Concetti Chiave
- Un maggiore di età può essere inabilitato per infermità mentale, prodigalità o abuso di sostanze, se ciò causa danni economici a sé o alla famiglia.
- L'inabilitazione è una limitazione della capacità di agire meno grave dell'interdizione, con effetti patrimoniali senza compromettere diritti come il matrimonio o il riconoscimento di un figlio.
- La procedura di inabilitazione segue norme simili a quelle dell'interdizione e può essere richiesta dal soggetto interessato o da una persona convivente.
- Gli effetti dell'inabilitazione decorrono dalla pubblicazione della sentenza, mentre la revoca ha effetto solo al passaggio in giudicato della sentenza di revoca.
- Sia la sentenza di inabilitazione che quella di revoca vengono annotate nel registro delle curatele e nell'atto di nascita del soggetto.
Inabilitazione per infermità mentale
Il maggiore di età infermo di mente può essere inabilitato nel caso in cui lo stato di quest’ultimo non è talmente grave da far luogo all’interdizione. Possono essere inabilitati coloro che per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono se stessi o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici. Infine, possono essere inabilitati il sordo e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia se non hanno ricevuto un’educazione sufficiente, A meno che questi ultimi non risultino addirittura del tutto incapaci di provvedere propri interessi, in tal caso risulterà necessaria la loro interdizione (Art.415).
Condizioni per l'inabilitazione
L’inabilitazione è una forma di limitazione della capacità di agire meno grave dell’interdizione giudiziale. È da sottolineare come le conseguenze dell’inabilitazione si rilevino esclusivamente sotto il profilo patrimoniale (Infatti l’inabilitato può contrarre matrimonio e può riconoscere il figlio nato fuori dal matrimonio).
Procedura e effetti dell'inabilitazione
Le norme che disciplinano il provvedimento di inabilitazione sono le stesse dettate per quello di interdizione: L’inabilitazione può essere promossa su istanza del soggetto interessato o della persona con lui stabilmente convivente (oltre al coniuge, parenti entro il quarto grado ecc. vedi art.417).
Gli effetti dell’inabilitazione si producono dalla pubblicazione della relativa sentenza e la revoca ha efficacia a partire dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di revoca, la sentenza di inabilitazione e l’eventuale revoca sono annotate nel registro delle curatele ed annotata in margine all’atto di nascita.
Domande da interrogazione
- Chi può essere inabilitato per infermità mentale?
- Quali sono le conseguenze dell'inabilitazione?
- Come avviene la procedura di inabilitazione?
Possono essere inabilitati gli adulti con infermità mentale non così grave da richiedere l'interdizione, coloro che espongono se stessi o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici a causa di prodigalità o abuso di sostanze, e i sordi e ciechi dalla nascita o prima infanzia senza educazione sufficiente, a meno che non siano completamente incapaci di provvedere ai propri interessi (Art. 415).
L'inabilitazione limita la capacità di agire, ma le conseguenze si manifestano solo sotto il profilo patrimoniale; l'inabilitato può contrarre matrimonio e riconoscere un figlio nato fuori dal matrimonio.
La procedura di inabilitazione segue le stesse norme dell'interdizione e può essere avviata su richiesta del soggetto interessato o di una persona convivente, come il coniuge o parenti entro il quarto grado (Art. 417). Gli effetti si producono dalla pubblicazione della sentenza e sono annotati nel registro delle curatele.