Concetti Chiave
- Le leggi costituzionali in Italia modificano o abrogano norme della Costituzione e richiedono un processo di approvazione più rigoroso da parte del Parlamento, secondo l'art. 138.
- Esistono divieti di revisione costituzionale che proteggono la forma repubblicana e i diritti inviolabili, fungendo anche da limiti alla competenza comunitaria e internazionale.
- Le fonti dell'Unione Europea si suddividono in atti vincolanti e non vincolanti, con i primi che impongono obblighi agli Stati membri e i secondi che non hanno portata coercitiva.
- I regolamenti dell'Unione Europea hanno applicabilità diretta e sono obbligatori per tutti gli Stati membri senza necessità di ulteriori atti di recepimento.
- Le direttive vincolano gli Stati membri al raggiungimento di determinati risultati, ma non si applicano direttamente ai singoli individui, richiedendo un atto di interposizione per la loro attuazione.
Indice
Leggi costituzionali e revisione
Sono leggi contenenti norme che si aggiungono a quelle della costituzione, o che abrogano o modificano norme della costituzione (leggi di revisione costituzionale). Le leggi costituzionali sono approvate dal Parlamento con una procedura aggravata rispetto a quella per le leggi ordinarie, in particolare sono richieste maggioranze più ampie, il procedimento è disciplinato dall’art.138 della Cost. Si ricorda che non sono suscettibili di revisione:
• Art 139 sulla forma repubblicana (unico divieto espresso);
• Artt. Sui diritti inviolabili della persona;
• Artt. 1-12 sui principi fondamentali compreso l’ art 5 sulla forma di Stato (unitario decentrato/regionale).
I divieti di revisione costituzionale operano anche come limite alla competenza comunitaria e internazionale (c.d. controlimiti).
Fonti dell'Unione Europea
Molto complessa si rivela essere l’analisi delle fonti dell’Unione Europea. Queste possono essere differenziate in atti non vincolanti e atti vincolanti in base al grado di incisività che acquistano nei confronti degli ordinamenti giuridici nazionali
Atti non vincolanti sono quegli atti dell’Unione che, non ponendo norme vincolanti e non prevedendo sanzioni, non hanno portata coercitiva verso gli stati membri che, di conseguenza, non sono obbligati a rispettarne il contenuto. Essi si dividono in:
• Raccomandazioni: inviti rivolti agli Stati a conformarsi ad un certo comportamento;
• Pareri: opinione che esprime il punto di vista di un organo dell'Unione su un determinato oggetto o una determinata tematica. È bene ricordare che pur non avendo portata coercitiva essi non sono del tutto privi di efficacia giuridica in quanto più volte la Corte di giustizia dell'Unione europea ha affermato che tali fonti, seppur non vincolanti, possono esercitare una "funzione di guida per l'interprete di diritto”
Atti vincolanti
Atti vincolanti. Molto diverso è il discorso per quanto riguarda gli atti normativi vincolanti. Essi hanno portata coercitiva e devono perciò essere obbligatoriamente rispettati dagli Stati membri a pena di pesanti sanzioni. Vi sono tre tipologie diverse di atti vincolanti:
• I regolamenti: i regolamenti pongono norme generali e astratte che si rivolgono a tutti gli stati membri dell’Unione ed ai suoi cittadini (si dice perciò che essi abbiano "portata generale" o che essi valgano “erga omnes”, nei confronti di tutti). Tali regolamenti, inoltre, vanno applicati "integralmente" (non vi è possibilità quindi di applicazione parziale) nei territori dei paesi membri. L’art.288.2 TUE prevede che il regolamento Eu sia "direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri". Ciò significa che non è necessaria né ammessa l'interposizione di un atto dello Stato che recepisca il regolamento all'interno dell'ordinamento nazionale. Questo perché il regolamento si "impone per forza propria” e la sua applicazione è obbligatoria per tutti, compresi i giudici e la pubblica amministrazione dello Stato membro. Si dice, pertanto, che gli atti normativi quali i regolamenti sono "self-executing" ovvero si applicano automaticamente e senza necessità di un atto di interposizione all’interno dell'ordinamento nazionale. Questa peculiare caratteristica assume la terminologia italiana di "applicabilità diretta".
Decisioni e direttive
• Le decisioni: diversamente dai regolamenti, non pongono norme "generali e astratte" bensì prescrizioni "particolari e concrete" che non sono rivolte a tutti gli stati membri ma solo a soggetti specifici, che possono essere uno stato membro ma anche una determinata persona giuridica.
Anche le decisioni hanno le caratteristiche della "applicabilità diretta" e non richiedono, un atto di interposizione per entrare a far parte di un ordinamento nazionale.
• Le direttive: sono atti normativi che hanno come destinatario il solo stato membro e non si applicano perciò direttamente ai singoli individui. In base all’art. 288 co.3 TUE esse vincolano lo stato "per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e i mezzi". Tale articolo ci fa capire che le direttive, a differenza dei regolamenti e delle decisioni, non hanno "applicabilità diretta" e perciò è compito dello Stato, attraverso un atto di interposizione permettere l'attuazione della direttiva.
Possiamo, quindi dire che lo Stato sia vincolato per quanto riguarda “l’obbligo di risultato" fissato dalla direttiva da raggiungere in un dato tempo, mentre ha poi discrezionalità per ciò che riguarda la scelta delle forme e dei mezzi. Alcune direttive, definite come direttive self-executing, possono avere, tuttavia, effetto diretto negli ordinamenti stati ed essere direttamente applicabili; ciò avviene nel caso i cui sussistano tre condizioni, ossia che le direttive impongano obblighi ad uno o più Stati membri, che tali obblighi siano chiari, precisi ed incondizionati e che il termine per il recepimento interno della norma sia scaduto.
Domande da interrogazione
- Qual è la procedura per l'approvazione delle leggi costituzionali in Italia?
- Qual è la procedura per l'approvazione delle leggi costituzionali in Italia?
- Quali articoli della Costituzione italiana non possono essere oggetto di revisione?
- Quali articoli della Costituzione italiana non possono essere oggetto di revisione?
- Qual è la differenza tra atti vincolanti e atti non vincolanti dell'Unione Europea?
- Come si differenziano gli atti vincolanti da quelli non vincolanti nell'Unione Europea?
- Cosa sono i regolamenti dell'Unione Europea e come si applicano?
- Qual è la caratteristica principale dei regolamenti dell'Unione Europea?
- Qual è la funzione delle direttive nell'ordinamento dell'Unione Europea?
- In che modo le direttive dell'Unione Europea vincolano gli Stati membri?
Le leggi costituzionali sono approvate dal Parlamento con una procedura aggravata, richiedendo maggioranze più ampie rispetto alle leggi ordinarie, come stabilito dall'art. 138 della Costituzione.
Le leggi costituzionali sono approvate dal Parlamento con una procedura aggravata, richiedendo maggioranze più ampie rispetto alle leggi ordinarie, come stabilito dall’art. 138 della Costituzione.
Non sono suscettibili di revisione l'art. 139 sulla forma repubblicana, gli articoli sui diritti inviolabili della persona e gli articoli 1-12 sui principi fondamentali, incluso l'art. 5 sulla forma di Stato.
Non sono suscettibili di revisione l'art. 139 sulla forma repubblicana, gli articoli sui diritti inviolabili della persona e gli articoli 1-12 sui principi fondamentali, incluso l'art. 5 sulla forma di Stato.
Gli atti vincolanti hanno portata coercitiva e devono essere rispettati dagli Stati membri, mentre gli atti non vincolanti, come raccomandazioni e pareri, non pongono norme obbligatorie e non prevedono sanzioni.
Gli atti non vincolanti, come raccomandazioni e pareri, non hanno portata coercitiva, mentre gli atti vincolanti, come regolamenti e decisioni, devono essere rispettati dagli Stati membri a pena di sanzioni.
I regolamenti pongono norme generali e astratte che si applicano "integralmente" in tutti gli Stati membri senza necessità di un atto di recepimento, essendo "self-executing" e quindi obbligatori per tutti.
I regolamenti hanno portata generale e sono "direttamente applicabili" negli Stati membri, il che significa che non necessitano di un atto di interposizione per entrare in vigore.
Le direttive vincolano gli Stati membri riguardo al risultato da raggiungere, ma non hanno applicabilità diretta; è compito dello Stato attuare la direttiva attraverso un atto di interposizione, salvo in casi di direttive self-executing.
Le direttive vincolano gli Stati membri riguardo al risultato da raggiungere, ma lasciano discrezionalità sulla forma e i mezzi per attuare tale risultato, a meno che non siano considerate "self-executing".