Concetti Chiave
- Il lavoro straordinario è quello che supera le 40 ore settimanali e deve essere compensato con maggiorazioni retributive stabilite dai contratti collettivi, variabili tra il 10% e il 60%.
- I compensi per lavoro straordinario sono soggetti a un'aliquota fiscale ridotta del 10% e possono includere riposi compensativi tramite la banca delle ore.
- Esistono limitazioni al lavoro straordinario, che può essere richiesto solo previo accordo tra datore e lavoratore, senza superare le 250 ore annuali.
- I contratti collettivi possono derogare ai limiti previsti per il lavoro straordinario, a meno che non ci sia una disciplina collettiva applicabile.
- I lavoratori non soggetti all'orario normale hanno diritto a un compenso aggiuntivo in caso di superlavoro, per garantire la tutela della salute.
Definizione e compensazione del lavoro straordinario
Si definisce straordinario (art. 2, c. 1, lett. c) il lavoro che eccede l’orario normale settimanale di lavoro, pari a 40 ore. La regola base, al riguardo, è quella per cui “il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro” (art. 5, c. 5). In sostanza, la legge rinvia ai contratti collettivi per quanto concerne l’ammontare delle maggiorazioni, che oscillano tra il 10% e il 50-60%, a seconda delle condizioni nelle quali il lavoro straordinario è prestato (esse sono più elevate, ad es., in caso di straordinario notturno o festivo).
Maggiorazioni e riposi compensativi
Gli importi erogati a titolo di compenso per lavoro straordinario sono assoggettati, inoltre, ad un’aliquota fiscale ridotta (10%). I contratti collettivi possono consentire (v. ancora il comma 5 dell’art. 5) che, “in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi”. È qui legittimato il meccanismo della cd. banca delle ore, già introdotto da alcuni contratti collettivi, in virtù del quale lo straordinario è compensato non in denaro ma in natura, ossia con una quota aggiuntiva di riposi.
Limitazioni e deroghe al lavoro straordinario
Sono previste, altresì, limitazioni per il ricorso all’istituto. L’art. 5, c. 1, afferma, in verità a un livello di mero principio, che “il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto”. In modo più stringente, l’art. 5, c. 3, prescrive che “il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali”.
Tuttavia, entrambi i limiti hanno una portata relativa, potendo essere derogati, anche in peius, dai contratti collettivi: essi valgono, infatti, “in difetto di disciplina collettiva applicabile” (art. 5, c. 3). Sono esclusi dal regime del lavoro straordinario i lavoratori cui non si applica l’orario normale (art. 17, c. 5). Peraltro, secondo la giurisprudenza, questi lavoratori hanno titolo ad un compenso aggiuntivo in caso di superlavoro, che abbia ecceduto limiti di ragionevolezza sotto il profilo della salute.
Domande da interrogazione
- Qual è la definizione di lavoro straordinario secondo la normativa vigente?
- Quali sono le modalità di compensazione per il lavoro straordinario?
- Esistono limitazioni al ricorso al lavoro straordinario?
Il lavoro straordinario è definito come quello che eccede l'orario normale settimanale di lavoro, pari a 40 ore, e deve essere compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi (art. 2, c. 1, lett. c; art. 5, c. 5).
Il lavoro straordinario può essere compensato con maggiorazioni retributive che variano tra il 10% e il 50-60%, a seconda delle condizioni di lavoro, oppure con riposi compensativi, come previsto dai contratti collettivi (art. 5, c. 5).
Sì, il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto e può avvenire solo previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore, con un limite annuale di 250 ore, salvo deroghe da parte dei contratti collettivi (art. 5, c. 1 e c. 3).