Concetti Chiave
- Le fonti del diritto sono suddivise in fonti-atto, come la Costituzione e le leggi, e fonti-fatto, come la consuetudine, che hanno rilevanza giuridica.
- Esistono classificazioni in fonti di produzione, che generano norme giuridiche, e fonti di cognizione, che rendono noto il diritto vigente.
- La gerarchia delle fonti stabilisce che una fonte di grado inferiore non può modificare una fonte di grado superiore, con la Costituzione al vertice.
- Le leggi regionali e i regolamenti sono considerati fonti di grado inferiore e non possono contraddire le leggi nazionali.
- Le fonti comunitarie, emanate dall'Unione Europea, comprendono regolamenti, direttive e decisioni della Corte di giustizia, integrando il sistema giuridico nazionale.
Le fonti del diritto sono gli atti ed i fatti che stanno alla base dell’emanazione di una norma. Gli atti, o fonti-atto, sono norme scritte che costituiscono la volontà dello Stato ed il cui rispetto è obbligatorio. Fra le fonti-atto abbiamo: la Costituzione, le leggi costituzionali, le leggi ordinarie, i decreti, i regolamenti e le leggi regionali. Le fonti-fatto sono invece quei comportamenti a cui, di fatto, lo Stato riconosce una rilevanza giuridica, come la consuetudine.
Classificazione delle fonti
Si può fare anche un’altra classificazione: fonti di produzione e fonti di cognizione. Le fonti di produzione sono tutti quegli atti o fatti che determinano la nascita di norme giuridiche come la Costituzione o la consuetudine. Sono invece fonti di cognizione gli atti, attraverso i quali l’autorità pubblica porta a conoscenza dei cittadini il diritto vigente; rientrano in questo gruppo la Gazzetta Ufficiale, i Codici e i Testi Unici.
Gerarchia delle fonti
Le fonti del diritto stanno fra di loro in un rapporto di gerarchia, in modo tale che una fonte di grado inferiore non può modificare quanto stabilito da una fonte di grado superiore.
Al vertice delle fonti abbiamo la Costituzione unitamente alle leggi costituzionali. Sul piano immediatamente inferiore, troviamo le leggi formali e le leggi sostanziali, ossia i decreti legislativi ed i decreti-legge.
Altri tipi di fonte sono le leggi regionali ed i regolamenti che sono di grado inferiore perché non possono modificare una legge, l’uso o la consuetudine che è una fonte non scritta che regola un comportamento, rispettata da tutti nel tempo. La consuetudine non può essere contraria alla legge.
Fonti indirette e comunitarie
Esistono anche delle fonti indirette, quali la giurisprudenza, la dottrina (= scritti dei giuristi) e l’equità. All’equità si ricorre in casi eccezionali e si basa sul principio del equilibrio di contrapposti interessi, in funzione della coscienza sociale.
Oltre alle fonti nazionali bisogna ricordare le fonti comunitarie, cioè quelle norme giuridiche emanate dalle istituzioni dell’Unione Europee. Esse sono: i regolamenti, obbligatori per tutti gli stati membri direttamente applicabili, le direttive che indicano il risultato da raggiungere lasciando, però, liberi di singoli stati di individuare i mezzi con cui raggiungerli, le decisioni della Corte di giustizia europea.
Domande da interrogazione
- Quali sono le principali fonti del diritto in Italia?
- Come si classificano le fonti del diritto?
- Qual è la gerarchia delle fonti del diritto?
Le principali fonti del diritto in Italia includono la Costituzione, le leggi costituzionali, le leggi ordinarie, i decreti, i regolamenti e le leggi regionali, che rappresentano la volontà dello Stato e il cui rispetto è obbligatorio.
Le fonti del diritto si classificano in fonti di produzione, che determinano la nascita delle norme giuridiche (come la Costituzione e la consuetudine), e fonti di cognizione, che comunicano il diritto vigente ai cittadini (come la Gazzetta Ufficiale e i Codici).
La gerarchia delle fonti del diritto prevede che al vertice ci siano la Costituzione e le leggi costituzionali, seguite dalle leggi formali e sostanziali, mentre le leggi regionali e i regolamenti sono di grado inferiore e non possono modificare le leggi superiori.