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Concetti Chiave

  • L'ordinamento giudiziario italiano valuta la misura della pena in relazione al disvalore del reato, con la Corte costituzionale che ne verifica la ragionevolezza.
  • La Corte europea dei diritti dell'uomo ha denunciato il sovraffollamento delle carceri italiane, che viola l'art. 3 Cedu e provoca sofferenze inumane ai detenuti.
  • Nonostante la Corte costituzionale respinga la richiesta di differimento della pena per sovraffollamento, sottolinea l'urgenza di affrontare il problema legislativo.
  • Il governo italiano ha adottato misure legislative per ridurre il sovraffollamento, come l'estensione di misure alternative al carcere e benefici penitenziari.
  • È necessario bilanciare le esigenze di sicurezza con il diritto alla salute del detenuto, richiedendo che il giudice verifichi la compatibilità delle misure restrittive con la salute del detenuto.

Valutazione della pena in Italia

L’ordinamento giudiziario italiano dedica una particolare attenzione alla valutazione relativa alla misura della pena, cioè della proporzione rispetto al disvalore del reato commesso, che la Corte costituzionale sottopone al vaglio di ragionevolezza (v. sent. 373/1996).
La Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza Torreggiani c. Italia del 8 gennaio 2013) ha giudicato che le condizioni di grave sovraffollamento degli istituti di pena italiani provocano, in violazione dell’art. 3 Cedu (divieto di trattamenti inumani e degradanti), uno stato di sofferenza che va oltre il naturale senso di sofferenza di chi non dispone più della libertà personale. Anche la Corte costituzionale, pur respingendo una questione di legittimità posta da alcuni tribunali di sorveglianza che richiedevano la possibilità di differimento della pena in caso di sovraffollamento, ha affermato che «non sarebbe tollerabile l’eccessivo protrarsi dell’inerzia legislativa» in ordine a un così grave problema (sent. 279/2013).

Misure legislative e riforme penitenziarie

Il governo ha messo in atto alcune misure per ridurre il fenomeno, dirette sia a estendere l’applicazione delle misure alternative al carcere e dei benefici penitenziari, sia a prevedere rimedi risarcitori in favore dei detenuti (v. d.l. 78/2013, d.l. 146/2013 e d.l. 92/2014). È invece incerta la sorte della riforma dell’ordinamento penitenziario del 1975 prevista dalla l. 103/2017 mediante delega, perché il termine per esercitarla ha coinciso con il passaggio dalla XVII alla XVIII legislatura e con il cambio di maggioranza.

Bilanciamento tra sicurezza e salute

Il bilanciamento fra le esigenze di sicurezza e la tutela del diritto alla salute del detenuto, pur non implicando il differimento automatico dell’espiazione della pena per i malati di Aids, richiede che la valutazione sia affidata al giudice (sentt. 70/1994, 438 e 439/1995), tenuto a privilegiare «esigenze di natura umanitaria» (sent. 264/2009). Un corretto bilanciamento richiede altresì che la sospensione delle regole ordinarie di trattamento (la detenzione di massima sicurezza prevista dall’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario) deve essere sindacabile dal giudice, allo scopo di verificare che il provvedimento non sia incompatibile con il diritto alla salute del detenuto (ord. 390/2002).

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Domande da interrogazione

  1. Qual è l'importanza della valutazione della misura della pena nel sistema giudiziario italiano?
  2. La valutazione della misura della pena è fondamentale in Italia poiché deve essere proporzionata al disvalore del reato commesso e sottoposta al vaglio di ragionevolezza dalla Corte costituzionale (sent. 373/1996).

  3. Quali sono le conseguenze del sovraffollamento nelle carceri italiane secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo?
  4. La Corte europea ha stabilito che il grave sovraffollamento degli istituti di pena italiani viola l'art. 3 Cedu, causando uno stato di sofferenza inaccettabile per i detenuti, oltre il normale disagio della privazione della libertà (sent. Torreggiani c. Italia, 2013).

  5. Come si bilanciano le esigenze di sicurezza e il diritto alla salute dei detenuti?
  6. Il bilanciamento tra sicurezza e salute richiede una valutazione da parte del giudice, che deve considerare le esigenze umanitarie e garantire che le misure di detenzione non compromettano il diritto alla salute del detenuto (sentt. 70/1994, 264/2009).

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