Le pratiche commerciali scorrette
Le pratiche commerciali sono disciplinate ai sensi del Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005) art. 18 e ss. la cui finalità è la tutela del consumatore.
Definizioni chiave
Ai fini del presente titolo, si intende per:
- Consumatore: qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;
- Professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisce in nome o per conto di un professionista (es. agente);
La nozione di professionista comprende e va oltre quella dell’imprenditore considerando anche altre figure, come quella del libero professionista, che non sono contemplate e riconducibili alla categoria dell’imprenditore (es. medico chirurgo);
Pratiche commerciali tra professionisti e consumatori (di seguito denominate: "pratiche commerciali"): qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori;
Articolo 20
Le pratiche commerciali scorrette sono vietate. Una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio o di un gruppo di consumatori, tale da indurre il consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso.
Tipologie di pratiche commerciali scorrette
Le pratiche commerciali scorrette si distinguono in:
- Pratiche commerciali ingannevoli (art. 21-22-23)
- Pratiche commerciali aggressive (art. 24-25-26)
Pratiche commerciali ingannevoli
Le pratiche commerciali ingannevoli si suddividono a loro volta in:
- Azioni ingannevoli
- Omissioni ingannevoli
- Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli
Azioni ingannevoli (art. 21)
È considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso:
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