Le pubbliche amministrazioni
Le amministrazioni fra diritto comune e diritto amministrativo
L’attività amministrativa consiste nel provvedere con atti specifici alla cura di determinati interessi pubblici. Le pubbliche amministrazioni operano come autorità amministrative o come soggetti erogatori di servizi pubblici. Nel primo caso, le pubbliche amministrazioni operano in posizione di supremazia, utilizzando gli strumenti propri del diritto amministrativo, vale a dire un insieme di regole speciali volte a garantire immediatamente il perseguimento di un pubblico interesse. Nel secondo caso, le pubbliche amministrazioni tendono sempre più a operare attraverso gli strumenti contrattuali propri del diritto privato, ponendosi cioè sullo stesso piano dei soggetti con cui vengono in rapporto.
Fra le procedure d’appalto, regole speciali hanno particolare rilevanza. Attraverso di esse, l’amministrazione stipula un contratto con un imprenditore privato per la realizzazione di infrastrutture (appalto di opere pubbliche: ad esempio, una strada, un edificio, ecc.) o per la fornitura di determinati beni o servizi (appalto di servizi: ad esempio, arredi, materiale di cancelleria, servizi di pulizia, ecc.).
Il ricorso alla giurisdizione amministrativa “non è ammesso se trattasi di atti o provvedimenti emanati dal governo nell’esercizio del potere politico”.
Le funzioni di produzione dei beni o servizi
Le funzioni di produzione dei beni o servizi possono essere svolte:
- Direttamente (amministrazione diretta, come ad esempio, nella scuola, attraverso il ministero dell’istruzione);
- Attraverso l’istituzione di appositi enti o aziende pubbliche (amministrazione per enti, ad esempio, nella sanità attraverso la ASL);
- Attraverso la regolazione di soggetti privati che operano sul mercato (amministrazione per regole, ad esempio, per le aziende telefoniche).
Le pubbliche amministrazioni possono altresì svolgere, adottando appositi regolamenti ministeriali o di autorità locali, attività normativa, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, volta a regolare l’accesso a determinati servizi, l’uso di determinati beni e altro ancora.
L’organizzazione per ministeri e per enti
L’unità organizzativa dell’amministrazione centrale è rappresentata dai ministeri. Ad essi spettano compiti di indirizzo e vigilanza nei confronti degli enti che operano nello stesso settore. Il modello organizzativo dei ministeri è incentrato sul ministro, assistito da un capo di gabinetto, articolato per direzioni generali o per dipartimenti, decentrato in periferia attraverso direzioni provinciali e regionali.
In questo senso, egli è considerato un organo dell’amministrazione, cioè una parte rispetto al tutto (al “corpo”). L’organo può essere inteso sia come persona fisica (il soggetto X) sia come centro di competenze (l’insieme delle competenze attribuite al soggetto X). In ogni caso, l’organo ha bisogno di un apparato amministrativo, cioè un’unità organizzativa a supporto dell’esercizio delle sue funzioni (ufficio).
Esso è stato progressivamente ridimensionato dalle riforme che si sono succedute negli ultimi trent’anni attraverso il decentramento regionale, che ha progressivamente trasferito funzioni e risorse dal centro agli enti regionali o locali.
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