Le assemblee popolari romane
Michela Niro Matr. 172452
Indice
- Le assemblee popolari romane .................................................................................. 1
- Prefazione ................................................................................................................................. 3
- Comitia curiata .......................................................................................................................... 5
- Comitia centuriata ................................................................................................................... 16
- La provocatio ad populum .................................................................................................. 24
- Le quaestiones perpetuae ................................................................................................... 28
- La cognitio extra ordinem ................................................................................................... 31
- Comitia tributa ........................................................................................................................ 34
- Concilia plebis tributa .............................................................................................................. 39
- Fonti: ....................................................................................................................................... 45
Prefazione
Sin dalle sue origini il popolo romano si riunì in assemblee, istituzioni collegiali, diverse tra di loro per composizione e funzioni. Troviamo assemblee volte a riunire tutto il popolo, i comiti, ed assemblee volte a riunire una sola parte della popolazione, i concili. Parlando di comiti parliamo quindi della riunione di tutto il popolo, patrizi e plebei, suddiviso in curie in base alla stirpe, comitia curiata, in centurie in base al censo, comitia centuriata, e infine in tribù sulla base di residenza e domicilio, comitia tributa. Comitia significa letteralmente "riunirsi" o "trovarsi in un luogo", da non confondere con “comitium” che indica invece il luogo di riunione dell’assemblea popolare.
In questo sistema erano i magistrati che le presiedevano ad indire l’adunanza stabilendo l’ordine del giorno e sottoponendo al voto le proposte di legge che l’assemblea poteva decidere se accettare o respingere ma non modificare. Il popolo non poteva convocarsi da solo né assumere da sé alcuna iniziativa. I consoli avevano il potere di adunare il popolo così come quello di interrompere a propria discrezione tale adunanza per la comparsa di qualche presagio infausto su avviso degli àuguri, sacerdoti preposti all’interpretazione della volontà dei dèi osservando il volo degli uccelli, auspicia deriva infatti da aves specere ovvero “osservare gli uccelli”. Non mancarono situazioni in cui si fece uso spropositato di questo strumento al fine di bloccare decisioni indesiderate. Il magistrato poteva convocare e presiedere l’assemblea essendo egli titolare dello ius agendi cum populo. Poteva convocarlo solo nei giorni adatti, i comitialis, ovvero né i giorni giudiziari, dies fasti in senso stretto, né i giorni festivi o nefasti, e in località situata nell’ager romanus ritualmente inaugurata, il templum, e in forma solenne dopo aver preso gli auspicia.
Questi organi avevano funzione elettorale, legislativa e giuridica.
Parlando di concili, invece, ci riferiamo all’assemblea di parte della sola plebe. Concilium letteralmente significa “consiglio”. Questa assemblea prende il nome di concilia plebis, che successivamente diventerà concilia plebis tributa. Da queste assemblee saranno esclusi i patrizi cosicché la plebe otterrà la possibilità di una propria iniziativa politica.
Vi era poi anche la conventio, un luogo non ufficiale per comunicare e scambiarsi pareri, come poteva capitare durante l’ascolto di un discorso politico. La conventio altro non era che un incontro formale, privo di ufficialità, dove i cittadini romani si trovavano per scambiare le proprie opinioni, preparandosi così ai lavori delle assemblee o dei consigli.
Le funzioni di queste assemblee furono varie e, per uno stesso organismo assembleare variarono nel corso del tempo contemporaneamente all’evoluzione politica e sociale della città.
Comitia curiata
È la forma di assemblea popolare più antica risalente all’epoca Regia in cui i cittadini romani partecipavano suddivisi per curie.
Il primo re di Roma, Romolo, di origine latina, radunò tutto il popolo e lo distribuì in tre tribù, ovvero tre distretti territoriali:
- I Ramnes, denominazione che deriva da Romulus e all’interno della quale vi furono inseriti coloro che erano di origine latina e i cosiddetti rapidi, i veloci, i battaglieri.
- I Tities, che raggruppavano tutti coloro che erano di origine sabina come il re sabino Tito Tazio e i nobili.
- I Luceres, che deriverebbero, secondo alcuni, da Lucero, re etrusco e vi furono collocati tutti coloro che erano di origine etrusca e gli illustri; secondo altri il nome di questa tribù deriverebbe da “luscus”, cioè bosco, racchiudendo tutti coloro che vivevano nei boschi intorno a Roma.
Ogni tribù così delineata si componeva di dieci curie, a loro volte divise in altre dieci decurie. In totale ci troviamo dinanzi ad un sistema piramidale di distribuzione della popolazione costituito da trecento decurie, trenta curie e tre tribù. A capo di ogni tribù vi era un tribuno mentre a capo di ogni curia vi era un curione. Ciascuna decuria era invece posta ad un decurione.
Da parte di diversi studiosi si è ritenuto possibile interpretare le tre tribù romulee come il risultato dell’aggregazione di ordinamenti originariamente autonomi e distinti anche dal punto di vista etnico. Lo stesso studioso tedesco Mommsen tende a interpretare le tribù come sopravvivenza di strutture più antiche.
Secondo la leggenda poi, anche l’ordine sacerdotale degli àuguri fu creato dallo stesso Romolo che avrebbe scelto i primi tre sacerdoti nominandone uno per ogni tribù anzidetta. Nel periodo arcaico distinguiamo tra auguria privata, sulla cui base si prendevano decisioni all’interno della famiglia, e auguria publica per prendere decisioni riguardanti l’ambito pubblico. Gli àuguri pubblici erano in numero superiore e costituivano un collegium consultato sempre dal magistrato prima di ogni importante atto pubblico. A Roma nessuna decisione in guerra e in pace veniva presa senza aver prima consultati gli àuguri. La loro attività era vitalizia ed erano venerati a tal punto che chi li offendeva andava incontro alla pena capitale. Tratto distintivo dell’àugure era il bastone ricurvo a forma di punto interrogativo, il lituo.
La divisione in curie si inquadra in un più complesso sistema di organizzazione della cittadinanza di cui è il pilastro centrale. Tali organismi si collegavano ad una specifica dimensione territoriale. Una volta fusa nell’ambito della comunità cittadina, la curia conservava una sua sede di riunioni, luogo dove tutti i membri della curia si riunivano per celebrare in comune i sacrifici. Ancora nella tarda età repubblicana sopravviveva tale uso. Ad esempio, le curiae veteres, site in località non distante dall’attuale Arco di Costantino, fra il Celio e il Palatino, erano ancora sede di alcune curie mentre tutte le altre si erano spostate in edifici più recenti originariamente destinati ad accogliere tutte e trenta le curie, le curiae novae.
La distribuzione nelle varie curie avveniva per genera hominum ovvero in relazione ai legami familiari e in base alla stirpe, alla discendenza.
Funzione amministrativa e militare
Analizzando la funzione amministrativa delle curie, essa entra in gioco soprattutto per quanto concerne gli aspetti militari. I tremila fanti che costituiscono l’organico dell’esercito nella prima costituzione romulea sono la somma dei contingenti fissi di cento uomini forniti da ciascuna delle trenta curie. Inoltre, le curie fornivano ognuna dieci cavalieri per un totale complessivo di trecento.
In occasioni di eventi importanti tutto il popolo si riuniva in una sola assemblea presieduta dal rex, il comitio curiato. Si riuniva nel Comizio, centro politico di Roma situato nel Foro Romano. Vi partecipavano tutti i maschi adulti delle famiglie patrizie. All’interno di questi comizi la partecipazione del popolo era passiva: poteva svolgere attività pubblicistica acclamando l’imperium del rex con la lex curiata de imperio ma non poteva prendere delle vere e proprie decisioni; il popolo, quindi, si limitava alla mera acclamazione. Il re poteva esercitare i propri poteri solo grazie a questa acclamazione del popolo. Si tratta di una lex data e non di una lex votata. In questo periodo non si può parlare di una vera e propria votazione, basti pensare al fatto che il termine latino che indicherà il voto delle assemblee popolari è “suffragium” che letteralmente significa “rumore”, ad indicare un momento storico in cui l’assemblea si esprimeva attraverso rumori di approvazione o di dissenso.
Uno dei più importanti atti che il rex effettuava dinanzi alle curie riunite era l’enunciazione, fatta ogni mese, del calendario. Con l’ausilio dei pontefici, sacerdoti la cui origine è fatta risalire al successore di Romolo, il re Numa Pompilio, egli indicava i giorni fasti e i nefasti, giorni in cui molte attività erano vietate, scandendo il tempo e la vita di tutta la comunità. In questo modo andava a delineare i giorni atti per la riunione dei comitia, quelli in cui si poteva chiedere giustizia, nonché andava ad incidere sugli aspetti religiosi e a segnalare le festività che segnavano e regolavano i vari lavori agricoli. Questa enunciazione era importante in quanto l’anno romano allora era diviso in dieci mesi mobili in cui la divisione del tempo non dava luogo a periodi regolari facilmente conoscibili da tutti.
Vanno ricordate, tra le competenze di tali comiti, anche le scelte concernenti la guerra e la pace e la nomina dei magistrati ausiliari del rex. È chiaro che il rex si presentasse dinanzi al popolo con un’idea già ben delineata e con vere e proprie decisioni piuttosto che proposte, ma alla guerra si finiva poi solo se l’annuncio regio avesse suscitato fra gli astanti un minimo di consensi.
Lo studioso tedesco Theodor Mommsen delimita la possibilità dei comitia curiata di decidere della guerra ai soli casi in cui era necessario rompere un trattato prima di scendere in guerra.
Secondo un altro studioso, il De Francisci, questo tipo di comizio non deteneva di fatto alcun potere evidente. Non aveva un potere elettorale poiché il rex era designato da un pater nella qualità di interrex e gli altri magistrati, come ad esempio il tribunus celerum, comandante della cavalleria, il magister populi, collaboratore militare del rex addetto all’organizzazione bellica dei cives e dei militari in guerra, i duumviri perduellionis, con il compito di proclamare la responsabilità del reo e metterlo a morte immediatamente e senza giudizio durante il processo penale nel caso di perduellio, crimine di alto tradimento verso lo Stato, ed i quaestores parricidii, questori con poteri giudiziari, erano tutti nominati dal rex.
In età monarchica era un patres, un senatore, salito al potere nel momento in cui fosse venuto a mancare il rex corrente nell’attesa che venisse scelto, e salisse quindi al potere un altro rex. I senatori sceglievano dieci di loro che a turno ogni cinque giorni prendevano il ruolo temporaneo di interre. Questa funzione prende il nome di interregnum ed è una delle funzioni principali attribuite ai patres.
Sempre per il De Francisci, non avevano funzione legislativa poiché la materia era riservata al solo rex e nemmeno giurisdizionale poiché il popolo poteva solo assistere ad una grave condanna contro chi fosse ritenuto colpevole di aver scatenato l’ira divina contro tutta la comunità.
Egli limita quindi l’attività dei comitia curiata alle attività riferite alla vita di gruppi minori, ed anche in questi casi sostiene che tali comizi non avevano un vero e proprio potere deliberante.
Ciò che è sicuro e di comune accordo è che i comitia non potevano intervenire efficacemente con un loro voto in riferimento alle leges. Queste erano sempre statuizioni unilaterali del rex fondate sulla sua autorità.
Attività privatistiche e diritto di famiglia
Il popolo poteva svolgere anche attività privatistiche attinenti al diritto di famiglia. Sono quattro le attività svolte in particolare: il testamentum calatis comitis, la detestatio sacrorum, l’adrogatio e la translatio ad plebem.
Nel primo caso parliamo dell’apertura di un testamento e seguente lettura dinanzi al popolo. La terminologia “calatis” prende la sua derivazione dal pontefice che presiedeva tale operazione oppure dal calar del sole. I comitia curiata venivano convocati per questa pratica due volte l’anno. Nasce dalla configurazione di una fittizia discendenza, infatti, uno dei motivi principali per cui si procedeva all’apertura e lettura del testamento del de cuius era il fatto che potevano verificarsi casi in cui egli avesse indicato degli eredi che non avrebbe dovuto indicare non essendo realmente titolari di tale diritto, di conseguenza sarebbero potute sorgere delle questioni familiari. Tale discendenza assume rilievo alla morte del testatore comportando quindi esclusivamente la successione nella posizione del defunto da parte del designato. Per molti studiosi tale testamento non assumeva ancora i connotati di un atto di volontà unilaterale con convocazione di testimoni riuniti in assemblea, bensì di una dichiarazione di volontà subordinata alla loro approvazione. Rappresentava invece atto di ultima volontà il testamentum calatis in procintu, testamento di uguale entità del precedente convocato in via eccezionale dinanzi all’esercito schierato pronto per la battaglia, come testimoniato da Gellio nelle sue Notti Attiche il quale scrive che tale testamento veniva fatto “cum viri ad proelium faciendum in aciem vocabantur”, che risulta essere però troppo poco per affermare con certezza se tale testamento venisse fatto quando l’esercito chiamato alle armi stesse per incamminarsi sul campo di battaglia ovvero quando avesse ricevuto l’ordine di schierarsi in combattimento nell’immediatezza dello scontro. Parimenti impreciso risulta essere Gaio che scrive che tale testamento veniva fatto “cum belli causa arma sumebant”, cioè dopo che l’esercito era stato chiamato alle armi, ma non risulta chiaro nella spiegazione della motivazione che spingeva a tale atto di ultima volontà. Dalla spiegazione di Festo nel suo “de verborum significatu” sul termine proocinctus capiamo che soleva farsi testamento dopo che era stato presentato il piano tattico di battaglia e l’esercito si era schierato in vista dello scontro. Da altre fonti risalenti all’autore Servio sappiamo che il testamentum in procintu veniva fatto sul campo di battaglia nell’immediatezza dello scontro dopo favorevoli auspici ottenuti nel tempo preposti ai sacrifici. Il soldato dichiarava la propria volontà non a tutti i commilitoni ma unicamente a quelli più vicini. Tale testamento, per l’urgenza con cui veniva svolto, non richiedeva alcuna forma particolare. Una differenza tra i due tipi di testamento analizzati sta nel fatto che nel testamentum calatis comitiis l’istituzione di erede scaturiva dall’intreccio, cioè dalla domanda e successiva risposta di approvazione, mentre nel testamentum in procintu era necessaria la sola dichiarazione unilaterale di volontà al cospetto di tre o quattro testimoni continui al testatore nello schieramento del reparto, di conseguenza questo testamento non dipendeva dall’approvazione di alcuno. Tale testamento è un esempio di negozio a forma compressa, quel tipo di negozio dove potevano ricorrere formalità di diverso tipo o che, per l’importanza dell’atto oggetto del negozio, dovevano necessariamente svolgersi dinanzi ad enti pubblicistici ed è proprio questo il caso.
Successivamente a queste forme di testamento si sostituiranno le due forme private della mancipatio familiae e del testamentum per aes et libram. Il primo è un negozio tipico dello ius civile traslativo di dominium sulle res mancipi utilizzato, in questo caso specifico, per consentire il trasferimento dei beni del defunto dopo la sua morte. Il secondo invece è il testamento fatto con il bronzo e la bilancia avente forma gestuale che si sostanzia in una applicazione della mancipatio. Uno dei motivi principali per cui avvenne questa sostituzione risiede nella possibilità di consentire a chi si trovasse in imminente pericolo di vita e non potesse aspettare che venisse convocato il comizio di poter fare ugualmente testamento; inoltre in questo modo si agevolava il ceto plebeo per il quale era difficile l’accesso alla forma comiziale di testamento.
Di portata differente era la detestatio sacrorum con cui un membro di una gens scindeva il suo vincolo familiare e religioso con il suo gruppo d’appartenenza. Parliamo quindi dell’abbandono dei sacra familiari mediante una rinuncia solenne e pubblica. Questa cerimonia avveniva nel momento del matrimonio religioso in cui la sposa compiva ritualmente il rifiuto o il disconoscimento, per l’appunto, dei doveri sacrali che la legavano alla famiglia paterna. Dopo questa pratica, essa poteva avere accesso ai sacra della famiglia dello sposo di cui entrava a far parte. I sacra familiari erano il
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