Concetti Chiave
- La Corte costituzionale ha riconosciuto la legittimità della serrata a fini contrattuali, collegandola alla libertà d’impresa, nonostante l'assenza di una norma specifica in Costituzione.
- I lavoratori parasubordinati non godono della libertà di serrata, ma possono esercitare un'azione di conflitto in relazione al diritto di sciopero previsto dall'articolo 40 della Costituzione.
- Il rifiuto di ricevere prestazioni non contrattuali da parte del datore di lavoro è considerato illegittimo e può comportare risarcimenti per i danni ai lavoratori.
- Il comportamento di chiusura dell'impresa da parte del datore di lavoro è considerato illegittimo in assenza di una finalità contrattuale, con l'obbligo di risarcire i danni arrecati ai lavoratori.
- La serrata è vista come un contropotere per bilanciare il diritto di sciopero, impedendo ai lavoratori di adempiere ai loro doveri e di ricevere la retribuzione.
La legittimità della serrata
La Corte costituzionale è stata chiamata a esprimersi sulla legittimità della serrata durante gli anni sessanta del XX secolo. Nel fornire il proprio giudizio, la Corte ha rilevato che non esiste alcuna norma in Costituzione che faccia riferimento al diritto di serrata. Tuttavia, la Corte ha ritenuto legittima la serrata a fini contrattuali riconducendola alla libertà d’impresa. In definitiva, sin dagli anni sessanta dello scorso secolo esiste, nell’ordinamento costituzionale italiano, un diritto costituzionale di sciopero per i lavoratori e la speculare libertà di serrata per le imprese.
Lavoratori parasubordinati e diritto di sciopero
Con riferimento ai lavoratori parasubordinati, i quali cioè instaurano un vincolo di subordinazione con il committente apprezzabile non sul piano giuridico bensì sotto il profilo socio-economico, non si può parlare di libertà di serrata, bensì di un’azione di conflitto riconducibile all’articolo 40 del testo costituzionale, ossia al diritto di sciopero.
Illegittimità della serrata non contrattuale
Nel corso dei decenni, i giuristi si sono interrogati se il rifiuto di ricevere la prestazione e, di conseguenza, il rifiuto di retribuire i lavoratori, è legittimo quando la finalità della serrata non è contrattuale. La risposta è stata elaborata in base alla tesi stilata da un docente bolognese, che ha definito la posizione civilistica della serrata facendo riferimento alla disciplina relativa alla mora del creditore (art. 1206 c.c.).
Risarcimento danni per serrata illegittima
Il comportamento di un datore di lavoro che rifiuta la cooperazione creditoria chiudendo l’impresa determina l’illegittimità sul piano civilistico della serrata dell’impresa, l’illegittimità del rifiuto e l’obbligo di risarcire il danno arrecato ai lavoratori che non hanno potuto adempiere alla prestazione. Il risarcimento del danno è corrispondente alle prestazioni che non sono state irrogate a causa della serrata. Venendo meno ai propri obblighi contrattuali, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il relativo danno.
Serrata come contropotere del diritto di sciopero
Sulla base di quanto stabilito dalla giurisprudenza Costituzionale, la serrata può essere considerata il contropotere volto a bilanciare il diritto di sciopero (riconosciuto dall’art. 40 Cost.). Il concetto attiene all’azione rivolta effettivamente a serrare (chiudere) il luogo di lavoro per impedire a coloro che ivi prestano servizio di adempiere al proprio dovere e, dunque, di ricevere la retribuzione.
Domande da interrogazione
- Qual è la posizione della Corte costituzionale riguardo alla legittimità della serrata?
- Come si applica il diritto di sciopero ai lavoratori parasubordinati?
- Quali sono le conseguenze di una serrata illegittima da parte del datore di lavoro?
La Corte costituzionale ha ritenuto legittima la serrata a fini contrattuali, collegandola alla libertà d’impresa, nonostante non esista una norma specifica in Costituzione che menzioni il diritto di serrata (testo).
Per i lavoratori parasubordinati, non si parla di libertà di serrata, ma di un’azione di conflitto riconducibile al diritto di sciopero, come previsto dall’articolo 40 della Costituzione (testo).
Un datore di lavoro che attua una serrata illegittima è tenuto a risarcire i danni ai lavoratori per le prestazioni non effettuate, poiché viene meno ai propri obblighi contrattuali (testo).