Le fonti del diritto
Sono fonti del diritto qualsiasi atto o fatto abilitato dall’ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche, ed è l’ordinamento stesso a indicare i modi per rinnovarlo.
Chiamiamo fonti di produzione del diritto quei fatti, eventi naturali o comportamenti umani non volontari, o quegli atti, comportamenti umani volontari e consapevoli, ai quali l’ordinamento attribuisce la capacità di produrre imperativi che esso riconosce come propri.
Le fonti di produzione si distinguono in due categorie:
- Le fonti atto o atti normativi: è l’espressione di volontà normativa di un soggetto cui l’ordinamento attribuisce l’idoneità di porre in essere norme giuridiche;
- Fonti fatto: sono tutte le altre fonti che l’ordinamento riconosce e di cui consente l’applicazione, appartengono alla categoria dei fatti giuridici, cioè a quegli eventi naturali o sociali che producono conseguenze rilevanti per l’ordinamento.
Le fonti di cognizione sono gli strumenti attraverso i quali si viene a conoscenza delle fonti di produzione.
La più importante delle fonti ufficiali è la Gazzetta Ufficiale, inoltre vi sono i Bollettini ufficiali delle Regioni, la Gazzetta ufficiale della Comunità Europea.
Si definisce tale fonte “ufficiale” perché il testo in esse pubblicato è quello che “entra in vigore”, diviene cioè obbligatorio per tutti, ma soltanto dopo la “vacatio legis”, cioè un periodo di 15 giorni, in cui gli effetti del nuovo atto sono sospesi. Vige la presunzione di conoscenza della legge e l’obbligo del giudice di applicarla senza bisogno che siano le parti a provarne l’esistenza.
Unità, coerenza sistematica e completezza dell’ordinamento
L’unità dell’ordinamento significa che tutte le sue norme possono farsi risalire al potere costituente, ovvero alla Costituzione.
La coerenza sistematica significa che l’ordinamento in quanto sistema non tollera contraddizioni tra le parti, gli atti e le norme, che lo compongono. La continua produzione di nuovo diritto rende inevitabile il formarsi di antinomie, intendendo con tale concetto i contrasti tra le disposizioni normative. Ciascun ordinamento prevede criteri e meccanismi per risolvere le antinomie, i contrasti tra disposizioni normative.
La completezza dell’ordinamento indica l’assenza di lacune o vuoti normativi, ossia di casi non previsti dal diritto positivo; l’ordinamento predispone determinati rimedi per colmarli e permette all’interprete di rinvenire la norma applicabile al caso concreto.
Criteri di ordinamento delle fonti
I criteri per ordinare le norme giuridiche sono stabiliti dalla Costituzione. Tali regole servono sia per ordinare la pluralità delle norme sia, qualora si verifichino antinomie, per risolvere contrasti tra norme.
Le antinomie rappresentano i contrasti tra le norme.
Si ha un’antinomia quando le disposizioni esprimono significati tra loro incompatibili, ossia norme che qualificano lo stesso comportamento in modo contrastante, ed è compito dell’interprete individuare le norme applicabili al caso, attribuendo alle disposizioni in gioco un significato che li renda compatibili reciprocamente: interpretazione sistematica.
Per scegliere la norma applicabile bisogna far riferimento alle “Preleggi” e vi sono diversi criteri:
- Criterio cronologico: in caso di contrasto tra due norme, si deve preferire quella più recente a quella più antica.
La prevalenza della norma nuova sulla vecchia si esprime attraverso l’abrogazione, che è l’effetto che la nuova norma più recente produce nei confronti di quella meno recente: cessazione dell’efficienza della norma giuridica precedente.
Per efficienza si intende l’idoneità di un fatto o di un atto a produrre effetti giuridici, cioè a costituire, modificare o estinguere situazioni giuridiche.
Vige il principio di irretroattività degli atti normativi, cioè essi dispongono effetti solo per il futuro e non per il passato.
Tipi di abrogazione
L’abrogazione può essere di tre tipi:
- Abrogazione espressa quando vengono indicate le norme preesistenti specificamente abrogate;
- Abrogazione per incompatibilità, quando l’interprete o il giudice rilevano il contrasto tra due disposizioni dal contenuto incompatibile, sicché si tratta di scegliere tra l’una e l’altra;
- Abrogazione per nuova disciplina dell’intera materia, per cui la nuova legge si sostituisce alla precedente, tacita.
Differente è la deroga, che si ha allorché si mantiene la disciplina, ma se ne circoscrive l’efficacia nel tempo o nei destinatari.
- Criterio gerarchico: in caso di contrasto tra norme si deve preferire quella che nella gerarchia delle fonti occupa il posto più elevato.
La prevalenza della norma superiore su quella inferiore si esprime attraverso l’annullamento, che è l’effetto della dichiarazione di illegittimità che un giudice pronuncia nei confronti di un atto che perde la sua validità, ossia viziata per non avere rispettato l’ordine gerarchico delle fonti.
La dichiarazione di annullamento ha effetti generali, cioè l’atto annullato non può essere più applicato a nessun rapporto giuridico anche se sorto prima dell’annullamento, non opera solo per il futuro ma anche sul passato, ed i suoi effetti si avranno solo per quei rapporti giuridici detti “pendenti”: aperti; e non per rapporti “esauriti”: presunzione, decadenza…
- Criterio della competenza: serve a spiegare come è organizzato attualmente il sistema delle fonti perché la gerarchia delle fonti non basta più a darci il quadro esatto del sistema, perché all’interno dello stesso grado gerarchico, cioè tra atti che hanno la stessa posizione gerarchica, la stessa “forza”, vi sono suddivisioni non spiegabili in termini di “forza” ma di “competenza”.
Il rapporto tra norme contrastanti è un rapporto tra norma valida e norma invalida, diversamente dal criterio cronologico che vuole tutte le norme valide, sicché la norma non competente è una norma invalida, deve essere eliminata dall’ordinamento mediante annullamento.
L’interpretazione e l’integrazione del diritto
I criteri che regolano lo svolgimento delle operazioni interpretative sono:
- Interpretazione letterale o testuale, ossia secondo il senso “fatto palese dal significato proprio delle parole”;
- Interpretazione teleologica, ossia secondo il fine o l’intenzione del legislatore;
- Interpretazione sistematica, ossia secondo la connessione tra le disposizioni all’interno dell’atto normativo considerato e nel contesto dell’ordinamento complessivo.
Le lacune si riempiono applicando lo strumento dell’analogia, che consiste nell’applicare a un caso non previsto una disciplina prevista per casi simili.
Sono previste due tecniche:
- Quando la lacuna può essere colmata rinviando alla disciplina dettata per un caso simile o per materie analoghe, si ha la c.d. analogia legis.
- Nel caso in cui manchino anche norme che regolino casi simili, la lacuna può essere colmata facendo ricorso ai principi generali dell’ordinamento ricavabili dal complesso delle norme giuridiche vigenti, e si ha la c.d. analogia iuris.
Le preleggi stabiliscono il divieto di analogia per le leggi penali e per quelle speciali. Ciò vale soprattutto per le disposizioni della Costituzione che prevedono diritti fondamentali per le quali vale il criterio di stretta interpretazione: in caso di dubbio l’interprete non può attribuire alle disposizioni costituzionali in alcun modo restrittivo o lesivo dei diritti fondamentali da esse previsti.
Dall’attività di interpretazione va tenuta distinta l’interpretazione ossia l’interpretazione distinta a
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Diritto pubblico - lo Stato
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