Concetti Chiave
- Lo stato ha un margine di discrezionalità nella ricezione delle direttive, potendo offrire trattamenti più favorevoli ai lavoratori.
- Le direttive contengono clausole di non regresso che impediscono agli Stati di abbassare il livello di protezione già garantito nelle normative nazionali.
- Le clausole di non regresso sono progettate per evitare che gli Stati con standard sociali elevati riducano le garanzie esistenti a causa delle direttive.
- La legge di recepimento rimane collegata alla direttiva, richiedendo un'interpretazione conforme da parte dei giudici nazionali.
- Le parti sociali possono richiedere di recepire una direttiva tramite un contratto collettivo, ma in Italia questa pratica non è stata attuata a causa di limitazioni normative.
Discrezionalità dello stato nelle direttive
In fase di ricezione delle direttive, lo stato ha un certo margine di discrezionalità: può, ad esempio, prevedere trattamenti più favorevoli, per i lavoratori, rispetto a quelli stabiliti dalla direttiva.
Talvolta, inoltre, può accadere che la normativa nazionale offra un livello di protezione più elevato rispetto alle fonti comunitarie: in questo caso le direttive contengono un’apposita clausola, definita «di non regresso», che impone allo stato di non abbassare il livello di protezione a seguito della ricezione della direttiva.
La direttiva può essere recepita anche dalle parti sociali (nel diritto del lavoro i sindacati), tramite un contratto collettivo. La procedura può essere esperita solo a condizione che il contratto collettivo abbia efficacia assoluta ma in Italia, purtroppo, a causa della mancata attuazione dell’art. 39.2 Cost., la sua efficacia è solo relativa. Per questo, nel nostro ordinamento tale forma di recepimento non è mai stata messa in pratica.
Clausole di non regresso
Effetti particolari si ricavano dalle direttive che contengono clausole, denominate di non regresso, le quali escludono che l’attuazione di una direttiva da parte di uno Stato giustifichi il regresso dal livello di protezione, ove garantito da quello Stato in misura più elevata di quella prevista dalla direttiva. Sebbene l’esatta efficacia di queste clausole sia discussa (si tende infatti a negare, ragionevolmente, che ne discenda un vincolo, per il Parlamento nazionale, a non modificabilità in peius la propria legislazione), esse tendono ad evitare che l’esigenza di prevedere standard sociali minimi, sostenibili per tutti gli ordinamenti nazionali, induca gli Stati membri dotati di ordinamenti socialmente più avanzati ad abbassare il livello delle garanzie.
Ruolo delle parti sociali
Una volta emanata, la legge di recepimento delle direttive non perde il proprio collegamento con la direttiva, per il già evocato dovere di interpretazione conforme, il quale comporta che, tra più possibili letture di una disposizione, il giudice nazionale debba scegliere quella più in linea con la direttiva. Si deve tener conto, infine, che anche a proposito della recezione delle direttive il TFUE riserva un ruolo significativo alle parti sociali, giacché prevede che uno Stato membro affidi ad esse, su loro richiesta congiunta, il potere di recepire una direttiva tramite un contratto collettivo (art. 153, c. 3).
Domande da interrogazione
- Qual è il margine di discrezionalità dello stato nel recepire le direttive?
- Cosa sono le clausole di non regresso e quale funzione svolgono?
- Qual è il ruolo delle parti sociali nel recepimento delle direttive?
Lo stato ha un certo margine di discrezionalità nel recepire le direttive, potendo prevedere trattamenti più favorevoli per i lavoratori rispetto a quelli stabiliti dalla direttiva.
Le clausole di non regresso impediscono che l'attuazione di una direttiva giustifichi un abbassamento del livello di protezione già garantito dallo stato, evitando che gli stati con ordinamenti sociali avanzati riducano le loro garanzie.
Le parti sociali, come i sindacati, possono recepire le direttive tramite un contratto collettivo, ma in Italia questa procedura non è stata attuata a causa della limitata efficacia dei contratti collettivi.