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LE COSE

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Res corporales

: le cose che si possono toccare,entità materiali.Solo le cose corporales

erano​ suscettibili di possesso​ .

​

Res incorporales

: le cose che non si possono toccare iura (posizioni giuridiche

⇒ ​

​ ​

soggettive o taluni diritti soggettivi), ius successionis, ius utendi fruendi

.

Non compare il diritto

di proprietà ancora in età classica era molto legato al possesso​ .

⇒ ​ ​

Cose in commercio​ : res humani iuris, che erano pubbliche o private​ .Le cose pubbliche

​ ​

erano in commercio se il populus romano avesse ricavato reddito o utilità.Tutte le res

​

privatae erano in commercio. ​ ​

​ ​

Cose fuori commercio​ : res divini iuris

: res sacrae, res religiosae, res sanctae

.

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​ ​ ​

Res mancipi

: il trasferimento di proprietà aveva luogo per rito solenne di mancipatio

.

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Perdettero valore durante l’età postclassica a causa della scomparsa della mancipatio e

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dalla in iure cessio

, andò acquistando importanza la distinzione tra beni mobili e immobili.

Fondi su suolo italico (sia terreni che edifici)​ ,gli schiavi,gli animali da tiro e da soma e le

servitù rustiche. ​ ​

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Res nec mancipi

: per il trasferimento di proprietà​ era​ sufficiente la traditio

.

​

Beni mobili​ : oggetti animati​ comunque amovibili (anche gli schiavi).

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Beni immobili​ : suolo insieme a ciò che vi si inserisce stabilmente​ .

La distinzione beni mobili e immobili ebbe significato a proposito dell’usucapione e

★ della difesa del possesso + passaggio della proprietà nella legislazione imperiale.

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​ ​

Cose fungibili​ : è rappresentabile un tantundem c

orrispondente per peso e misura. Cose di

genere​ accento sulla sostituibilità e non sulla categoria.

⇒ ​ ​

Cose infungibili​ : in considerazione per se stesse​ , per la loro individualità cose di specie

⇒

= perfettamente individuate.

Cose consumabili o inconsumabili: un sola utilizzazione o uso continuato

Cose divisibili e cose indivisibili: siano suscettibili o no di essere materialmente senza perire

o deteriorarsi.

Cose semplici: costituivano un’unità naturale, composte: più cose semplici congiunte tra loro

artificialmente, collettive: più cose semplici non congiunte e considerate unitariamente.

​ ​

I frutti: naturali, divenivano tali una volta separati dalla cosa madre​ , prima non avevano

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considerazione giuridica autonoma. Erano frutti anche gli operae servorum

, frutti civili ⇒

corrispettivo di ciò che si ottiene lasciando una cosa in godimento. ​

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I diritti reali​ : diritti soggettivi su una cosa e come tali a carattere assoluto erga omnes

,

⇒ ​

opponibili a tutti i membri della collettività.I consociati sono obbligati a tenere un

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comportamente negativo classificazione importante per il diritto romano (per le azioni in

⇒

rem o personam e negozi a effetti reali o obbligatori).Diritto di proprietà.I diritti reali erano

tipici.

● di godimento​ : attribuiscono su una cosa di cui un altro è proprietario facoltà di

godimento più meno limitate.

● di garanzia​ : soddisfare il proprio credito rivalendosi di una cosa altrui in caso di

inadempimento.

La proprietà

Un diritto soggettivo di natura reale per cui al proprietario si riconosce una cosa che

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ne è oggetto di una signoria reale.​ Godimento e disponibilità della cosa​ .

Riconosciuto a

prescindere dall’effettivo esercizio​ , il proprietario può essere anche possessore,può essere

proprietario tuttavia anche senza il possesso della cosa. ​

● Limitazioni​ : imposte dall’ordinamento giuridico legali​ .Limitazioni volontarie

⇒ ⇒

costituire diritti reali limitati sulla cosa quando questi si estinguono però le facoltà

⇒

​

del proprietario si ri espandono = elasticità​ è una caratteristica della proprietà.

● dominio quiritario, proprietà quiritiaria, proprietà civile + proprietà pretoria,

peregrina,provinciale. (vd par libro)

​

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● Il dominium ex iure Quiritium

: il concetto di proprietà era prima espresso con il

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termine dominium in termini di appartenenza, poi in termini di proprietas

.

Ius civile

⇒ ​ ​

​ ​ ​

solo i cittadini romani.Ne erano oggetto le res corporales

, sia mancipi sia nec

⇒ ​ ​ ​

mancipi

,sia mobili sia immobili​

.

I beni immobili però solo se res mancipi solo se

⇒

siti su suolo italico.

○ Ius utendi et abutendi re sua chi esercita il proprio diritto non lede nessuno.

⇒ ​

Le XII Tavole stabilirono che tra gli aedes dovesse essere lasciato un ambitus

minima interferenza.​ Agri arcifinii = eccezione = fondi direttamente

⇒

confinanti, da età repubblicana, tuttavia si aveva cura di assicurare un

accesso indipendente.

○ Limitazioni legali​ : le possibilità reciproche di interferenza tra immobili di

proprietari diversi erano tuttavia possibili e alcune dovevano essere tollerate.

Actio pluviae arcendae, rimedi contro il danno temuto, operis novi

nuntiatio,interdictum quod vi aut clam.

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​ ​ ​

○ Modi di acquisto​ : iuris civilis mancipatio,iure cessio, usucapio

; iuris

⇒

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gentium traditio, occupazione,accessione,specificazione​ .

⇒​

■ A titolo originario​ : prescindono da ogni relazione tra chi acquista ed il

​

precedente proprietario occupazione,accessione,​

inaedificatio,

⇒

specificazione.

■ A titolo derivativo​ : l’acquisto dipende dalla tramissione che ne fa il

titolare, connessione tra chi trasmette e chi acquista rilevante lo

⇒

stato della cosa nessuno può trasmettere più di quanto ha

⇒ ⇒

mancipatio, in iure cessio,traditio.

■ Derivativo-costitutivi taluno diventa titolare di un diritto soggettivo

⇒ ​

che si costituisce ex novo

, che ha radice espressa nel più ampio diritto

del soggetto che lo costituisce adiudicatio

⇒​

■ A titolo particolare​ : acquisto di uno o più beni individuati o determinati.

■ A titolo universale​ : acquisto di beni o diritti non specificatamente

⇒

definiti.

● Proprietà privata immobiliare a Roma​ : le comunità preciviche non l’avevano

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riconosciuta ager publicus = porzioni di territorio di proprietà dello Stato.​ Ad un

⇒ ​

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certo punto i terreni di ager publicus furono acquistati ex iure Quiritium

. Si procedeva

​

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mediante limitatio

, un rito con connotazioni sacrali, che si compiva con l’intervento

del magistrato e di un agrimensore, stabilivano i confini. Limes spazio libero vicino

⇒

alla proprietà che non poteva essere acquistato per usucapione. ​

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Occupazione​ : modo di acquisto a titolo originario, iuris gentium , della proprietà

quiritaria​ . ​

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● Presa di posssesso di cose che non appartenevano nessuno res nullius

. Poteva

⇒

essere acquistato il dominio quiritario delle cose abbandonate purchè res nec

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mancipi

.

● Il tesoro spettava dapprima al proprietario del fondo dove era stato rinvenuto,poi

Adriano disse che spettava anche per metà a chi l’aveva ritrovato.

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Accessione​ : modo di acquisto della proprietà quiritaria iuris gentium a titolo

originario ​ ​

● una cosa corporale subisce un incremento per l’aggiunta di un’altra che non

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appartiene al proprietario​ .La cosa che subisce è principale​ , la cosa che si aggiunge

accessoria​ .

● Il proprietario della cosa principale giova della accessione​ .

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​ ​

● Originario​ prescinde dal consenso del dominus della cosa accessoria.

⇒

● Unione organica​ : caso di accessione.La cosa accessoria diventa tutt’uno con la

cosa principale semina,tinctura,ferruminatio.

⇒

● Incrementi fluviali estendere il dominio fino alla mediana del fiume, terra in mezzo

⇒

al fiume, riveraschi opposti.

​ ​

● Inaedificatio

: costruzione di un edificio con materiale appartenente ad una

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persona diversa dal proprietario del suolo​ . Superficie = tutto ciò che insisteva

​

stabilmente sul suolo​ .

Il proprietario del suolo diveniva proprietario dell’edificio,ma non

necessariamente dei materiali con cui esso era costruito.

​

○ Costruire sul terreno proprio con materiale altrui​ : il proprietario del suolo

acquistava l’edificio nel suo complesso ma non i materiali.​ Il diritto di proprietà

del proprietario dei materiali rimaneva quiescente avrebbe potuto

⇒

rivendicarli solo dopo la demolizione dell’edificio​ .Finchè durava la

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costruzione, il dominus fundi non avrebbe potuto usucapire i materiali.Per il

proprietario dei materiali: actio de tigno iuncto (durante la costruzione + se i

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materiali fossero stati rubati + penale), rei vindicatio (per la restituzione).

​

○ Costruzione sul terreno altrui con materiali propri​ : al costruttore non si

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dava l’​ actio de tigno iuncto

, e il proprietario dei materiali manteneva la

​

proprietà quiescente solo se l’​ atto di costruzione fosse stato fatto in buona

fede​ , non sciente cioè dell’alienità del suolo.

​

Specificazione​ : acquisto della proprietà quiritaria a titolo originario​ ,iuris gentium,

trasformazione di cosa altrui sino a farne cosa che nel comune apprezzamento

appare nuova​ . ​

​

● proculiani: lo specificatore avrebbe acquistato la res nova

, sabiniani il contrario. Si

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fece distinzione se la specificazione fosse reversibile oppure no: se era reversibile il

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dominus materiae ne avrebbe mantenuto la proprietà​ , se non era reversibile lo

​

​

specificatore avrebbe acquistato la res nova

.

​

​ ​

La mancipatio e la in iure cessio : modi di acquisto a titolo derivativo della

proprietà quiritaria,​ ius civile.

● non erano molto adeguate per gli atti traslativi perchè solo chi acquistava aveva ruolo

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attivo.Successivamente dopo che si affermò la proprietà come diritto che prescinde

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dal possesso​ , si considerò che l’acquisto del mancipio accipiens o del cessionario di

​

quel potere che fu detto d

ominium fosse subordinato all’esistenza dello stesso potere

rispettivamente del mancipiante o del cedente​ .

​

● Proprietà civile su res mancipi + passaggi di possesso su beni mobili,quando ne

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erano oggetto beni immobili per il possesso si esigeva​ traditio

.

​ ​ ​ ​

La traditio​ : iuris gentium , oggetto beni immobili e mobili e trasferiva comunque il

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possesso, a titolo derivativo​ .Riguardava solo le res corporales sole suscettibili

⇒

​

​ ​

di possesso.Quando ne erano oggetto le res nec mancipi trasferiva la proprietà.

● affinchè trasferisse la proprietà era necessario che a farla fosse il proprietario.

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● Consegna​ : si realizzava mediante consegna​ .Poteva mancare la consegna

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materiale traditio simbolyca, traditio longa manu ( indicazione dei confini), traditio

⇒

​ ​

brevi manu

: l’acquirente teneva già la cosa che l’alienante gli trasmetteva.La

consegna era traditio in senso proprio solo se si trasferiva la cosa affinchè l’altra

parte ne acquistasse il possesso.

​ ​

● Volontà​ : per il passaggio di possesso occorreva concorde volontà tra tradens e

​ ​ ​ ​

accipiens

.

Per il passaggio di propr

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AnnaLovegood di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Sciandrello Enrico.
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