Concetti Chiave
- La libertà religiosa in Italia è riconosciuta sia come diritto individuale che collettivo, secondo gli articoli 19 e 8 della Costituzione.
- Il diritto di obiezione di coscienza è tutelato, consentendo agli individui di rifiutare obblighi imposti dallo Stato per motivi religiosi e di coscienza.
- Lo Stato si impegna a garantire la libertà religiosa, fornendo contributi per edifici di culto e supportando i diritti religiosi in contesti particolari come carceri e ospedali.
- I limiti alla libertà religiosa, come stabilito dall'articolo 19, includono il rispetto del buon costume e l'esclusione di pratiche contrarie ai valori morali condivisi dalla comunità.
- La Corte Costituzionale ha affrontato discriminazioni tra confessioni religiose, riconoscendo l'ingiustizia nel trattamento diverso di quelle con accordi statali rispetto a quelle senza.
Libertà religiosa nella Costituzione
Concetto di “libertà religiosa”: art.19 Cost. e art.8,1°c.
Art.19: tra i diritti e doveri dei cittadini troviamo la libertà religiosa, come diritto individuale, anche se può esprimersi in forma associativa.
Art.8: libertà religiosa collettiva delle confessioni.
Quindi ci sono due dimensioni della libertà religiosa: individuale e collettiva. Sono due diritti connessi. Art.19: non è un diritto dei cittadini, ma della persona umana, che riguarda la professione della fede religiosa. L’adesione alla fede religiosa parte da un principio di coscienza, cioè libertà di seguire in coscienza quei principi religiosi che si ritiene preferibili e libertà da condizionamenti esterni, anche se ognuno di noi è condizionato, e lo stesso art.19 lo conferma tutelando il diritto alla professione religiosa. Il diritto di formarsi un convincimento è un diritto reale.
Obiezione di coscienza e Stato
Il problema si pone nei confronti delle sette di scientology, accusate di approfittare dei soggetti deboli facilmente influenzabili, cercando di inculcare loro convincimenti religiosi; è una forma di violenza personale. Viene in considerazione il caso dell’obiezione di coscienza.
Il convincimento in coscienza è tutelato dalla legge positiva e si produce una contrapposizione tra la legge statale, a cui i cittadini sono tenuti in quanto cittadini, e i convincimenti religiosi in base alla legge interiore (es.: servizio militare). La legislazione tiene conto di questi principi di coscienza importanti e per questo legittima l’obiezione di coscienza per motivi religiosi e di coscienza, concedendo ad un soggetto l’esenzione da comportamenti imposti dallo Stato.
Favor religionis e libertà di ateismo
Pertanto, un soggetto può far proprio un convincimento religioso che ritiene preferibile e lo Stato non va a sindacare la qualità della fede religiosa. Nella libertà del soggetto rientra il diritto a non aderire a nessuna fede religiosa. C’è un certo “favor religionis”, per cui la religione gode nella nostra Cost. di un certo favore, ma non c’è prevalenza della religione cattolica su altre credenze. La libertà di ateismo è ugualmente tutelata. La libertà religiosa. Però, può avere una tutela più specifica. Il “favor religionis” non si attua come preferenza di una religione nella Cost. rispetto all’ateismo; c’è un grado di libertà diversa, ma certe libertà richiedono una maggiore tutela. Per esplicarsi al meglio, la religione ha bisogno di riunione. Rispetto alla libertà di riunirsi di tutti i cittadini, la religione può essere circondata da una normativa più attenta. Un soggetto è libero di cambiare religione, può passare da una Chiesa ad un’altra; ciò rientra nella facoltà di professare una propria fede religiosa. Ma cambiare religione significa anche subire conseguenze sfavorevoli a livello civile in quella rete di interessi al di fuori della religione.
“Professare” significa dichiarare pubblicamente la propria religione senza nessun condizionamento. La Corte Costituzionale dichiarò illegittima l’apertura a Chiese appartenenti a confessioni non cattoliche.
Proselitismo e limiti legali
La religione tende ad avere una dimensione comunitaria: la libertà religiosa copre la libertà di propaganda della religione. Il proselitismo è un aspetto tipico della religione: chi possiede una verità religiosa cerca di convincere gli altri. Ma non tutte le religioni tendono al proselitismo: ad es. nella religione ebraica l’appartenenza avviene o per adesione spontanea o per discendenza. Invece nel cristianesimo è importante che tutti si avvicinino alla verità religiosa che professa. Comunque, il cristianesimo oggi è divenuto meno aggressivo. Nel nostro ordinamento giuridico il proselitismo è lecito. In Grecia, invece, il proselitismo non è lecito, perché vige il principio della religione di Stato.
Limiti e buon costume
Limiti al diritto della libertà religiosa:
- limite del buon costume (art.19: “purché non si tratti di riti contrari al buon costume”): si fa riferimento ai valori morali accettati dalla comunità. Qui è omesso il limite dell’ordine pubblico, perché poteva prestarsi ad abusi ed eccessi. Il fatto che una religione preveda la poligamia è contrario al buon costume, ma finché la contrarietà al buon costume è a livello teorico, si rimane nella libertà di pensiero; quando, invece, si esplica in un rituale, scatta l’art.19 (un es. è la prostituzione sacra: per aderire a tale professione religiosa c’è un comportamento effettivo che contrasta con il buon costume).
Stato sociale e diritti di libertà
Nello Stato in cui viviamo i diritti di libertà sono sorti come diritti in senso negativo, per cui i soggetti non devono subire preclusioni nell’esercitare un certo diritto e lo Stato li deve tutelare da attentati esterni (Stato gendarme). Poi si è affermato lo Stato sociale. Proclamare diritti di libertà può non essere sufficiente se non si creano le condizioni per favorire tali diritti (proclamare il “diritto ad andare in vacanza” è inutile se i soggetti non hanno le condizioni economiche che possano consentirlo). Ciò porta ad un potenziamento dei diritti di libertà.
Discriminazione e contributi statali
Lo Stato si deve occupare dello sviluppo di tali diritti di libertà. Sentenza della Corte Costituzionale in materia urbanistica: lo Stato dà contributi per la costruzione di edifici di culto, perché attraverso la Chiesa può esplicare la sua libertà religiosa. Lo Stato sociale si occupa di esigenze di vita che soddisfano interessi culturali e spirituali. C’era discriminazione tra confessioni che avevano stipulato con lo Stato intesa e che da questo erano sovvenzionate e confessioni che non avevano stipulato intesa con lo Stato e non erano sovvenzionate. I testimoni di Geova hanno sollevato questione di legittimità e la Corte Costituzionale ha accolto l’eccezione, censurando tale discriminazione. Lo Stato interviene per agevolare i diritti di libertà. La religione cattolica fa parte della storia italiana e la scuola italiana è predisposta a far conoscere alle nuove generazioni i principi religiosi. In particolari ambienti – carceri, ospedali, forze armate – la libertà religiosa trova condizionamenti eccezionali, ma la religione è una libertà della persona umana e se non si danno disposizioni particolari tale libertà religiosa non potrà esplicarsi. Nasce l’esigenza di un servizio religioso nelle carceri, si creano cappelle, si emanano disposizioni positive per consentire ai carcerati di esplicare tale libertà. Negli ospedali si garantisce assistenza medica e spirituale. Ma c’è differenza tra la religione cattolica e le altre religioni. Il trattamento deve essere commisurato all’impatto che la religione può avere. La stessa Corte Costituzionale ha dichiarato che i contenuti devono essere commisurati alla rilevanza della confessione religiosa: l’attribuzione dei contributi deve tener conto della rilevanza sociale della religione. L’attribuzione dei contributi non sarà uguale per tutte le religioni: la religione cattolica avrà contributi maggiori. Lo Stato non interviene con intenti confessionistici (lo Stato confessionale considera la religione un valore proprio), ma interviene perché reputa la religione un’esigenza sociale e consente al cittadino di esplicare le proprie dimensioni spirituali.
Domande da interrogazione
- Qual è il significato della libertà religiosa secondo la Costituzione italiana?
- Come si concilia l'obiezione di coscienza con le leggi statali?
- In che modo la Costituzione italiana tutela l'ateismo?
- Quali sono i limiti alla libertà religiosa previsti dalla legge?
- Come interviene lo Stato per garantire i diritti di libertà religiosa?
La libertà religiosa è un diritto individuale e collettivo, tutelato dagli articoli 19 e 8 della Costituzione, che riconosce il diritto della persona umana di professare la propria fede religiosa e di associarsi per praticarla.
L'obiezione di coscienza è legittimata dalla legge per motivi religiosi, permettendo ai cittadini di opporsi a comportamenti imposti dallo Stato, come nel caso del servizio militare, in base ai propri convincimenti interiori.
La Costituzione garantisce la libertà di non aderire a nessuna fede religiosa, riconoscendo un "favor religionis" che non implica una preferenza per la religione cattolica rispetto ad altre credenze, ma tutela anche il diritto all'ateismo.
La libertà religiosa è soggetta al limite del buon costume, come stabilito dall'articolo 19, che vieta riti contrari ai valori morali accettati dalla comunità, senza menzionare esplicitamente l'ordine pubblico per evitare abusi.
Lo Stato promuove i diritti di libertà religiosa attraverso contributi per la costruzione di edifici di culto e garantendo assistenza spirituale in contesti come carceri e ospedali, tenendo conto della rilevanza sociale delle diverse confessioni religiose.