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Concetti Chiave

  • Un maggiore di età può essere inabilitato per infermità mentale, prodigalità o abuso di sostanze, se ciò causa danni economici a sé o alla famiglia.
  • L'inabilitazione è una limitazione della capacità di agire meno grave dell'interdizione, con effetti patrimoniali senza compromettere diritti come il matrimonio o il riconoscimento di un figlio.
  • La procedura di inabilitazione segue norme simili a quelle dell'interdizione e può essere richiesta dal soggetto interessato o da una persona convivente.
  • Gli effetti dell'inabilitazione decorrono dalla pubblicazione della sentenza, mentre la revoca ha effetto solo al passaggio in giudicato della sentenza di revoca.
  • Sia la sentenza di inabilitazione che quella di revoca vengono annotate nel registro delle curatele e nell'atto di nascita del soggetto.

Inabilitazione per infermità mentale

Il maggiore di età infermo di mente può essere inabilitato nel caso in cui lo stato di quest’ultimo non è talmente grave da far luogo all’interdizione. Possono essere inabilitati coloro che per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono se stessi o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici. Infine, possono essere inabilitati il sordo e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia se non hanno ricevuto un’educazione sufficiente, A meno che questi ultimi non risultino addirittura del tutto incapaci di provvedere propri interessi, in tal caso risulterà necessaria la loro interdizione (Art.415).

Condizioni per l'inabilitazione

L’inabilitazione è una forma di limitazione della capacità di agire meno grave dell’interdizione giudiziale. È da sottolineare come le conseguenze dell’inabilitazione si rilevino esclusivamente sotto il profilo patrimoniale (Infatti l’inabilitato può contrarre matrimonio e può riconoscere il figlio nato fuori dal matrimonio).

Procedura e effetti dell'inabilitazione

Le norme che disciplinano il provvedimento di inabilitazione sono le stesse dettate per quello di interdizione: L’inabilitazione può essere promossa su istanza del soggetto interessato o della persona con lui stabilmente convivente (oltre al coniuge, parenti entro il quarto grado ecc. vedi art.417).

Gli effetti dell’inabilitazione si producono dalla pubblicazione della relativa sentenza e la revoca ha efficacia a partire dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di revoca, la sentenza di inabilitazione e l’eventuale revoca sono annotate nel registro delle curatele ed annotata in margine all’atto di nascita.

Domande da interrogazione

  1. Chi può essere inabilitato per infermità mentale?
  2. Possono essere inabilitati gli adulti con infermità mentale non così grave da richiedere l'interdizione, coloro che espongono se stessi o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici a causa di prodigalità o abuso di sostanze, e i sordi e ciechi dalla nascita o prima infanzia senza educazione sufficiente, a meno che non siano completamente incapaci di provvedere ai propri interessi (Art. 415).

  3. Quali sono le conseguenze dell'inabilitazione?
  4. L'inabilitazione limita la capacità di agire, ma le conseguenze si manifestano solo sotto il profilo patrimoniale; l'inabilitato può contrarre matrimonio e riconoscere un figlio nato fuori dal matrimonio.

  5. Come avviene la procedura di inabilitazione?
  6. La procedura di inabilitazione segue le stesse norme dell'interdizione e può essere avviata su richiesta del soggetto interessato o di una persona convivente, come il coniuge o parenti entro il quarto grado (Art. 417). Gli effetti si producono dalla pubblicazione della sentenza e sono annotati nel registro delle curatele.

Domande e risposte

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