità, può essere concessa, con ordinanza del magistrato di sorveglianza, la detrazione di pena prevista per la liberazione anticipata (45 gg per ogni 6 mesi di pena scontata).

La condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca.

Affidamento in prova in casi particolari

Quando una persona tossico-dipendente o alcol-dipendente viene condannata per un reato connesso al proprio stato di dipendenza e la pena detentiva da espiare, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non è superiore a:

  • 6 anni
  • 4 anni per delitti di cui all’art 4 bis

può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con una azienda unità sanitaria locale o con una struttura privata autorizzata; alla domanda va allegata la certificazione del SERT attestante il relativo stato di tossico o alcol-dipendenza.

La domanda è presentata:

  • Se l’ordine di esecuzione della pena è stato eseguito, al direttore dell’istituto che la trasmette al PM competente per l’esecuzione;
  • Se l’interessato è libero, l’istanza va presentata entro 30 gg dalla notifica del decreto di sospensione al PM competente per l’esecuzione che la trasmette al tribunale di sorveglianza che decide tra i 30 e i 45 gg dalla richiesta.

Il soggetto deve eseguire immediatamente il programma terapeutico concordato. Se il soggetto non lo esegue volontariamen

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fnc.olv di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penitenziario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Buzzelli Silvia.
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