Concetti Chiave
- Nel 2015 è stata approvata una nuova legge elettorale che ha introdotto un quorum del 40% per l'assegnazione del premio di maggioranza, con un secondo turno di ballottaggio in caso di mancato raggiungimento.
- Le liste elettorali sono state organizzate in collegi plurinominali di piccole dimensioni, favorendo la conoscibilità dei candidati da parte degli elettori.
- Solo il capolista è eletto automaticamente, mentre gli altri candidati della lista non sono bloccati, permettendo il voto di preferenza.
- La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la legge, in particolare l'attribuzione del premio di maggioranza tramite ballottaggio, considerato non una nuova votazione.
- È stato ritenuto illegittimo che il capolista eletto in più collegi potesse scegliere liberamente il collegio di elezione, influenzando così l'elezione degli altri candidati.
Nuova legge elettorale del 2015
In seguito alla dichiarazione d’incostituzionalità della legge elettorale del 2005, nel 2015 fu approvato un nuovo testo dal Parlamento. Per tenere conto dei principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale, la nuova legge ha introdotto un quorum (il 40% dei voti) per l’assegnazione del premio (che garantiva comunque alla lista vincente 340 seggi); in caso di mancato raggiungimento del quorum si prevedeva un secondo turno di ballottaggio, al quale la lista che aveva avuto più voti partecipava insieme alla lista che era arrivata seconda (attribuendo alla lista vincente al ballottaggio i 340 seggi); le liste erano presentate in collegi plurinominali di piccole dimensioni (dunque formate da un numero limitato di candidati), in modo da assicurare l’esigenza di conoscibilità dei candidati da parte dell’elettore; solo il capolista (con nome riportato sulla scheda) era eletto automaticamente, ma gli ulteriori eletti della stessa lista non erano bloccati, essendo previsto il voto di preferenza; solo il capolista poteva essere candidato in più collegi.
Sentenza della Corte costituzionale
La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legge elettorale del 2015, ha dichiarato anche questa parzialmente illegittima con la sentenza n. 35 del 2017. La sentenza ha confermato che il legislatore può ben prevedere un premio di maggioranza all’interno di un sistema proporzionale e ha anzi ritenuto non manifestamente irragionevole la soglia del 40%. Tuttavia, essa ha dichiarato incostituzionale l’attribuzione del premio attraverso il turno di ballottaggio, sul presupposto che il ballottaggio non costituisse una nuova e distinta votazione, bensì la prosecuzione di quella svoltasi al primo turno, e che pertanto anche l’accesso al secondo turno dovesse essere subordinato al raggiungimento di una soglia minima di voti. Il sistema elettorale veniva così privato della sua caratteristica essenziale di sistema «a maggioranza garantita».
Critiche al sistema elettorale
Inoltre, la Corte ha ritenuto che non fosse legittimo permettere al capolista eventualmente eletto in più collegi, in quanto candidato «bloccato», di scegliere liberamente il proprio collegio di elezione, perché ciò gli avrebbe consentito di determinare quali fra i candidati votati con le preferenze sarebbero stati eletti oppure non eletti.
Domande da interrogazione
- Quali sono le principali novità introdotte dalla legge elettorale del 2015?
- Qual è stata la decisione della Corte costituzionale riguardo alla legge elettorale del 2015?
- Quali critiche sono state mosse al sistema elettorale del 2015?
La legge elettorale del 2015 ha introdotto un quorum del 40% per l'assegnazione del premio di maggioranza, prevedendo un secondo turno di ballottaggio in caso di mancato raggiungimento. Inoltre, le liste sono state presentate in collegi plurinominali di piccole dimensioni, garantendo la conoscibilità dei candidati.
La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la legge con la sentenza n. 35 del 2017, ritenendo incostituzionale l'attribuzione del premio di maggioranza attraverso il ballottaggio, poiché non costituiva una nuova votazione e doveva rispettare una soglia minima di voti.
La Corte ha criticato la possibilità per il capolista di essere eletto in più collegi e di scegliere liberamente il collegio di elezione, ritenendo che ciò potesse influenzare l'elezione degli altri candidati votati con preferenze, compromettendo l'equità del sistema.