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Principi costituzionali del lavoro

L’art. 4 esprime il principio lavoristico (diritto e dovere al lavoro), diritto al lavoro perché tutti devono avere la possibilità di poter lavorare per avere un reddito; poi è lo Stato che deve mettere in piedi una serie di attività finalizzate a favorire l’occupazione (diritto al lavoro non significa che per legge bisogna essere assunti, in questo caso si eliminerebbe la disoccupazione). Il dovere di lavorare c’è perché tutti hanno il dovere di dare un contributo al progresso della società di natura manuale, intellettuale, spirituale (es. predicatori).

Art. 3: secondo principio di uguaglianza, uguaglianza sostanziale.

Gli articoli che più da vicino riguardano il mondo del lavoro sono quelli che vanno dal 35 al 40 (ma anche 41 e 42), la cosiddetta costituzione economica.

Ogni articolo dal 35 al 40 esprime principi molto importanti.

Articolo 35

L’art. 35: il lavoratore deve essere formato non solo all’inizio, ma anche durante tutta la durata della sua attività (deve essere aggiornato, formato in qualsiasi settore lavorativo). Diritto alla formazione e quindi all’elevazione professionale, al miglioramento delle sue competenze e delle sue abilità professionali.

L’art. 35 riguarda poi la tutela del lavoro, si intende garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro. Quindi questo è il fondamento costituzionale di dover garantire da parte dello Stato la sicurezza sui luoghi di lavoro. Ed ecco quindi l’Inail e la normativa sugli infortuni sui posti di lavoro, tematica molto rilevante poiché nonostante le norme gli infortuni sono molti: all’anno, ci sono circa 700mila infortuni sul lavoro denunciati all’Inail (altri in nero che non vengono denunciati), di questi 700mila infortuni circa 1000 sono infortuni mortali (vale a dire 3,4 persone al giorno). Questo perché le norme ci sono, ma il più delle volte non vengono rispettate, specie nelle piccole aziende.

Articolo 36

Art. 36 è l’articolo centrale poiché va a garantire i diritti fondamentali del lavoratore. Riguarda la retribuzione che deve essere proporzionata alla qualità (intesa come la mansione/ruolo che uno svolge) e alla quantità del lavoro svolto (le ore), oggi la retribuzione è a tempo, non è più a cottimo come in passato (retribuzione del lavoro proporzionale o comunque specificamente riferita alla quantità di prodotto lavorato. Vale a dire che più si produce e più si viene retribuiti), perché è stato visto che si tratta di una sorta di sfruttamento.

La Costituzione dice che la retribuzione deve essere tale da garantire al lavoratore e alla famiglia un tenore di vita dignitoso, questa è una definizione generica, poi concretamente quant’è il livello dello stipendio è stabilito in base a ciò che è scritto nei contratti collettivi nazionali di categoria (accordi stipulati a livello nazionale tra sindacati dei lavoratori e sindacati dei datori di lavoro).

La durata massima della giornata lavorativa (che oggi è normalmente di 8h), riposo settimanale, che normalmente cade di festa (ma ad esempio nella sanità si avrà in un giorno feriale), le ferie annuali (riposo annuale). Tutti e tre garantiscono il diritto al riposo e in maniera indiretta cercano di garantire il diritto alla salute del dipendente (se si lavorano molte ore al giorno, se non ci si riposa mai durante la settimana, non hai mai le ferie, il fisico e la salute ne risentono in maniera negativa).

Le ferie sono annuali, sono pagate e non ci si può rinunciare (perché c’è il diritto al riposo), devono essere prese in maniera continuativa (di solito almeno due settimane continuative per garantire un riposo consistente, per recuperare le energie fisiche e psichiche). È ovvio che le ferie devono essere prese in considerazione dell’attività lavorativa che svolgi e al quantitativo di lavoro.

In condizioni normali le ferie vengono prese nei periodi di festa, tanto che nella sanità in estate, per garantire il diritto alle ferie, si crea un disservizio: reparti meno importanti o vengono chiusi o l’attività viene ridotta, minor numero di personale e di posti letto.

Articolo 37

Art. 37 garantisce la parità di diritti tra uomo e donna sul luogo di lavoro a parità di lavoro svolto. Applicazione del principio di uguaglianza. In più, la donna deve poter lavorare ma deve poter svolgere anche il suo ruolo all’interno della famiglia, perciò da questo articolo deriva tutta la normativa in materia di tutela della maternità.

Le norme a tutela della maternità garantiscono, ad esempio, l’astensione obbligatoria dal lavoro che per legge è di 5 mesi, in cui lo stipendio è pieno, ma la donna rimane a casa per tutelare la propria salute e quella del nascituro. Normalmente questi 5 mesi sono: 2 mesi prima della nascita e 3 mesi dopo; volendo si può anche fare 1 e 4 e recentemente, nella legge di bilancio di 3 anni fa, il governo giallo-verde ha fatto anche 0 e 5.

L’art. 37 va a tutelare poi il lavoro minorile, dicendo che c’è un’età minima per il lavoro minorile (in passato 14 anni, poi 15, ad oggi è 16), questo per tutelare il diritto all’istruzione, alla salute.

Articolo 38

Art. 38 è il fondamento costituzionale dello Stato sociale (welfare state) in Italia perché garantisce la previdenza e assistenza sociale e quindi da qui deriva la nascita dell’Inps e dell’Inail.

Il lavoratore è assistito in caso di infortunio, malattia (il lavoratore sta a casa ma riceve la retribuzione), in caso di vecchiaia (pensione), disoccupazione involontaria. Gli interventi che lo Stato fa per dare aiuti al lavoratore in queste situazioni danno origine allo Stato sociale (lavoro, salute, istruzione e trasporti, tipici interventi dello Stato sociale).

Articolo 39

Art. 39 disciplina l’attività dei sindacati (associazione che cerca di tutelare i diritti dei lavoratori), che hanno un ruolo importante nello stipulare i contratti collettivi di lavoro, fondamentali per sapere in concreto quali sono i propri diritti.

I sindacati possono essere creati liberamente, hanno delle sigle, i più noti (Cisl, CGIL, UIL).

Articolo 40

Art. 40: collegato all’attività sindacale c’è il diritto allo sciopero (reato durante il fascismo), si tratta di un’astensione collettiva dal lavoro dietro perdita della retribuzione, lo si usa per manifestare, protestare, per creare disagio, disservizio.

Normalmente viene indetto dai sindacati e quello che chiede è l’aumento dello stipendio normalmente. Può essere giornaliero, mezza giornata, qualche ora. Più è l’adesione allo sciopero, tanto maggiore sarà la riuscita di quello che si vuole ottenere.

Quando si sciopera si può creare danno alla controparte, nel privato al proprietario dell’impresa, nel settore pubblico oltre allo Stato anche ai cittadini (gli utenti). Allora lo Stato, con la legge del 1990, ha regolamentato l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici (tra cui la sanità, trasporti e istruzione), nel senso che è ovvio che c’è il diritto allo sciopero, ma quando si sciopera nei servizi pubblici si devono garantire i servizi minimi indispensabili (servizi essenziali: per quanto riguarda i trasporti, ad esempio, in alcune fasce orarie i treni/corriere devono circolare).

In più, lo sciopero deve essere annunciato per tempo, in questo modo il cittadino potrà regolarsi e agire di conseguenza.

Le principali leggi sul lavoro

Le principali leggi che riguardano il mondo del lavoro sono:

  • La legge 300/1970, legge fondamentale nota come Statuto dei lavoratori, costituisce la magna charta dei diritti dei lavoratori (termine usato nel corso della storia per indicare la prima costituzione che è iniziata a circolare in Inghilterra nel 1200) per sottolineare la sua importanza. È ancora in vigore e ampiamente efficace, ed è stata ottenuta dopo le lotte del cosiddetto autunno caldo sindacale del 68-69. Nel 68 ci fu la contestazione studentesca, poi nell’autunno iniziarono anche le contestazioni degli operai. Nel 70 il governo dell’epoca, che era un governo di centro-sinistra, per cui democrazia cristiana e socialisti, fece diverse riforme tra cui questa che sancisce ulteriormente i diritti dei lavoratori;
  • La legge 903/1997 sulla parità uomo-donna (ribadisce lo stesso concetto dell’art. 37 della Costituzione);
  • La legge 223/1991 sui licenziamenti collettivi;
  • Il decreto legislativo 345/1999 sul lavoro minorile;
  • La legge 53/2000 sui congedi parentali (permessi di maternità e paternità).

Adesso anche per l’uomo 10 gg di congedo parentale obbligatorio.

  • Testo unico sul pubblico impiego: è la legge che disciplina tutto il pubblico impiego, tutto il lavoro degli enti pubblici;
  • Riforma del mercato del lavoro, cosiddetta Riforma Biagi. Biagi è colui che l’ha ispirata; era un giuslavorista, termine che indica un esperto di diritto del lavoro (ad esempio avvocato, giudice specializzato in uno dei rami del diritto del lavoro). In generale il diritto del lavoro è molto sensibile alla politica, tanto che molti giuslavoristi, tra cui Biagi, per le loro idee sono stati uccisi dalle Brigate Rosse. Si tratta di una legge che ha rivoluzionato il mercato del lavoro, oggi è caratterizzato da assunzioni a tempo determinato e questo crea la cosiddetta precarietà del mondo del lavoro. Il mondo del lavoro ha rigidità e flessibilità (che dà la precarietà: non si ha un lavoro fisso, quindi a tempo determinato);
  • Decreto legislativo 81/2008, Testo unico della sicurezza sul lavoro, disciplina tutta la materia della sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • Legge Fornero, dal nome della ministra del lavoro del 2012, regolamenta le pensioni;
  • Jobs Act, posta in essere dal governo Renzi.

Le fonti contrattuali e sociali

Le fonti contrattuali, le fonti sociali sono i contratti collettivi nazionali di categoria, e cioè l’accordo stipulato a livello nazionale tra i sindacati dei lavoratori (CGIL, CISL, UIL e altri) e i sindacati dei datori di lavoro (nel privato con la Confindustria, Confcommercio, Confagricoltura; nel pubblico, dove il datore è lo Stato, il sindacato tratterà quindi con il Governo, in particolar modo con il ministro dell’economia, della pubblica amministrazione (per i dipendenti pubblici), dell’istruzione (se è la scuola), della salute (se è la sanità).

Lo Stato si fa rappresentare da un’agenzia (l’Aran) che rappresenta lo Stato in queste trattative con i sindacati.

Il contratto collettivo è fondamentale perché va a specificare la retribuzione, gli orari, le ferie, i permessi. Nel contratto collettivo c’è sempre una parte normativa e una parte retributiva, le regole scritte nel contratto mediamente hanno una durata di 3 anni, dopodiché vanno rinnovati perché si chiederà l’aumento dello stipendio.

Il più delle volte l’aumento non viene concesso subito, tanto che i sindacati organizzano gli scioperi. Finché non è rinnovato, continua a valere il vecchio contratto, spesso capita che il rinnovo non avviene automaticamente al termine dei tre anni e il lavoratore continua a prendere sempre lo stesso stipendio.

Per quanto riguarda il lavoro della sanità, gli interesserà il contratto collettivo dei dipendenti della sanità pubblica e il contratto collettivo della sanità privata. La sanità pubblica ha come controparte il Governo, la sanità privata ha come controparte i proprietari delle case di cura che sono dei privati.

Le regole tra sanità pubblica e sanità privata saranno leggermente diverse, saranno migliori in quella pubblica. Es. la sanità privata ha un contratto scaduto da quasi 10 anni.

Quando si chiede l’aumento di stipendio, il sindacato darà come aumento minimo 100 euro, quello che il lavoratore chiede (entrata), dall’altra parte rappresenta un costo (lo stipendio per il datore di lavoro è una spesa). Per questo a volte c’è lo sciopero.

Quello che c’è scritto nel contratto collettivo è inderogabile in senso peggiorativo (quello che è scritto non può essere peggiorato nel contratto individuale di lavoro), tutt’al più può essere migliorato (retribuzione più alta, più ferie).

Si chiama contratto nazionale di categoria: la categoria è il settore lavorativo, tutti i lavoratori dell’istruzione (insegnanti, bidelli, dirigente scolastico), settore sanità: infermieri, medici, OSS, tecnici; settore del commercio (coloro che lavorano nei centri commerciali), chi lavora nell’abbigliamento (settore tessile), categoria dei metalmeccanici per il settore dell’industria, la categoria più sindacalizzata, noti per gli scioperi delle cosiddette tute blu (operai). Poi, in base alla loro mansione, la retribuzione sarà diversa.

Il contratto aziendale

Al contratto nazionale di categoria si può aggiungere il contratto aziendale. All’interno di ogni singolo luogo di lavoro, ai fini di migliorare il contenuto del contratto collettivo nazionale di categoria, si può stipulare questo nuovo contratto, che è il contratto aziendale del singolo luogo di lavoro.

Viene stipulato tra i sindacati dei lavoratori presenti in quel determinato luogo di lavoro e il singolo datore (es. Pieralisi, CNH). Oltre che nel privato può essere fatto anche nel pubblico, nel senso che ogni Comune ha il suo contratto aziendale per i dipendenti del Comune (che migliora il contratto nazionale di categoria per gli enti locali); nella sanità ogni singola ASL ha il suo contratto aziendale che migliora il contratto collettivo nazionale per la sanità; ogni scuola ha il suo contratto aziendale che migliora il contratto collettivo nazionale di categoria.

La palestra aziendale; asilo nido aziendale; corsi di studio per figli dei dipendenti, polizze assicurative in materia di salute per i dipendenti: tutte cose migliorative, che non possono essere previste dai contratti nazionali di categoria, ma che possono essere fatte a livello di contratto aziendale, in base alle risorse economiche e quindi alle dimensioni dell’impresa.

Contratti

Quando si inizia un lavoro, per essere in regola è necessario un contratto (accordo tra due o più persone). Giuridicamente, in ogni contratto ci sono:

Elementi essenziali

Gli elementi essenziali sono elementi che devono essere per forza presenti, in caso contrario il contratto è nullo. Gli elementi essenziali sono 4:

  1. Manifestazione di volontà (il datore vuole assumere, il lavoratore accetta di lavorare per il datore), che deve essere vera, libera e non viziata;
  2. Causa: nel linguaggio giuridico significa ragione giustificatrice (ragione economico-sociale) del rapporto. Nel contratto di lavoro la ragione economico-sociale è lo scambio lavoro dietro retribuzione;
  3. Oggetto: ciò che costituisce la propria prestazione (mansione). L’oggetto deve essere determinato (chiaro) e determinabile, possibile e lecito (rispettare la legge);
  4. La forma: in molti casi, quando c’è il requisito della forma, è essenziale la forma scritta; a volte basta la forma verbale.

Elementi accidentali

Gli elementi accidentali non sono necessariamente presenti; se ci sono, devono però essere rispettati e sono:

  1. Modo;
  2. Termine: evento futuro ma certo nel suo verificarsi (nel contratto di lavoro il termine è rappresentato dal termine iniziale, sempre presente, e dal termine finale del contratto, se è a tempo determinato; se è a tempo indeterminato il termine finale non c’è);
  3. Condizione: evento futuro ma incerto nel suo verificarsi (non è sempre presente). Può essere sospensiva o risolutiva.

Si mette il cosiddetto patto di prova o periodo di prova (sia nel privato che nel pubblico: dopo aver vinto il concorso, ad esempio nella scuola, il periodo di prova è 1 anno), a seconda se viene superato o meno, il rapporto di lavoro si perfeziona, diventa definitivo oppure cessa.

Il periodo di prova spesso è previsto a tutela di entrambe le parti: durante il periodo di prova il lavoratore è un lavoratore a tutti gli effetti (ha diritto alla retribuzione, al riposo), ma entrambe le parti possono recedere dal contratto liberamente.

Il periodo di prova deve essere sempre rapportato alla durata del periodo lavorativo: più è breve, più deve essere breve il periodo di prova.

Assunzione

Assunzione nel pubblico

Nel pubblico si assume mediante il superamento di un concorso pubblico, sia per l’assunzione a tempo determinato sia per l’assunzione a tempo indeterminato.

Assunzione nel privato

Nel privato non ci sono regole precise per trovare lavoro, o meglio lo Stato ha messo in piedi un sistema finalizzato a far trovare lavoro: sistema di collocamento pubblico (ci si deve iscrivere anche se non funziona nella maggior parte dei casi, tanto che fino a metà degli anni 90 c’era il monopolio del collocamento pubblico; per trovare lavoro esisteva solo il sistema del collocamento).

Poiché non funziona, oggi ci sono anche le agenzie private (stesso lavoro dell’ufficio del collocamento), a cui ci si può rivolgere portando il proprio curriculum.

Tanto che il privato, quando assume, non è vincolato da alcune regole nella modalità, può assumere come meglio crede (se vuole può esaminare diversi curriculum, può fare diversi colloqui, ma non è detto).

Funziona il cosiddetto collocamento mirato per i soggetti disabili, chi può trovare effettivamente lavoro mediante l’ufficio di collocamento: le cosiddette categorie svantaggiate (poiché i datori di lavoro nello scegliere i dipendenti preferiranno scegliere soggetti non svantaggiati).

Lo Stato, per tutelare queste categorie di persone, ha messo dei limiti numerici, per cui tutti i datori di lavoro (sia nel pubblico che nel privato) devono assumere in percentuale al numero dei dipendenti una quota di soggetti svantaggiati (legge 68 del 99).

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Sintesi

Le leggi del diritto del lavoro

Le principali leggi che riguardano il mondo del lavoro sono:

  • La legge 300/1970, legge fondamentale nota come Statuto dei lavoratori, costituisce la magna charta dei diritti dei lavoratori (termine usato nel corso della storia per indicare la prima costituzione che è iniziata a circolare in Inghilterra nel 1200) per sottolineare la sua importanza. È ancora in vigore e ampiamente efficace, ed è stata ottenuta dopo le lotte del cosiddetto autunno caldo sindacale del 68-69. Nel 68 ci fu la contestazione studentesca, poi nell’autunno iniziarono anche le contestazioni degli operai. Nel 70 il governo dell’epoca, che era un governo di centro-sinistra, per cui democrazia cristiana e socialisti, fece diverse riforme tra cui questa che sancisce ulteriormente i diritti dei lavoratori;
  • La legge 903/1997 sulla parità uomo-donna (ribadisce lo stesso concetto dell’art. 37 della costituzione);
  • La legge 223/1991 sui licenziamenti collettivi;
  • Il decreto legislativo 345/1999 sul lavoro minorile;
  • La legge 53/2000 sui congedi parentali (permessi di maternità e paternità). Adesso anche per l’uomo 10 gg di congedo parentale obbligatorio;
  • Testo unico sul pubblico impiego è la legge che disciplina tutto il pubblico impiego, tutto il lavoro degli enti pubblici;
  • Riforma del mercato del lavoro, cosiddetta Riforma Biagi. Biagi è colui che l’ha ispirata; era un giuslavorista, termine che indica un esperto di diritto del lavoro (ad esempio avvocato, giudice specializzato in uno dei rami del diritto del lavoro). In generale il diritto del lavoro è molto sensibile alla politica tanto che molti giuslavoristi, tra cui Biagi, per le loro idee sono stati uccisi dalle Brigate Rosse. Si tratta di una legge che ha rivoluzionato il mercato del lavoro, oggi è caratterizzato da assunzioni a tempo determinato e questo crea la cosiddetta precarietà del mondo del lavoro. Il mondo del lavoro ha rigidità e flessibilità (che dà la precarietà: non si ha un lavoro fisso quindi a tempo determinato);
  • Decreto legislativo 81/2008 Testo unico della sicurezza sul lavoro, disciplina tutta la materia della sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • Legge Fornero, dal nome della ministra del lavoro del 2012, regolamenta le pensioni;
  • Jobs act posta in essere dal governo Renzi.

Le fonti contrattuali, le fonti sociali sono i contratti collettivi nazionali di categoria e cioè l’accordo stipulato a livello nazionale tra i sindacati dei lavoratori (CGIL, CISL, UIL e altri) e i sindacati dei datori di lavoro (nel privato con la Confindustria, Confcommercio, Confagricoltura; nel pubblico (dove il datore è lo Stato) il sindacato tratterà quindi con il Governo in particolar modo con il ministro dell’economia, della pubblica amministrazione (per i dipendenti pubblici), dell’istruzione (se è la scuola), della salute (se è la sanità). Lo Stato si fa rappresentare da un’agenzia (l’Aran) che rappresenta lo Stato in queste trattative con i sindacati. Il contratto collettivo è fondamentale perché va a specificare la retribuzione, gli orari, le ferie, i permessi. Nel contratto collettivo c’è sempre una parte normativa e una parte retributiva, le regole scritte nel contratto mediamente hanno una durata di 3 anni, dopodiché vanno rinnovati perché si chiederà l’aumento dello stipendio. Il più delle volte l’aumento non viene concesso subito, tanto che i sindacati organizzano gli scioperi. Finché non è rinnovato, continua a valere il vecchio contratto, spesso capita che il rinnovo non avviene automaticamente al termine dei tre anni e il lavoratore continua a prendere sempre lo stesso stipendio. (Per quanto riguarda il lavoro della sanità gli interesserà il contratto collettivo dei dipendenti della sanità pubblica e il contratto collettivo della sanità privata. La sanità pubblica ha come controparte il Governo, la sanità privata ha come controparte i proprietari delle case di cura che sono dei privati. Le regole tra sanità pubblica e sanità privata saranno leggermente diverse, saranno migliori in quella pubblica. Ex la sanità privata ha un contratto scaduto da quasi 10 anni).

Quando si chiede l’aumento di stipendio, il sindacato darà come aumento minimo 100 euro, quello che il lavoratore chiede (entrata), dall’altra parte rappresenta un costo (lo stipendio per il datore di lavoro è una spesa). Per questo a volte c’è lo sciopero.

Quello che c’è scritto nel contratto collettivo è inderogabile in senso peggiorativo (quello che è scritto non può essere peggiorato nel contratto individuale di lavoro) tutt’al più può essere migliorato (retribuzione più alta, più ferie). Si chiama contratto nazionale di categoria: la categoria è il settore lavorativo, tutti i lavoratori dell’istruzione (insegnanti, bidelli, dirigente scolastico), settore sanità: infermieri, medici, OSS, tecnici; settore del commercio (coloro che lavorano nei centri commerciali), chi lavora nell’abbigliamento (settore tessile), categoria dei metalmeccanici per il settore dell’industria, la categoria più sindacalizzata noti per gli scioperi delle cosiddette tute blu (operai). Poi in base alla loro mansione la retribuzione sarà diversa.

Al contratto nazionale di categoria si può aggiungere il contratto aziendale, all’interno di ogni singolo luogo di lavoro ai fini di migliorare il contenuto del contratto collettivo nazionale di categoria si può stipulare questo nuovo contratto, che il contratto aziendale, del singolo luogo di lavoro. Viene stipulato tra i sindacati dei lavoratori presenti in quel determinato luogo di lavoro e il singolo datore. (Ex Pieralisi, CNH). Oltre che nel privato può essere fatto anche nel pubblico nel senso che ogni comune ha il suo contratto aziendale per i dipendenti del comune (che migliora il contratto nazionale di categoria per gli enti locali); nella sanità ogni singola ASL ha il suo contratto aziendale che migliora il contratto collettivo nazionale per la sanità; ogni scuola ha il suo contratto aziendale che migliora il contratto collettivo nazionale di categoria. (La palestra aziendale; asilo nido aziendale; corsi di studio per figli dei dipendenti, polizze assicurative in materia di salute per i dipendenti; tutte cose migliorative, che non possono essere previste dai contratti nazionali di categoria, ma che possono essere fatte a livello di contratto aziendale, in base alle risorse economiche e quindi alle dimensioni dell’impresa).

Contratti

Quando si inizia un lavoro, per essere in regola è necessario un contratto (accordo tra due o più persone). Giuridicamente in ogni contratto ci sono:

Elementi essenziali

Elementi che devono essere per forza presenti, in caso contrario il contratto è nullo. Gli elementi essenziali sono 4:

  • Manifestazione di volontà (datore vuole assumere, lavoratore accetta di lavorare per il datore) che deve essere vera, libera e non viziata;
  • Causa: nel linguaggio giuridico significa ragione giustificatrice (ragione economico-sociale) del rapporto, nel contratto di lavoro la ragione economico-sociale è lo scambio lavoro dietro retribuzione;
  • Oggetto: ciò che costituisce la propria prestazione (mansione), l’oggetto deve essere determinato (chiara) e determinabile, possibile e lecito (rispettare la legge);
  • La forma: in molti casi, quando c’è il requisito della forma, è essenziale la forma scritta, a volte basta la forma verbale.

Elementi accidentali

Non sono necessariamente presenti, se ci sono devono però essere rispettati e sono:

  • Modo;
  • Termine -> evento futuro ma certo nel suo verificarsi (nel contratto di lavoro il termine è rappresentato dal termine iniziale (sempre presente) e dal termine finale del contratto se è a tempo determinato, se è a tempo indeterminato il termine finale non c’è);
  • Condizione -> evento futuro ma incerto nel suo verificarsi (non è sempre presente). Può essere sospensiva o risolutiva. Si mette il cosiddetto patto di prova o periodo di prova (sia nel privato che nel pubblico: dopo aver vinto il concorso ad esempio nella scuola il periodo di prova è 1 anno), a seconda se viene superato o meno, il rapporto di lavoro si perfeziona, diventa definitivo oppure cessa. Il periodo di prova spesso è previsto a tutela di entrambe le parti: durante il periodo di prova il lavoratore è un lavoratore a tutti gli effetti (ha diritto alla retribuzione, al riposo), ma entrambe le parti possono recedere dal contratto liberamente. Il periodo di prova deve essere sempre rapportato alla durata del periodo lavorativo: più è breve più deve essere breve il periodo di prova.
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