Imposte indirette
È un’imposta generale di consumo plurifase.
Imposta sul valore aggiunto (IVA)
Sul valore aggiunto, che grava sul consumatore finale in proporzione del prezzo finale del 1 bene ed è neutrale rispetto al numero di passaggi.
Struttura
1. Origine
Introdotta da due direttive gli anni ’70.
- 1.1. UE: ad oggi regolata dalla direttiva 2006/112/CE del consiglio (c.d. direttiva rifusione); seguita dalla direttiva 2008/8/CE (introduce criterio sede del committente per l’applicazione dell’imposta tra i soggetti IVA), direttiva 2008/9/CE (introduce una procedura informatizzata di gestione delle domande di rimborso).
- 1.2. Italia: istituita e disciplinata dal DPR 26 ottobre 1972, n. 633. (c.d. DPR n.633).
2. Oggetto
Può essere oggetto di falcidia nel concordato preventivo e nell’accordo di ristrutturazione dei debiti, solo se un esperto atteste che l’Erario non otterrebbe un pagamento maggiore in caso di fallimento.
- 2.1. Non può essere oggetto di condono.
3. Imposte sui consumi
- 3.1. Consumo (def): è definito come il fatto espressivo di capacità contributiva.
- 3.2. Tipologie:
- 3.2.1. Monofase: vengono applicate solo una volta.
- 3.2.2. Plurifase: vengono applicate nelle varie fasi del processo produttivo-distributivo.
- 3.2.2.1. Cumulative (o a cascata): il tributo dovuto in ciascuna fase si somma agli altri.
- 3.2.2.1.1. Conseguenze:
- 3.2.2.1.1.1. I prodotti che pervengono al consumatore sono tassati di più (a causa più passaggi) →
- 3.2.2.1.1.2. Influisce su organizzazione produttiva favorite aziende integrate.
- 3.2.2.1.1. Conseguenze:
- 3.2.2.2. Sul valore aggiunto: tributo colpisce il valore maggiore che ciascuna fase aggiunge al bene.
- 3.2.2.1. Cumulative (o a cascata): il tributo dovuto in ciascuna fase si somma agli altri.
4. Caratteristiche
- 4.1. Applicata in modo generale ad operazioni aventi ad oggetto beni o servizi.
1 Committente: “colui che commissiona un lavoro”. (persona fisica o giuridica).
O cessionario “colui che acquisisce il diritto ceduto”.
Prestatore “colui che compie il lavoro a favore del committente”.
O cedente: “colui che vende o cede un diritto in presenza di un contratto”.
Imposte indirette.
- 4.2. Proporzionale al corrispettivo beni/servizi forniti.
- 4.3. Grava solo sul consumatore finale.
- 4.4. Riscossa in ciascuna fase del procedimento di distribuzione e produzione → importi pagati nelle precedenti fasi del processo sono detratti dall’imposta dovuta.
- 4.4.1. Viene applicato solo sul valore aggiunto.
5. Soggetti passivi
Soggetti passivi (punto di vista giuridico-formale): imprenditori, lavoratori autonomi, importatori (beni/servizi).
- 5.1. Caratteristiche:
- 5.1.1. Sono debitori verso lo stato dell’Iva commisurata ai corrispettivi. Hanno il diritto di detrarre l’IVA sugli acquisti.
- 5.1.2. ↓→ in quanto essi sono debitori verso lo stato dell’Iva commisurata ai corrispettivi e contemporaneamente sono creditori di rivalsa verso cessionari o committenti. IVA neutrale (per i soggetti passivi).
- 5.2. Imprenditore ai fini IVA: “colui che svolge attività commerciale, anche se non organizzata in forma d’impresa; le prestazioni di servizi terzi sono attività commerciali se organizzate in forma d’impresa” →
- 5.2.1. Attività di società e enti commerciali sono attività imprenditoriali (soggette a IVA).
- 5.2.1.1. Attività imprenditoriali (def.): operazioni che hanno per oggetto principale o esclusivo l’esercizio di attività commerciali o agricole.
- 5.2.1.1.1. Cessioni di beni e prestazioni di servizi da parte di società e enti commerciali.
- 5.2.1.1.2. Cessioni di beni e prestazioni di servizi fatte nell’esercizio di imprese agricole o commerciali, da parte di enti non commerciali (pubblici e privati).
- 5.2.1.1.3. Attività economiche rese a titolo oneroso.
- 5.2.1.1. Attività imprenditoriali (def.): operazioni che hanno per oggetto principale o esclusivo l’esercizio di attività commerciali o agricole.
- 5.2.2. Attività enti non commerciali → differenza tra attività d’impresa (soggette a IVA) e attività non imprenditoriali.
- 5.2.1. Attività di società e enti commerciali sono attività imprenditoriali (soggette a IVA).
- 5.3. Esercenti di arti e professioni: “per esercizio di arte e professione si intende l’esercizio professionale abituale, sebbene non esclusivo, di qualsiasi attività di lavoro autonomo.”
- 5.3.1. Persone fisiche, società semplici, associazioni professionali.
- 5.3.2. Attività svolta in modo autonomo, senza i connotati dell’imprenditorialità.
6. Consumatore finale
Consumatore finale (punto di vista economico): su di lui grava il tributo!!!
- 6.1. Caratteristiche. Imposte indirette:
- 6.1.1. Il consumatore finale effettua operazioni di acquisto.
- 6.1.2. È debitore per rivalsa verso colui che gli cede il bene.
- 6.1.3. Non può detrarre l’imposta.
- 6.1.4. L’onere dell’Iva che paga è proporzionale al prezzo del bene acquistato.
7. Operazione economicamente rilevante ai fini d’IVA
Operazione economicamente rilevante ai fini d’IVA: → operazioni ordinarie IVA → operazioni straordinarie imposta di registro.
- 7.1. Presupposti operazione rientra nel campo d’applicazione IVA:
- 7.1.1. Presupposto oggettivo.
- 7.1.2. Presupposto soggettivo: operazione posta in essere da un imprenditore o da un lavoratore autonomo.
- 7.1.3. Presupposto territoriale: se l’operazione è effettuata nel territorio dello stato.
- 7.2. Campo di applicazione (IVA): operazioni che vi rientrano ↓
- 7.2.1. Operazioni imponibili: sorgere il debito d’imposta + non limitano diritto detrazione.
- 7.2.1.1. Cessioni di beni (dentro stato): “sono gli atti a titolo oneroso che generano trasferimento o costituzione di diritti reali di godimento su beni di ogni genere”.
- 7.2.1.1.1. Contratti.
- 7.2.1.1.2. Tutti gli atti giuridici che determinano effetti traslativi o costitutivi di diritti reali.
- 7.2.1.1.3. Cessioni gratuite di beni/merci (beni che impresa produce o commercia).
- 7.2.1.1.4. Assimilate alle cessioni di beni → –
- 7.2.1.1.4.1. Vendita con riserva di proprietà prezzo rateizzato effetto – traslativo si ha con pagamento ultima rata imposta dovuta subito.
- 7.2.1.1.4.2. Locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti.
- 7.2.1.1.4.3. Contratti di commissione: il commissionario vende o acquista beni per conto del committente ma in nome proprio. Caso vendita → tramite commissionario doppia fatturazione dal committente al commissionario e dal commissionario all’acquirente finale.
- 7.2.1.1.4.4. Cessioni beni gratuiti la cui produzione e commercio rientra nell’attività d’impresa.
- 7.2.1.1. Cessioni di beni (dentro stato): “sono gli atti a titolo oneroso che generano trasferimento o costituzione di diritti reali di godimento su beni di ogni genere”.
- 7.2.1. Operazioni imponibili: sorgere il debito d’imposta + non limitano diritto detrazione.
Imposte indirette.
- 7.2.1.1.4.5. Autoconsumo (ovvero la destinazione di beni al consumo personale o familiare dell’imprenditore o ad altre finalità estranee all’esercizio dell’impresa).
- 7.2.1.1.4.6. Assegnazioni delle società ai soci e operazioni analoghe fatte da enti privati o pubblico.
- 7.2.1.2. Prestazioni di servizi (dentro stato): “consistono in prestazioni che danno esecuzioni ad obbligazioni fare, non fare o permettere, dietro corrispettivo”.
- 7.2.1.2.1. Appalto, mandato, trasporto, spedizione, agenzia, mediazione, deposito, contratti d’opera.
- 7.2.1.2.2. Assimilate alla prestazione di servizi:
- 7.2.1.2.2.1. Concessione di beni in locazione, affitto, noleggio e simili.
- 7.2.1.2.2.2. Cessione di diritti su beni immateriali.
- 7.2.1.2.2.3. Prestiti di denaro e titoli non rappresentativi di merci.
- 7.2.1.3. Acquisti intra-UE.
- 7.2.1.4. Importazioni da paesi extra-UE.
- 7.2.2. Operazioni non imponibili: non sorgere il debito d’imposta + non limitano diritto detrazione.
- 7.2.3. Operazioni esenti: non sorgere il debito d’imposta + limitano diritto detrazione (solo le operazioni che costituiscono attività proprie!!).
- 7.2.3.1. Soggetto passivo: non benefici → non può detrarre Iva su acquisti.
- 7.2.3.2. Consumatore finale: benefici → acquista bene ad un costo non maggiorato dall’Iva.
- 7.2.3.3. Elenco:
- 7.2.3.3.1. Operazioni di carattere finanziario quali operazioni creditizie, assicurative, valutarie, relative a valori mobiliari.
- 7.2.3.3.2. Operazioni relative alla riscossione di tributi.
- 7.2.3.3.3. Esercizio di giochi e scommesse.
- 7.2.3.3.4. Prestazioni di mandato e mediazione.
- 7.2.3.3.5. Operazioni in oro.
- 7.2.3.3.6. Operazioni immobiliari.
- 7.2.3.3.7. Cessione di beni acquistati senza detrazione IVA.
- 7.2.3.3.8. Operazioni socialmente rilevanti quali prestazioni sanitarie, attività educative e culturali, alcuni servizi di pubblica utilità.
Imposte indirette.
- 7.3. Fuori campo (IVA): → sono escluse, non hanno alcun rilievo ai fini dell’applicazione del tributo.
- 7.3.1. Cessioni riferite ad operazioni straordinarie:
- 7.3.1.1. Cessioni e conferimenti di azienda.
- 7.3.1.2. Passaggi di beni a seguito di fusioni, scissioni o trasformazioni di società.
- 7.3.1.3. Cessioni di terreni non edificabili.
- 7.3.1.4. Cessioni gratuite di campioni di modico valore.
- 7.3.2. Prestazione di servizi escluse:
- 7.3.2.1. Prestiti obbligazionari.
- 7.3.2.2. Cessioni di diritti d’autore effettuate dagli autori.
- 7.3.2.3. Cessione di contratti che hanno come oggetto beni, la cui cessione è esclusa da imposta.
- 7.3.1. Cessioni riferite ad operazioni straordinarie:
8. Momento impositivo
Momento impositivo: “è quello in cui un’operazione si considera effettuata e l’imposta diviene esigibile”.
- 8.1. Esigibilità:
- 8.1.1. Diritto interno: esigibilità coincide con il momento impositivo.
- 8.1.2. Diritto UE: il diritto che l’Erario può far valere nei confronti del debitore per il pagamento dell’imposta”.
- 8.2. Effettuata operazione →
- 8.2.1. Cessione di beni immobili effettuate nel momento della stipula. Nel caso di effetti differiti, si considerano effettuate quando vengono prodotti gli effetti traslativi.
- 8.2.2. Cessione di beni mobili effettuate nel momento della consegna o spedizione. Vale lo stesso caso sopra per gli effetti differiti, ma con la differenza che si considerano in ogni caso dopo un anno dalla spedizione o consegna.
- 8.2.3. Prestazioni di servizi effettuate nel momento in cui è pagato il corrispettivo.
↓→ Cessione beni effettuata a seguito fattura e pagamento corrispettivo.
→ Prestazioni di servizi effettuata a seguito pagamento corrispettivo.
9. Base imponibile
Base imponibile: “è data dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore secondo le condizioni contrattuali”. → ha rilievo il corrispettivo pattuito.
Assenza corrispettivo: viene considerato il valore normale (def.