Concetti Chiave
- Il Parlamento esercita una funzione legislativa esclusiva, legiferando su materie di competenza centrale come leggi ordinarie e politica estera.
- La formazione delle leggi avviene in quattro fasi, con l'iniziativa legislativa che può provenire da diverse fonti, tra cui governo e cittadini.
- Il procedimento ordinario per la discussione prevede l'esame in commissione e l'approvazione in aula, con un processo di navetta tra le Camere per eventuali modifiche.
- Il procedimento decentrato consente alla commissione di approvare direttamente leggi urgenti, ma può essere sospeso se richiesto da un numero sufficiente di parlamentari.
- Le leggi entrano in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione, con possibilità di ridurre o annullare il periodo di vacatio legis in situazioni urgenti.
Indice
Funzione legislativa del parlamento
Le funzioni del Parlamento sono:
La funzione legislativa:
Solo il parlamento ha il potere di legiferare su materie di esclusiva competenza del potere centrale come le leggi ordinarie o di politica estera. Per la formazione delle leggi abbiamo quattro fasi:
Fase 1, Iniziativa legislativa: inizia con la presentazione di un progetto di legge formulato in capitoli ed articoli, ad una delle Camere.
Tale iniziativa spetta:
- Al governo (iniziativa governativa) con la presentazione di un disegno di legge
- Ad uno o più parlamentari che condividono una stessa proposta con relativa motivazione (iniziativa parlamentare)
- Quando ne facciano richiesta almeno cinquantamila elettori (iniziativa popolare).
- Ad ogni Consiglio regionale ma deve prima essere approvata dall’assemblea regionale e poi inviata ad una delle Camere da parte del Presidente della Giunta regionale.
- Al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) per le proposte in materia economica e sociale.
- Ad ogni Consiglio comunale per quanto riguarda i confini e i comuni di appartenenza delle province sentendo il parere obbligatorio ma non vincolante della regione di appartenenza.
Qual è il processo di discussione e approvazione delle leggi?
Fase 2, discussione e approvazione: Per questa fase sono previsti due distinti procedimenti:
A) Procedimento ordinario che si articola in due fasi:
1) Esame della legge da parte della commissione in sede referente: il progetto viene valutato prima da una commissione scelta in base alla materia di pertinenza che analizza e modifica il testo.
2) Discussione ed approvazione: qui partecipa tutta l’assemblea parlamentare dove il progetto passa in aula per la discussione e approvazione articolo per articolo e poi interamente, con votazione con il procedimento elettronico a maggioranza. Successivamente il testo passa all’altra Camera che farà lo stesso: se non apporta nessuna modifica la legge è approvata, altrimenti il disegno deve ritornare alla prima camera fin quando non approvano lo stesso testo (navetta).
Tale procedimento è obbligatorio per:
- leggi in materia costituzionale ed elettorale;
- leggi di conversione dei decreti-legge;
- leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali;
- leggi di approvazione di bilanci e consuntivi.
Procedimento decentrato e navetta
B) Procedimento decentrato con commissione in sede deliberante: in questo procedimento tutte le fasi del procedimento ordinario sono attribuite alla Commissione permanente in base alla materia che ha anche il potere di approvare la legge. Questo procedimento è adottato per i disegni di legge urgenti e anche qui è prevista la navetta fra le Commissioni competenti.
Tale procedimento è più veloce ma essendo approvato da un numero ristretto di parlamentari potrebbe sminuire il potere legislativo delle camere. Per questo motivo la costituzione ha posto una limitazione: se il governo, 1/10 dei membri di una camera o ⅕ della commissione competente ne richiedono la sospensione, il processo deve continuare con il procedimento ordinario.
Entrata in vigore delle leggi
Trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione (vacatio legis) la legge entra in vigore producendo i suoi effetti. In alcuni casi urgenti la vacatio legis può essere ridotta o annullata (decreti legge).
Domande da interrogazione
- Qual è il ruolo esclusivo del Parlamento nella legislazione?
- Quali sono le fasi per la formazione delle leggi?
- Chi può presentare un progetto di legge?
- Come avviene la discussione e approvazione di una legge?
- Quando entra in vigore una legge?
Solo il Parlamento ha il potere di legiferare su materie di esclusiva competenza del potere centrale, come le leggi ordinarie e di politica estera.
La formazione delle leggi avviene in quattro fasi: iniziativa legislativa, discussione e approvazione, procedimenti decentrati e navetta, e infine l'entrata in vigore delle leggi.
Un progetto di legge può essere presentato dal governo, da parlamentari, da almeno cinquantamila elettori, dai Consigli regionali, dal CNEL, e dai Consigli comunali, a seconda della materia trattata.
La discussione e approvazione avviene attraverso un procedimento ordinario che include l'esame da parte di una commissione e la votazione in aula, seguita dalla navetta tra le due Camere se ci sono modifiche.
Una legge entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione, ma in casi urgenti la vacatio legis può essere ridotta o annullata, come nei decreti legge.