TUTELA DELLA PERSONA CHE LAVORA: La tutela della persona che lavora costituisce
uno dei pilastri fondamentali dell’ordinamento giuslavoristico italiano, trovando
fondamento diretto nella Costituzione e sviluppandosi attraverso una fitta rete di norme
legislative e costruzioni giurisprudenziali.
La Costituzione all’art. 41 Cost. stabilisce che l’«iniziativa economica privata» «non può
sicurezza libertà dignità umana
svolgersi» in modo da recare danno «alla , alla , alla ».
Le tre dimensioni sintetizzano la sfera giuridica non patrimoniale del lavoratore implicata
nella relazione contrattuale di lavoro e meritevole di una protezione inderogabile da
parte del legislatore. Questa norma introduce un limite costituzionale al potere
imprenditoriale, che deve essere esercitato nel rispetto della persona del lavoratore. A
questo principio si affiancano altre norme fondamentali:
-art. 2 Cost. → tutela dei diritti inviolabili della persona;
-art. 3 Cost. → principio di uguaglianza e divieto di discriminazioni;
-art. 4 Cost. → diritto al lavoro;
-art. 32 Cost. → tutela della salute;
-art. 35 Cost. → tutela del lavoro in tutte le sue forme;
-art. 2087 c.c. → norma che impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure
necessarie a tutelare integrità fisica e personalità morale del lavoratore. L’art. 2087 c.c. è
una norma di chiusura del sistema: opera anche al di là della violazione di specifiche
norme di sicurezza, imponendo un obbligo generale di protezione.
Di qui la giurisprudenza si riserva comunque la facoltà, non solo di operare un controllo
sulle scelte dell’imprenditore, quanto, invece, di sanzionare ogni forma di esercizio dei
poteri del datore di lavoro (direttivo, disciplinare, organizzativo) che si riveli degradante,
vessatoria, parassitaria, emulativa o abusiva. La giurisprudenza ha chiarito che il giudice
non si limita a verificare la legittimità formale dell’atto datoriale, ma può sindacare:
abuso del diritto, esercizio arbitrario del potere, comportamento vessatorio o
discriminatorio. Questo rappresenta una evoluzione del concetto di subordinazione,
che non implica più soggezione assoluta, ma deve rispettare la dignità del lavoratore.
Lo Statuto dei lavoratori (l. 300/1970) rafforza la tutela della persona. La tutela della
libertà
libertà e dignità della persona che lavora si manifesta anche come garanzia della
di opinione del lavoratore . Al riguardo lo Statuto dei lavoratori prevede che «i
lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno
diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio
pensiero», senza pregiudizio, discriminazioni politiche, sindacali o religiose (art.1 statuto:
libertà di opinione). Il limite è il rispetto del normale svolgimento dell’attività
aziendale. Lo Statuto dei lavoratori vieta poi al datore di lavoro, «ai fini dell’assunzione,
come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro», «di effettuare indagini, anche a
mezzo di terzi», «sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su
fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore»
(art.8 statuto). Questa norma tutela la sfera privata e ideologica del lavoratore,
anticipando anche principi oggi ripresi dal GDPR (Reg. UE 2016/679) sulla protezione
dei dati personali. diritto
La libertà di opinione si manifesta anche sotto forma di possibilità di esercizio del
di critica , nei riguardi di colleghi, subalterni o superiori nella scala gerarchica, ovvero,
direttamente nei confronti del datore di lavoro. (Il lavoratore può criticare: datore,
superiori o colleghi). Al riguardo, l’esercizio da parte del lavoratore del diritto di critica
deve, però, avvenire entro i limiti della veridicità dei fatti (o continenza sostanziale) e
della correttezza espressiva (o continuità formale). Se tali limiti vengono superati → può
configurarsi illecito disciplinare o diffamazione.
Dalla esecuzione della prestazione di lavoro possono derivare, a vario titolo, lesioni della
sfera giuridica non patrimoniale del lavoratore, oggi pienamente risarcibili. Anzitutto, il
biologico
lavoratore potrebbe patire un danno o danno alla salute di origine
professionale, ossia un danno alla persona inteso come menomazione dell’integrità
psico-fisica, tutelato dall’art.32 cost. L’art. 13 d.lgs. n. 38 del 2000, ha esteso la
copertura assicurativa dell’INAIL anche al danno biologico. Ma ciò non esclude la
responsabilità del datore di lavoro, cui sia ascrivibile l’infortunio sul lavoro, per il
danno differenziale quantitativa
risarcimento del cd. , inteso nella duplice accezione
qualitativa
(come danno eccedente rispetto quanto liquidato dall’INAIL) e (come danno
non riconducibile alla copertura assicurativa, (es morale)). Il datore risponde se: non
adotta tutte le misure di sicurezza, anche non previste da norme specifiche. Onere della
prova:
Lavoratore → prova danno + nesso causale
Datore → prova di aver adottato tutte le misure possibili
Il lavoratore non perde il diritto al risarcimento, salvo: comportamento abnorme, rischio
elettivo (condotta arbitraria estranea al lavoro). danno morale
Tra i danni non patrimoniali più ricorrenti va segnalato il , consiste in
patimento o sofferenza interiore della vittima o dei suoi più stretti congiunti. Danno che è
risarcibile anche se non ricorre l’accertamento di un reato, ma più semplicemente di una
responsabilità per lesione di valori inerenti alla persona o di interessi di rango
costituzionale (dopo le famose sentenze della Cassazione del 2008 (Sezioni Unite)
che hanno unificato il sistema del danno non patrimoniale). Oppure il danno dinamico-
danno esistenziale
relazionale, definito , consistente nel peggioramento delle condizioni
di vita quotidiane o nella alterazione delle abitudini e degli assetti relazionali, che si
ritiene risarcibile purché accertabile oggettivamente e non con riferimento a stati di
natura meramente emotiva ed interiore.
Tra i comportamenti che possono condurre ad una responsabilità risarcitoria per lesione
mobbing
della sfera non patrimoniale del lavoratore il più noto è il . Con questo termine
si definiscono una molteplicità di comportamenti a carattere vessatorio, connotati
dall’intento di persecuzione ed emarginazione di un lavoratore. Si distinguono: il
mobbing orizzontale , in cui le vessazioni provengono da soggetti colleghi della vittima;
mobbing ascendente
il , in cui le vessazioni provengono da soggetti sottoposti alla
mobbing verticale bossing
vittima; ed il , detto anche , in cui la vessazione è posta in
essere da un superiore gerarchico della vittima. In realtà, una certa instabilità
terminologica deriva da ciò che in Italia, non esiste una definizione legale della
fattispecie mobbing. Nondimeno, in materia esiste ormai una consolidata elaborazione
giurisprudenziale cui possiamo fare riferimento, che configura il mobbing quando
coesistono due elementi:
oggettivo
-Un 1° elemento , è dato dalla pluralità di atti, sistematicità e continuità del
comportamento vessatorio. Per cui non è mai sufficiente per configurare il mobbing un
solo episodio isolato;
soggettivo
-Il 2° elemento , che consiste nella volontà di denigrare e vessare il
lavoratore, anche degradandone le condizioni di lavoro, per comprometterne la salute, la
professionalità o la dignità. Tutto questo al fine di escluderlo dal contesto lavorativo di
riferimento, ovvero spingerlo alle dimissioni.
Secondo l’elaborazione giurisprudenza ricorrente, il datore di lavoro è tenuto a risarcire al
lavoratore sottoposto a plurime vessazioni qualificabili come mobbing, oltre al danno
patrimoniale, anche l’eventuale danno non patrimoniale. Il risarcimento avviene a titolo
di responsabilità contrattuale. Inoltre, grava sul danneggiato l’onere di fornire la prova,
anche mediante presunzioni «gravi, precise e concordanti» dell’esistenza del danno e
della sua riconducibilità al fatto del debitore. (il mobbing deve essere dimostrato con
messaggi, e-mail, registrazioni). Il lavoratore deve dimostrare: condotte vessatorie,
danno subito, nesso causale. Il giudice Il giudice: valuta i fatti globalmente (non
atomisticamente) e spesso utilizza CTU medico-psicologica. Ciò che, però, più conta,
non è tanto, di per sé, il comportamento denunziato, quanto la strategia e
l’atteggiamento, se non proprio il clima mobbizzante, che quel comportamento sottende.
Ed infatti, il giudice del lavoro è chiamato a valutare i singoli comportamenti denunziati
nel loro insieme, non limitandosi ad una valutazione atomistica. Ad ogni modo, attestata
la complessità dell’accertamento che deve essere condotto i giudici del lavoro si affidano
alla consulenza tecnica di medici e psicologi del lavoro esperti che nominano d’ufficio. Il
datore risponde: a titolo contrattuale (art. 2087 c.c.) e anche per fatti dei dipendenti
(art. 2049 c.c.). In caso di MOBBING, il lavoratore può chiedere il risarcimento del danno
(morale, professionale) può dimettersi per giusta causa, può impugnare il licenziamento
per comprovati motivi.
Accanto al mobbing, la giurisprudenza ha individuato una serie di fenomeni che, pur non
integrando pienamente tutti gli elementi richiesti per configurare il mobbing, comportano
comunque una lesione della dignità e della salute del lavoratore e quindi possono dar
luogo a responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 c.c. Questi fenomeni
sono importanti perché dimostrano che la tutela del lavoratore non dipende dalla
qualificazione formale del comportamento (mobbing o meno), ma dalla effettiva lesione
della persona.
1. Lo straining
Tra i fenomeni più rilevanti vi è lo straining, elaborato dalla giurisprudenza proprio per
colmare i limiti del mobbing. A differenza del mobbing, lo straining non richiede una
pluralità sistematica di atti e può derivare anche da un singolo comportamento, purché
abbia effetti duraturi. Si tratta di una situazione in cui il lavoratore viene posto in
condizioni lavorative stressanti, in un ambiente ost
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