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Filosofia del diritto

Lezione 1

Livelli di saperi → studio di una branca (settore) di un ordinamento giuridico.

  • 3) Scienze giuridiche: es. scienza del diritto privato che studia il codice civile. Ciascuna scienza ha un lessico particolare, un modo diverso di parlare e analizzare → concetti e nozioni comuni ai diversi settori oppure ai diversi ordinamenti giuridici, non è focalizzato.
  • 2) Teoria generale del diritto: es. concetto di colpa → acquista significati diversi a seconda dell’ordinamento → sviluppa un discorso ancora più generale.
  • 1) Filosofia del diritto: tenta di rispondere a 3 domande.

a) Che cos’è il diritto? → cosa distingue il diritto da tutto il resto, identificare il diritto.

b) Perché c'è il diritto? → che funzione ha il diritto, risolvere controversie o evitare conflitti, è sempre esistito il diritto?

c) A quali condizioni il diritto è giusto? → che rapporto c'è tra il diritto e la giustizia?

Possiamo usare 2 strategie per rispondere ai quesiti.

Bobbio formula una distinzione: → risponde muovendo.

  • Filosofia del diritto dei filosofi: da un sistema filosofico generale e a partire da questa visione del mondo generale (risposte già fornite) risponde ai tre quesiti → utilizzata dai filosofi come Hobbes, Rousseau → Bobbio critica i filosofi → Hart, Kelsen, Beccaria.
  • Filosofia del diritto dei giuristi: da questioni giuridiche individuali a questioni generali → meta giurisprudenza = filosofia del diritto.

Giurisprudenza: → lessico dei giuristi che lavorano con il diritto.

  • 1) Insieme delle decisioni dei giudici.
  • 2) Sapienza iuris → sapere attorno al diritto (è il discorso dei giuristi).

Meta → che verte su, che riguarda.

Lezione 2

Meta giurisprudenza → punto di vista dei giuristi.

Cos’è il diritto? Giurista medio direbbe → diritto è un insieme di norme.

Per la meta giurisprudenza → è un linguaggio.

Cos’è una norma? È un insieme di enunciati linguistici → hanno funzione regolativa sulle condotte degli individui e della società.

Come fa un enunciato a guidare una società?

Due tipi di enunciati:

  • 1. Enunciati descrittivi: descrivere come stanno le cose nel mondo, empiricamente osservabile → può essere vero o falso.
  • 2. Enunciati prescrittivi: utilizzati per guidare le condotte degli individui → può essere giusto o ingiusto.

→ Il diritto non è composto da enunciati descrittivi ma prescrittivi.

Che caratteristiche deve avere un enunciato per essere prescrittivo? Cosa distingue gli enunciati descrittivi da quelli prescrittivi?

→ È possibile rispondere facendo delle ipotesi, dopo di che si deduce ciò che necessariamente deve seguire, verifico.

→ Quesito tipico della linguistica: Charles Morris ha distinto i diversi campi dello studio del linguaggio → sintassi (elementi di una frase), semantica (studio del significato), pragmatica (studia la comunicazione linguistica → fenomeno che consente di formulare un enunciato al fine di comunicarlo a qualcun altro) e della filosofia del linguaggio.

Sintassi: elementi che contraddistinguono i due enunciati?

  • Modo imperativo.
  • Termini deontici (vietato, permesso, facoltativo, obbligatorio) → servono a manifestare una pretesa nei confronti di un altro.

Non è la sintassi che però determina se un enunciato sia descrittivo o prescrittivo.

Semantica: studia la relazione che gli enunciati hanno con il mondo → distinzione tra riferimento e senso è fatta da Frege (Freghe).

  • 1) Riferimento di un enunciato → è un oggetto, un fatto.
  • 2) Senso di un enunciato → è il modo in cui il riferimento viene pensato e presentato → ci indica la strada per trovare la distinzione.

La semantica risponde solo parzialmente al quesito, ma dobbiamo rivolgerci alla pragmatica poiché studia il modo in cui gli enunciati vengono utilizzati.

Es. I cittadini pagano le tasse → qualcosa che c'è.

I cittadini devono pagare le tasse → qualcosa che deve esserci.

Hanno stesso riferimento ma è diverso il senso.

Pragmatica: modo in cui gli enunciati vengono utilizzati → un enunciato non è descrittivo né prescrittivo, dipende dall'uso che ne facciamo → le norme non sono mai enunciati descrittivi.

Direzione di adattamento di un enunciato:

  • Da linguaggio a mondo → descrittiva → scegliere le parole giuste per descrivere, adattando le parole per descrivere come stanno le cose.
  • Da mondo a linguaggio → prescrittiva → pretendiamo che il mondo (i comportamenti sociali) si adegui a quanto il linguaggio prescrive.

Drafting → studia come devono essere scritte le norme.

Formula le norme all’indicativo presente.

Lezione 3

All’interno di un ordinamento ci sono norme di tipo diverso e ciascun tipo ha una funzione diversa.

Es. art. 575 codice penale → fattispecie omicidio → “chiunque cagioni la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni 21” → guida l’azione perché comunica agli individui che laddove questi cagionino la morte di un uomo, dovranno subire una sanzione di tipo carcerario.

→ Ma l’art. 1. “L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro” → apparentemente non guida l’azione.

Le norme possono essere distinte in due macrotipi:

Norme in senso stretto deve avere 3 caratteristiche:

  • 1) Carattere prescrittivo.
  • 2) Struttura condizionale → forma logica di un condizionale: enunciato se F (fattispecie) allora C (conseguenza giuridica).

Es. “Chiunque cagioni la morte di un uomo è punito col carcere” → se si può convertire nell’enunciato “Se F allora C” allora la norma ha una struttura condizionale → se si cagiona la morte di un uomo (fattispecie) si è puniti con il carcere (conseguenza giuridica).

Es. “L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro” → se qualcosa è l’Italia, questo qualcosa è una repubblica democratica fondata sul lavoro.

Perché? → L'essere repubblica democratica fondata sul lavoro è condizione necessaria dell'esistenza dell'Italia → fattispecie: Italia.

Es. “La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere” → se le due Camere approvano collettivamente un testo, quel testo è legge.

→ La fattispecie è un fatto, quel fatto, comportamento, stato di cose alla quale una norma giuridica imputa una certa conseguenza: le Camere approvano → nascita della legge è la conseguenza giuridica.

Es. “Il contratto è l’accordo tra 2 o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale” → se vi è un accordo tra due o più parti per regolare un rapporto giuridico patrimoniale (fattispecie), allora quell’accordo è un contratto.

→ Il contratto è la conseguenza giuridica → l’accordo (fattispecie) è l’elemento chiave.

Hans Kelsen concentra la sua attenzione sulla struttura condizionale delle norme.

“La dottrina pura del diritto” → fornisce una trattazione: → qual è la differenza tra un enunciato “se lascio cadere la penna, allora la penna cade sul tavolo” e “Se un uomo cagiona la morte di un altro uomo, allora costui viene punito”??

Direzione di adattamento da linguaggio a mondo → descrive un fatto/una relazione di causa ed effetto tra due fatti.

Es. Il mio lasciare la penna è la causa del fatto penna sul tavolo.

→ La fattispecie non causa la conseguenza giuridica → non è una relazione causale ma una relazione di imputazione.

→ Differenza tra causa e imputazione.

  • L’imputazione è la conseguenza di una scelta umana.
  • La causa è indipendente dalla mia volontà.

→ Dunque le norme sono il risultato di una scelta fatta dall’uomo.

  • 3) Generale e astratta.

Generale → quando disciplina la condotta di una classe di soggetti.

Individuale → singolo soggetto.

Astratta.

→ Guastini definisce questi concetti congegnati male, perché? ←

Ritiene che la distinzione tra generalità e astrattezza sia una distinzione pleonastica, priva di utilità.

La fattispecie è costituita da un certo fatto in presenza della quale debba conseguire una certa conseguenza → si compone di.

Questo fatto consiste in una condotta umana, qualcuno che agisce e qualcosa che costui fa → nel momento in cui diciamo che diciamo tutto.

Non ha senso distinguere l’individuo che agisce dall’azione che compie → la norma è generale, insieme di eventi.

Il carattere di generalità comprende già l’astrattezza.

Astrattezza: sarebbe opportuno modificarne il contenuto, dovremmo intendere la circostanza che la norma disciplina una classe di fattispecie futura → norme che disciplinano fattispecie passate.

Tutto ciò che è già avvenuto è concreto, sono provvedimenti.

Il futuro è astratto.

→ Guastini fa delle proposte al fine di perfezionare/ridefinire il linguaggio giuridico → laboratorio concettuale.

→ Norme in senso lato: norme che mancano anche di una sola delle caratteristiche.

  • Norme di competenza (es. art. 70 cost.).
  • Norme definitorie: determinano il significato di termini contenuti in altre norme, es. art. 1321 sui contratti → non ha carattere prescrittivo.
  • Norme interpretative: chiarire il significato di altre norme.

Le norme in senso lato hanno caratteristiche in comune:

→ Disciplinano il funzionamento di altre norme → per questo si chiamano meta norme.

Costituiscono l’infrastruttura dell’ordinamento giuridiche, fanno funzionare le norme in senso stretto.

Herbert Hart le chiama norme secondarie.

Niklas Luhmann → il diritto è un sistema autopoietico = che si fa da solo, si autoproduce, il diritto regola il suo stesso funzionamento.

Lezione 4

→ Meta norme non dipendono da altre norme ma regolano il funzionamento di altre norme.

Norme permissive: che attribuiscono ad un soggetto giuridico il permesso di fare qualcosa → sono norme in senso lato.

I permessi sono meta norme → norme che vertono su altre norme → svolgono la loro funzione in congiunzione ad altre norme.

→ Es. permesso di parcheggiare rimuove il divieto di parcheggiare in un determinato posto → permette un comportamento normalmente vietato.

Le norme permissive nella costituzione dipendono da altre norme?

→ Non rimuove un divieto precedente, ma è una norma orientata al futuro → per prevenire che il legislatore in un futuro introduca delle norme che limitano tali libertà.

→ Impedisce al legislatore di limitare l’esercizio di tale diritto → sarebbe incostituzionale.

Norme permissive:

  • Meta norme con tre funzioni:
  • A) Rimuovono eventuali divieti precedenti.
  • B) Consentono di prevenire che il legislatore emani obblighi e divieti successivi.
  • C) Attribuiscono a soggetti istituzionali il potere di emanare altre norme.
  • Svolgono una funzione direttiva simile alle norme in senso stretto.
  • Non tutte le norme permissive sono norme di competenza.

→ Le norme in generale svolgono la funzione di guida fornendo funzioni diverse al destinatario, mediante l'indicazione di comportamenti diversi tra di loro.

Es. una norma può obbligare/permettere/vietare un individuo a compiere una certa azione.

→ Può rendere una condotta facoltativa.

Non significa permettere.

In senso lato: facoltativo e permesso sono sinonimi.

In senso stretto → permesso: rappresenta il permesso di fare qualcosa → facoltativo: permesso di non fare qualcosa.

Es. legge sull’aborto.

La donna ha il diritto di sospendere la gravidanza laddove ricorrano alcune condizioni → ma il personale medico può non praticare l’aborto per obiezione di coscienza: non è una norma permissiva ma facoltizzante.

Termini deontici:

  • O: Obbligatorio.
  • V: Vietato.
  • P: Permesso.
  • F: Facoltativo.

O modalità deontiche: modi in cui le norme guidano le condotte attraverso obblighi, divieti, permessi e facoltà.

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Scienze giuridiche IUS/20 Filosofia del diritto

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher irenetocchini.29 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Filosofia del diritto e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano o del prof Canale Damiano.
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