Ascolta
00:00 00:00

Concetti Chiave

  • Il capo dello Stato è esente da intercettazioni telefoniche dirette per reati presidenziali e extrafunzionali, garantendo una maggiore tutela rispetto ad altre cariche istituzionali.
  • Le intercettazioni indirette, relative a interlocutori del presidente, hanno sollevato interrogativi sull'ammissibilità e la loro utilizzabilità in indagini.
  • Il dibattito su intercettazioni indirette è emerso in relazione a un caso che coinvolgeva il presidente Scalfaro, evidenziando la delicatezza della questione.
  • Il ministro della giustizia Flick ha affermato che le intercettazioni delle conversazioni del capo dello Stato devono essere vietate per salvaguardarne l'autonomia e la libertà.
  • Flick ha sostenuto che le intercettazioni illegittime dovrebbero essere distrutte e non depositate, confermando l'importanza della protezione delle comunicazioni presidenziali.

Limitazioni costituzionali alle intercettazioni

In considerazione della sua posizione costituzionale, il capo dello Stato non può essere sottoposto a intercettazioni telefoniche «dirette».

Non può esserlo per i reati presidenziali (l’art. 7 della l. 219/1989 le ammette, previa deliberazione del comitato parlamentare per i procedimenti d’accusa, solo dopo la sospensione dalla carica disposta dalla Corte costituzionale, allorché il Parlamento in seduta comune abbia proceduto per i reati di alto tradimento o attentato alla Costituzione) né per i reati extrafunzionali (se così non fosse sarebbe meno tutelato rispetto ai parlamentari e ai giudici costituzionali).

Intercettazioni indirette e casi precedenti

Si è posto il problema dell’utilizzabilità di intercettazioni «indirette», nei confronti cioè di occasionali interlocutori del capo dello Stato, in modo analogo a quanto avvenuto per i parlamentari.

Se ne discusse per la prima volta a seguito dell’intercettazione di una conversazione cui aveva partecipato il presidente Scalfaro, finita agli atti di un’inchiesta della procura di Milano.

Principio generale di tutela

Il ministro della giustizia Flick, rispondendo ad alcune interpellanze parlamentari sulla vicenda nella seduta del Senato del 7 marzo 1997, sostenne che esiste un principio generale in base al quale, a tutela dell’autonomia e della libertà del capo dello Stato, è vietato intercettare le conversazioni del presidente comunque effettuate. Quindi, il pubblico ministero non avrebbe dovuto procedere al deposito di quella intercettazione: si sarebbe invece dovuto distruggerla.

Domande da interrogazione

  1. Quali sono le limitazioni costituzionali alle intercettazioni telefoniche del capo dello Stato?
  2. Il capo dello Stato non può essere sottoposto a intercettazioni telefoniche dirette, né per reati presidenziali né per reati extrafunzionali, per garantire una tutela adeguata rispetto ad altre figure istituzionali come parlamentari e giudici costituzionali.

  3. Cosa si intende per intercettazioni indirette e quali sono i precedenti?
  4. Le intercettazioni indirette riguardano le conversazioni di interlocutori occasionali del capo dello Stato. Un caso emblematico è quello del presidente Scalfaro, la cui conversazione fu intercettata e utilizzata in un'inchiesta della procura di Milano.

  5. Qual è il principio generale di tutela riguardante le intercettazioni del presidente?
  6. Il ministro della giustizia Flick ha affermato che esiste un principio generale che vieta l'intercettazione delle conversazioni del capo dello Stato, per tutelarne l'autonomia e la libertà. Pertanto, le intercettazioni non dovrebbero essere utilizzate e andrebbero distrutte.

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community