Concetti Chiave
- Le fonti del diritto sono atti o fatti che l'ordinamento giuridico riconosce come capaci di produrre norme giuridiche, caratterizzate da generalità e astrattezza.
- Le fonti di produzione si riferiscono agli strumenti che introducono regole nel settore giuridico, mentre le fonti sulla produzione disciplinano le modalità di creazione di nuove fonti.
- Le fonti di cognizione, come la Gazzetta ufficiale, permettono di conoscere le norme giuridiche e la loro efficacia, distinguendo tra quelle con valore legale e quelle meramente conoscitive.
- Le modalità di promulgazione e pubblicazione delle leggi sono regolate da normative specifiche, come il d.p.r. 1092/1995, che stabilisce le procedure ufficiali.
- L'ordinamento giuridico richiede la pubblicazione ufficiale delle leggi e applica principi fondamentali come iura novit curia e ignorantia legis non excusat.
Definizione e requisiti delle fonti
Si definiscono fonti del diritto i fatti o gli atti che l’ordinamento giuridico abilita a produrre norme giuridiche. Requisiti delle norme giuridiche sono: la generalità, l’essere cioè riferite a una pluralità di soggetti, e l’astrattezza, il prevedere una regola ripetibile nel tempo a prescindere dal caso concreto.
Distinzione tra fonti di produzione
Fonti di produzione e fonti sulla produzione sono due concetti ben distinti. Tale distinzione, però, ha un valore solo dal punto di vista didattico. Le fonti di produzione sono tutti quegli atti o fatti a cui l’ordinamento riconosce la capacità di introdurre regole che appartengono al settore giuridico (regolamento, legge costituzionale, statuto regionale, ecc). Si tratta, dunque, di tutti quegli strumenti che introducono nel nostro ordinamento regole che questo riconosce come proprie. Le fonti di produzione contengono quindi il procedimento di formazione di altre fonti del diritto. Ciò consente di creare un diretto collegamento con le fonti sulla produzione, che sono costituite dall’insieme di regole che determinano e disciplinano le modalità di produzione di nuove fonti giuridiche.
Fonti di cognizione e loro importanza
A tal proposito è importante tener conto di un altro tipo di fonti: le cosiddette fonti di cognizione, strumenti che consentono di conoscere il diritto (libri, carte costituzionali, siti internet, ecc). L’esempio più classico di fonte di cognizione è costituito dalla gazzetta ufficiale, la quale non solo consente di conoscere le regole che acquisiscono la propria efficacia normativa, ma permette anche di conoscere il giorno a partire dal quale esse entrano in vigore. Nell’ambito delle fonti di cognizione bisogna distinguere fra quelle che hanno valore legale, quali ad esempio la Gazzetta ufficiale, e quelle che, invece, hanno valore meramente conoscitivo, come ad esempio la banca normattiva.
Modalità di promulgazione e pubblicazione
Le modalità di promulgazione, emanazione e pubblicazione delle leggi sono disciplinate dal testo unico di cui al d.p.r. 1092/1995, che regolamenta persino la pubblicazione della Gazzetta ufficiale.
Le fonti sulla produzione più importanti sono dunque le fonti che hanno la capacità di certificare l’entrata in vigore di una determinata norma giuridica. Infine è possibile dire che le fonti sulla produzione definiscono il modo in cui un atto normativo deve essere approvato.
Principi giuridici fondamentali
L’ordinamento giuridico prevede la pubblicazione delle leggi in forma ufficiale; l’applicazione del principio iura novit curia (il giudice è tenuto a conoscere la legge) e l’applicazione del principio «ignorantia legis non excusat» (nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge).
Domande da interrogazione
- Cosa si intende per fonti del diritto?
- Qual è la differenza tra fonti di produzione e fonti sulla produzione?
- Qual è il ruolo delle fonti di cognizione nel diritto?
- Quali sono i principi giuridici fondamentali riguardanti la pubblicazione delle leggi?
Le fonti del diritto sono fatti o atti che l’ordinamento giuridico riconosce come capaci di produrre norme giuridiche, caratterizzate dalla generalità e dall’astrattezza.
Le fonti di produzione sono atti o fatti che introducono regole nel settore giuridico, mentre le fonti sulla produzione disciplinano le modalità di creazione di nuove fonti giuridiche, con una distinzione di valore didattico.
Le fonti di cognizione, come libri e gazzette ufficiali, permettono di conoscere il diritto e le norme giuridiche, distinguendosi tra quelle con valore legale e quelle con valore meramente conoscitivo.
L’ordinamento giuridico richiede la pubblicazione ufficiale delle leggi e applica i principi che impongono al giudice di conoscere la legge e che l’ignoranza della legge non scusa.