Concetti Chiave
- La libertà personale è un diritto fondamentale riconosciuto dalla Costituzione, comprendente libertà fisica e morale, e non può essere limitata se non in base a precise disposizioni legali.
- L'articolo 13 della Costituzione stabilisce l'inviolabilità della libertà personale, prevedendo limitazioni solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria in casi eccezionali di necessità.
- Il diritto alla libertà è caratterizzato da indisponibilità, intrasferibilità, imprescrittibilità e assolutezza, garantendo una protezione forte contro ogni forma di coercizione.
- Le garanzie fondamentali della libertà includono riserva di legge, riserva di giurisdizione e obbligo di motivazione per ogni provvedimento restrittivo della libertà personale.
- Le misure cautelari e precautelari possono limitare la libertà personale, ma devono essere adottate nel rispetto delle norme vigenti, assicurando la tutela dei diritti dell'individuo.
Indice
- Qual è il concetto di libertà personale?
- Fondamento costituzionale della libertà
- Caratteristiche del diritto alla libertà
- Garanzie fondamentali della libertà
- Limitazioni eccezionali della libertà
- Strumenti limitativi della libertà
- Presupposti per il fermo
- Garanzie per le persone detenute
- Misure cautelari e precautelari
- Arresto in flagranza
- Distinzione tra arresto obbligatorio e facoltativo
- Ruolo dei privati nell'arresto
Qual è il concetto di libertà personale?
La libertà personale costituisce il presupposto logico e giuridico di tutte le libertà riconosciute all’individuo dalla Costituzione. Essa deve intendersi non solo come libertà fisica, ma anche come libertà morale e quindi libertà non solo della coercizione fisica ma di ogni forma di coazione della volontà, del pensiero e della psiche dell’individuo.
Fondamento costituzionale della libertà
Il fondamento costituzionale dell’individuo si ravvisa nell’art.13 della Cost., il quale stabilisce che “La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva”.
Caratteristiche del diritto alla libertà
Il diritto alla libertà personale è un diritto inviolabile e in quanto diritto della personalità, presenta i seguenti caratteri:
• indisponibile da parte del titolare;
• intrasferibile sono nulle le convenzioni con cui un soggetto trasferisca ad altri il diritto alla sua libertà personale;
• Imprescrittibile il diritto si estingue nonostante il mancato esercizio protratto per un determinato tempo
• Assoluto in quanto tutelato nei confronti di tutti.
Garanzie fondamentali della libertà
In tale disposizione è, altresì, possibile individuare tre garanzie fondamentali:
1. Riserva di legge: al solo Parlamento è riservata la possibilità di adottare provvedimenti che limitano la libertà personale degli individui;
2. Riserva di giurisdizione: solo i giudici possono emanare in concreto provvedimenti restrittivi della libertà personale. Ogni atto limitativo della libertà personale, quindi non solo deve essere previsto dalla legge ma deve essere autorizzato dal giudice competente.
3. Obbligo della motivazione: ogni provvedimento restrittivo della libertà preso dai giudici deve essere motivato. Ciò significa che nessuno può essere limitato nelle proprie libertà senza conoscere il motivo.
L’art. 13 nel proclamare l’inviolabilità della libertà personale, come detto ne ammette eventuali limitazioni per atto motivato dell’Autorità giudiziaria nei soli casi e modi previsti dalla legge.
Limitazioni eccezionali della libertà
Vi è però da aggiungere che in casi eccezionali di necessità ed urgenza, la Polizia Giudiziaria (P.G.), per finalità di pubblica sicurezza (esigenze cautelari), può adottare provvedimenti provvisori che limitino la libertà personale, da sottoporre a convalida della autorità giudiziaria entro il termine perentorio di 96 ore. Tale arco temporale è scandito in un segmento di 48 ore assegnato alla P.G. per la informativa alla autorità giudiziaria, e in un altro di 48 ore per il provvedimento giudiziario di convalida.
Strumenti limitativi della libertà
Il codice di procedura penale contempla strumenti limitativi della libertà personale di pertinenza della P.G. (arresto in flagranza e fermo) o del Pubblico Ministero (fermo di P.G.), organi inquirenti privi di potere giurisdizionale (il P.M. è un magistrato dell’ordine giudiziario con funzioni requirenti, ma non giudicanti), nonché strumenti di esclusiva pertinenza del giudice (giudice per le indagini preliminari e giudice dibattimentale), che può adottarli solo su richiesta del P.M. (e quindi non di ufficio).
Presupposti per il fermo
In ordine ai presupposti, il fermo richiede anzitutto la sussistenza di gravi indizi di reità e il pericolo di fuga, mentre non è richiesta la flagranza, e deve consentirlo il titolo del delitto (o per l’entità della pena, ovvero per espressa previsione). La finalità perseguita da questa norma è di evitare che l’indagato possa darsi alla fuga, soprattutto quando, mancando il requisito della flagranza, non possa procedersi all’arresto.
Garanzie per le persone detenute
Lo stesso art. 13 prevede comunque garanzie a tutela della persona sottoposta a restrizioni della libertà personale:
• la privazione, totale o parziale, della libertà non comporta la perdita per l’individuo del diritto al rispetto della propria personalità e dignità. Ciò implica, per i soggetti chiamati a dare esecuzione alla misura restrittiva (P.G.), il divieto di sottoporre la persona nei cui confronti essa è disposta ad atti di violenza arbitrari o ad altre forme illegali di coercizione fisica o morale;
• la legge ordinaria stabilisce i termini massimi della carcerazione preventiva. La Corte costituzionale, con sent. n. 15/1982, ha precisato che il legislatore, nel fissare i termini massimi di carcerazione preventiva, deve stabilirne un «ragionevole» limite di durata che non attribuisca alla custodia cautelare il carattere di «pena».
Il medesimo principio è previsto dall’art. 5, comma 3, della Convezione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), in base al quale fino all’eventuale condanna la persona deve essere considerata innocente ed è perciò necessaria la remissione in libertà provvisoria dell’imputato non appena il perdurare della detenzione cessi di essere ragionevole.
Misure cautelari e precautelari
A questo punto diviene, quindi, necessario evidenziare che l’Autorità giudiziaria sia nel corso delle indagini preliminari, che nella fase processuale, può adottare misure che si sostanziano in limitazioni della libertà personale o della sfera giuridica dell’individuo
Il libro IV del c.p.p. disciplina le c.d. misure cautelari, ossia provvedimenti adottati dall’Autorità Giudiziaria, prima di una sentenza di condanna o di proscioglimento.
Infatti, malgrado le previsioni costituzionali (artt. 13, 27 e 111 co. 7) e le tutele afferenti la libertà personale in esse previste e disciplinate, il Legislatore ha previsto, ove ricorrano determinate condizioni -di cui meglio si dirà- l’applicazione di provvedimenti tali da incidere sulla sfera dei diritti e delle facoltà (libertà personale, disponibilità economica, etc.) del soggetto indagato o imputato e quindi ben prima di una definitiva pronuncia circa la sua responsabilità penale.
Prima di delineare le misure cautelari occorre soffermarsi, seppur brevemente, sulle misure pre- cautelari. Anch’esse pur non essendo codicistacamente definite quali misure cautelari, comportano comunque delle restrizioni alla libertà personale e da ciò, per l’appunto, ne deriva la denominazione di “misure precautelari”. Di fatto, rappresentano una anticipazione delle misure cautelari disposte dal giudice.
Arresto in flagranza
Com’è noto, le misure pre cautelari, disciplinate dal Libro V – Titolo VI del Codice di procedura penale (segnatamente dagli artt. 379-391 c.p.p.) si distinguono in arresto in flagranza e fermo.
L’istituto dell’arresto (come quello del fermo) trova fondamento nell’articolo 13 della Costituzione che, dopo avere sancito al comma 1 la natura inviolabile della libertà personale e, al successivo cpv., l’inammissibilità di ogni forma di restrizione della libertà personale se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge, stabilisce che “In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto”.
Distinzione tra arresto obbligatorio e facoltativo
- L’arresto in flagranza (da tenere distinto qui dall’arresto inteso quale pena principale applicabile alle contravvenzioni) si concretizza in una privazione provvisoria di libertà (temporanea e pre cautelare) di competenza esclusiva della polizia giudiziaria – salvo quanto previsto dall’art. 383 c.p.p. – e si distingue in arresto obbligatorio in flagranza e arresto facoltativo in flagranza.
Seppur con diverse differenziazioni, entrambi i tipi di arresto appena detti e previsti dal Legislatore agli artt. 380 e 381 c.p.p. hanno un presupposto comune: gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria devono, ovvero possono, agire in caso di flagranza di reato. Ebbene, di questo minimo comune denominatore è data una nozione dalla stessa legge, nel successivo art. 382 c.p.p., secondo cui “è in stato di flagranza chi viene colto nell’atto di commettere il reato – c.d. flagranza propria – ovvero chi – nel qual caso si parla di flagranza impropria –, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima”. È opportuno precisare poi che è previsto un’eccezionale estensione dello stato di flagranza fino a 48 ore dalla commissione del fatto contestato (c.d. flagranza differita).
Si considera, comunque, in stato di flagranza, ai sensi dell’articolo 382 del codice di procedura penale “colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerge con evidenza il fatto, ne risulta autore, sempre che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto”.
La Suprema Corte di cassazione a Sezioni Unite si è poi recentemente soffermata, sulla figura della quasi flagranza stabilendo il principio di diritto in base al quale “Non può procedersi all’arresto in flagranza sulla base di informazioni della vittima o di terzi fornite nella immediatezza del fatto” poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di “quasi flagranza”, la quale presuppone la immediata ed autonoma percezioni, da parte di chi proceda all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato.
Ulteriore requisito per poter procedere all’arresto in flagranza è, ovviamente, che sia commesso un reato per cui è consentita tale misura. Tra questi reati è importante distinguere quelli per i quali l’arresto è obbligatorio, e quelli per i quali invece l’arresto è facoltativo.
- L’arresto è obbligatorio: nel caso di delitti non colposi, consumati o tentati, per cui la legge preveda la pena all’ergastolo o della reclusione non inferiore a 5 anni e nel massimo dei 20 anni. O ancora per i delitti non colposi, consumati o tentati, di cui al comma 2 dell’art. 380 c.p., e lesivi di beni giuridici di primaria importanza. Si procede all’arresto obbligatorio anche negli altri casi previsti dalle leggi speciali. Di contro, l’arresto è facoltativo per i delitti non colposi, consumati o tentativi, per i quali la legge stabilisca la pena della reclusione nel massimo di 3 anni, e per i delitti colposi per i quali la legge stabilisca la pena della reclusione nel massimo di 5 anni. Ancora, è previsto l’arresto facoltativo per i delitti di cui al comma 2 dell’art. 381 c.p. e negli altri casi previsti dalle leggi speciali.
Sono poi previsti dei casi eccezionali in cui è possibile procedere all’arresto fuori da casi di flagranza.
Ruolo dei privati nell'arresto
Come si accennava, la polizia giudiziaria non è l’unica competente ad operare l’arresto, ma anche i privati hanno riconosciuto un potere (non un obbligo) in tal senso: l’art. 383 c.p.p. infatti prevede che, nei soli casi in cui sia consentito e previsto l’arresto obbligatorio in flagranza e quando si tratti di delitti perseguibili d’ufficio ognuno è autorizzato a procedervi. La stessa disposizione del Codice disciplina poi che “la persona che ha eseguito l’arresto deve senza ritardo consegnare l’arresto e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia”. La ratio del secondo comma è da ricavarsi nel fatto che il privato consegni l’arrestato nel più breve tempo possibile, in modo da evitare che una misura eccezionale si trasformi in un sequestro di persona. Determinante, ai fini della legittimità dell’arresto è la circostanza che la persona arrestata non sia trattenuta dai privati, intervenuti nell’operazione, oltre il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della consegna agli organi di polizia.
Domande da interrogazione
- Qual è il significato della libertà personale secondo la Costituzione?
- Qual è il significato della libertà personale secondo la Costituzione?
- Quali sono le caratteristiche fondamentali del diritto alla libertà personale?
- Quali sono le caratteristiche fondamentali del diritto alla libertà personale?
- Quali garanzie fondamentali tutelano la libertà personale?
- Quali garanzie fondamentali tutelano la libertà personale?
- In quali casi è possibile limitare la libertà personale?
- In quali casi è possibile limitare la libertà personale?
- Qual è il ruolo dei privati nell'arresto in flagranza?
- Qual è il ruolo dei privati nell'arresto in flagranza?
La libertà personale è considerata inviolabile e comprende non solo la libertà fisica, ma anche quella morale, escludendo ogni forma di coercizione sulla volontà e sul pensiero dell'individuo (art. 13 Cost.).
La libertà personale è considerata inviolabile e comprende non solo la libertà fisica, ma anche quella morale, escludendo ogni forma di coercizione sulla volontà e sul pensiero dell'individuo (art. 13 Cost.).
Il diritto alla libertà personale è indisponibile, intrasferibile, imprescrittibile e assoluto, tutelato nei confronti di tutti (art. 13 Cost.).
Il diritto alla libertà personale è indisponibile, intrasferibile, imprescrittibile e assoluto, tutelato nei confronti di tutti (art. 13 Cost.).
Le garanzie fondamentali includono la riserva di legge, la riserva di giurisdizione e l'obbligo di motivazione per ogni provvedimento restrittivo della libertà (art. 13 Cost.).
Le garanzie fondamentali includono la riserva di legge, la riserva di giurisdizione e l'obbligo di motivazione per ogni provvedimento restrittivo della libertà (art. 13 Cost.).
La libertà personale può essere limitata solo in casi eccezionali di necessità e urgenza, con provvedimenti motivati dall'autorità giudiziaria e con specifici termini di convalida (art. 13 Cost.).
La libertà personale può essere limitata in casi eccezionali di necessità ed urgenza, con provvedimenti provvisori adottati dalla Polizia Giudiziaria, che devono essere convalidati dall'autorità giudiziaria entro 96 ore (art. 13 Cost.).
I privati possono procedere all'arresto in flagranza nei casi previsti dalla legge, ma devono consegnare immediatamente l'arrestato alla polizia giudiziaria per evitare abusi (art. 383 c.p.p.).
I privati possono procedere all'arresto in flagranza nei casi previsti dalla legge, ma devono consegnare immediatamente l'arrestato alla polizia giudiziaria per evitare che l'arresto si trasformi in un sequestro di persona (art. 383 c.p.p.).