VOLUME I
CAPITOLO 1 – STATO E ALTRI ORDINAMENTI GIURIDICI
SEZIONE I – ORDINAMENTI GIURUDICI E STATO
1) Premessa
Diritto costituzionale: esame delle regole giuridiche che governano all’individuazione, all’organizzazione e
al funzionamento di un determinato gruppo sociale e delle sue istituzioni.
Esame del diritto positivo posto dalla costituzione e dalle altre fonti di regole giuridiche, presuppone nozioni
di ordine teorico generale e storico
Argomenti
Sezione I: termini basilari del linguaggio giuridico e costituzionalistico
Sezione II: elementi costitutivi dello Stato (sovranità, territorio, popolo)
Sezione III: “forma di Stato” e “forma di governo”, relazioni tra elementi costitutivi dello Stato e tra organi di
vertice dell’apparato statuale a cui la costituzione attribuisce le funzioni più rilevanti
Sezione IV: vicende degli ordinamenti giuridici italiani
2) Ordinamento
Definizione di Ordinamento Giuridico: È un concetto ampio che indica l'esistenza di un gruppo
sociale organizzato sulla base di regole giuridiche. Viene spesso usato come sinonimo di "diritto in
senso oggettivo" o di "Stato".
Elementi Costitutivi: Gli elementi essenziali per identificare un ordinamento giuridico sono un
insieme di soggetti e le loro relazioni disciplinate da regole giuridiche.
Teorie Dottrinali: Per spiegare il concetto, la dottrina si divide in due filoni principali:
Teorie istituzioniste: Pongono l'accento sull'importanza del gruppo sociale organizzato.
o Teorie normativiste: Si concentrano sulla rilevanza delle regole giuridiche che disciplinano i
o rapporti.
Sintesi: Per gli ordinamenti complessi (come lo Stato), entrambe le teorie sono valide e
o interconnesse, come riassunto dai brocardi ubi societas ibi ius (dove c'è società c'è diritto) e
ubi ius ibi societas (dove c'è diritto c'è società).
Pluralità degli Ordinamenti: Essendo un concetto ampio, esistono una moltitudine di ordinamenti
giuridici. Per classificarli e distinguerli si usano vari criteri, tra cui: il territorio, il tipo di aggregazione,
il carattere originario o derivato, i fini perseguiti e la natura pubblica o privata.
Rapporti tra Ordinamenti: I diversi ordinamenti giuridici possono entrare in relazione tra loro in vari
modi. Questi rapporti possono essere di riconoscimento o indifferenza, di integrazione o
incompatibilità, di collaborazione o conflitto, e di tipo gerarchico (sovraordinazione, sottordinazione o
equiordinazione).
3) Stato
Definizione di Stato: È un particolare ordinamento giuridico che si distingue dagli altri per specifici
tratti differenziali e per la presenza di tre elementi costitutivi necessari e indefettibili: sovranità,
popolo e territorio.
Origine Storica dello Stato Moderno: Il passaggio dalle forme di aggregazione precedenti (polis,
res publica, ordinamento feudale) allo Stato moderno avviene in Europa attorno alla metà dello
scorso millennio, grazie a:
Centralizzazione e concentrazione del potere.
o Spersonalizzazione e istituzionalizzazione del potere.
o Nascita di grandi monarchie indipendenti dall'Impero, capaci di legittimarsi da sé.
o Superamento della frammentazione sociale e politica tipica del feudalesimo.
o
Contributo Dottrinale: La nascita dello Stato è stata accompagnata e orientata dalla riflessione
filosofica, in particolare da:
Machiavelli: Introduce l'autonomia della politica e l'idea stessa di Stato.
o Bodin: Elabora il concetto di sovranità statale, definendola perpetua (non delegata né
o revocabile) e assoluta (limitata solo dalle leggi di Dio e della natura).
La Svolta di Westfalia (1648): La stipulazione dei trattati di Westfalia (che posero fine alla guerra
dei trent'anni) è convenzionalmente considerata la data di nascita dello Stato moderno e del diritto
internazionale. Da questo momento gli Stati si affermano come entità:
Originarie: Non derivate da soggetti esterni.
o Sovrane: Capaci di legittimarsi da sé e di imporre regole in un dato territorio (superiorem
o non recognoscens).
Evoluzione dello Stato:
Fase iniziale: Lo Stato nasce come Stato assoluto, caratterizzato dall'accentramento dei
o poteri nelle mani del monarca.
Evoluzione successiva: Nel corso dei secoli si avviano processi interni di limitazione,
o frammentazione e separazione dei poteri tra più organi. Sul piano esterno, la nascita di
organizzazioni internazionali complesse inizia a incidere sulla sovranità stessa degli Stati.
4) Costituzione
Definizione Moderna: Oggi il termine indica il documento normativo che contiene le regole
fondamentali di un ordinamento (tipicamente statale) in un preciso momento storico. Disciplina
principalmente:
L'assetto e l'organizzazione dei pubblici poteri.
o I rapporti tra i poteri pubblici e i cittadini (diritti e doveri).
o I principi ispiratori e i valori del gruppo sociale.
o
Evoluzione Storica e Polisemia: Il significato del termine è variato nel tempo:
Antichità: Nella Roma imperiale la constitutio era un atto normativo del principe (non una
o legge fondamentale). Concetti simili erano espressi in Grecia con politéia e a Roma con
status rei publicae.
Natura del documento: Non sempre una costituzione è scritta. L'esempio classico è
o l'Inghilterra, priva di una costituzione formale scritta ma dotata di un solido ordinamento
costituzionale basato su norme consuetudinarie.
Costituzione Formale vs. Costituzione Materiale: È una contrapposizione dottrinale fondamentale
che assume tre significati principali:
1. Testo vs. Realtà: La distanza tra il testo scritto (formale) e ciò che viene effettivamente
applicato e realizzato nella concretezza storica (materiale).
2. Forma vs. Materia: La dissociazione tra il testo formalmente approvato e l'insieme dei profili
che per loro natura dovrebbero far parte della materia costituzionale.
3. La teoria di Costantino Mortati: La costituzione in senso materiale è il nucleo essenziale
vigente di un ordinamento. È l'insieme delle forze politiche e sociali, dei fini, dei valori e delle
consuetudini che garantiscono l'unità e la permanenza dell'ordinamento stesso, anche
laddove differisca dal testo scritto.
Dimensione Politica, Giuridica e Ideologica: Nel tempo si è dibattuto se la costituzione sia un
documento neutrale o se debba contenere precisi valori:
Ottocento europeo (Origine del documento): Si distingueva tra "costituzione" (testo votato e
o partecipato dal popolo) e "statuto" o "carta" (concesso unilateralmente dal sovrano, c.d.
octroyé).
Il Costituzionalismo (Art. 16 Dichiarazione del 1789): La Dichiarazione dei diritti dell'uomo e
o del cittadino fissa un principio ideologico preciso: un ordinamento ha una costituzione solo
se garantisce la separazione dei poteri e la tutela dei diritti.
5) Regole giuridiche
Il Concetto di Regola Giuridica: È l'elemento fondativo dell'ordinamento giuridico e dello Stato. Un
ordinamento esiste quando una struttura organizzativa è governata da un insieme ordinato,
armonico e non caotico di regole di natura specificamente giuridica (distinte da quelle etiche,
religiose o sociali).
I Caratteri della Giuridicità: Non esiste un elenco di requisiti certo e universalmente condiviso dalla
dottrina. I caratteri identificati sono considerati "normali" (sintomatici) e non rigorosamente
indefettibili; la giuridicità deriva dalla loro compresenza.
I Caratteri "Normali" Principali:
Generalità e Astrattezza: La regola non si rivolge a un singolo individuo, ma disciplina una
o situazione-tipo (fattispecie astratta), applicandosi a chiunque si trovi in quella situazione.
Comporta la caratteristica della ripetibilità indefinita nel tempo ogni volta che si verificano i
presupposti.
Innovatività: La regola deve avere la capacità di modificare il sistema giuridico preesistente
o (disporre in termini generali). Non è giuridica se si limita a riprodurre o applicare una norma
già esistente (provvedere al caso concreto).
Esteriorità: Disciplina esclusivamente i comportamenti e le azioni che si manifestano
o all'esterno, senza indagare le intenzioni intime o il foro interno dell'individuo.
Eteronomia: Si impone ai destinatari dall'esterno, a prescindere dalla loro personale
o approvazione o adesione interiore.
Struttura dell'Enunciato Normativo: La regola giuridica ha una struttura logica ipotetica e
astratta, riassumibile nella formula «se c'è A (premessa/fatto), ci deve essere B (conseguenza)». La
conseguenza deve scattare necessariamente, indipendentemente dal fatto che sia una sanzione
(negativa) o un premio (positiva).
Coattività: L'ordinamento deve avere la capacità — almeno potenziale — di imporre la regola e le
sue conseguenze in modo forzoso (coattivo) qualora manchi l'adeguamento spontaneo dei
consociati.
Principio di Effettività: Un ordinamento e le sue regole sono concretamente giuridici solo se
godono di un livello sufficiente di osservanza, applicazione e accettazione generale all'interno del
gruppo sociale.
5.1) Fonti del diritto
Definizione di Fonti del Diritto: Sono gli atti e i fatti giuridici da cui deriva la creazione, la
modificazione o l'eliminazione di regole riconosciute come giuridiche in un determinato ordinamento.
Le Regole sulla Produzione: L'identificazione delle fonti dipende dalle regole sulla produzione
giuridica (dette anche regole di riconoscimento, regole sulle regole o regole di secondo grado), le
quali stabiliscono le condizioni e i requisiti affinché un atto o un fatto possa validamente produrre
diritto.
Classificazione delle Fonti: Ogni ordinamento ha le proprie regole di riconoscimento e classifica le
fonti in base a diversi criteri:
Fonti-atto: Scaturiscono dalla volontà di soggetti abilitati a produrle (es. le leggi).
o Fonti-fatto: Derivano da eventi naturali o da comportamenti materiali (es. le consuetudini).
o Altre distinzioni: Fonti scritte e non scritte; fonti legali (previste dal sistema) e extra
o ordinem (operanti di fatto ma non regolate).
Le Antinomie Giuridiche e i Criteri di Risoluzione: La coesistenza di numerose fonti genera
inevitabilmente contrasti (antinomie). Per risolverli e mantenere l'armonia del sistema si utilizzano
quattro criteri principali:
1. Criterio gerarchico: Ordina le fonti verticalmente in base alla loro forza. La fonte superiore
prevale su quella subordinata, determinandone l'annullamento, la disapplicazione o
l'eliminazione.
2. Criterio cronologico: Regola il rapporto tra fonti paritarie (dello stesso grado). La fonte più
recente prevale su quella precedente, determinandone l'abrogazione.
3. Criterio di competenza: Si applica quando una fonte sovraordinata (es. la Costituzione)
riserva la disciplina di una specifica materia a una determinata fonte. Prevale la fonte
considerata competente.
4. Criterio di specialità: Regola il contrasto tra una disciplina generale e una speciale.
Prevale la norma speciale, anche se più risalente nel tempo, determinando una deroga alla
norma generale.
Nota: In caso di concorso tra criteri diversi o di esiti contrastanti, è necessario stabilire una
o priorità o ricorrere a un uso combinato degli stessi.
Distinzione tra Disposizione e Norma: È una separazione concettuale fondamentale per il giurista
nell'ambito del diritto scritto:
Disposizione: È l'enunciato linguistico scritto, il testo normativo approvato dall'autorità e
o contenuto negli articoli (il "contenitore").
Norma: È il significato giuridico concreto che si ricava dalla disposizione attraverso l'attività
o interpretativa (il "contenuto").
Rapporto: Una singola disposizione può generare più norme (interpretazioni diverse);
o viceversa, una norma può derivare dalla combinazione di più disposizioni (combinato
disposto).
L'Attività Interpretativa: È il processo di trasformazione delle disposizioni in norme.
Nell'ordinamento italiano, l'art. 12 delle preleggi indica le prime regole interpretative (significato
letterale delle parole, intenzione del legislatore, analogia e principi generali dell'ordinamento). Ad
esso si affiancano numerose altre tecniche (interpretazione sistematica, storica, evolutiva,
costituzionale, ecc.).
6) La progressiva affermazione dello Stato moderno e i suoi caratteri
La Storicità dello Stato: La nozione di Stato moderno non è immutabile; è un modello storico nato
pochi secoli fa, in costante evoluzione e non necessariamente permanente.
Il Superamento dello Stato Assoluto: Il carattere originario dell'accentramento totale del potere
nelle mani del sovrano è stato rapidamente abbandonato. Questo mutamento è avvenuto grazie a
due fattori chiave:
La teoria della separazione dei poteri (Montesquieu): Ha permesso di superare
o l'identificazione statica del titolare del potere, ponendo le basi per il concetto moderno di
forma di governo (le modalità di esercizio della sovranità e le relazioni tra i diversi organi
costituzionali).
Il Costituzionalismo: Movimento che ha affermato il primato della Costituzione come testo
o di regole superiori a garanzia della separazione dei poteri e della tutela delle libertà civili e
politiche.
I Momenti Storici Decisivi del Costituzionalismo:
Esperienza inglese (XVII secolo): Culmina con il Bill of Rights del 1689.
o Esperienza nordamericana (XVIII secolo): Dichiarazione di indipendenza (1776) e
o Costituzione (1787).
Esperienza francese (XVIII secolo): Rivoluzione del 1789 e Dichiarazione dei diritti dell'uomo
o e del cittadino.
Evoluzione Storica dei Testi Costituzionali: Le costituzioni si sono adattate e hanno orientato i
cambiamenti politici e sociali attraverso diverse stagioni storiche, determinando l'evoluzione delle
forme di Stato e delle forme di governo:
1. Carte ottocentesche (es. lo Statuto Albertino).
2. Costituzioni liberal-democratiche del primo Novecento.
3. Costituzioni democratico-sociali del secondo dopoguerra (es. la Costituzione italiana del
1948).
4. Carte del tardo Novecento.
I Nuovi Caratteri dello Stato Moderno: Negli ordinamenti più recenti si registrano tre fenomeni
principali di trasformazione:
Giustizia Costituzionale: Introduzione di organi e procedure di controllo di costituzionalità
o per verificare la conformità delle leggi alla Costituzione.
Pluralismo e Proliferazione Normativa: Aumento costante dei centri di potere (anche
o autonomi) con conseguente aumento della produzione di regole giuridiche.
Rafforzamento del Potere Giudiziario: Crescita del ruolo dei giudici nell'applicazione del
o diritto, sempre più interconnessi e in collaborazione con gli apparati giurisdizionali
sovranazionali (es. le corti europee).
7) L'ordinamento della comunità internazionale
Origine dell'Ordinamento Internazionale: La nascita dello Stato moderno (che supera l'ordine
feudale, l'Impero e il Papato) pone le basi per un nuovo ordine internazionale. Gli Stati, sovrani al
proprio interno e legittimati dal principio di effettività, instaurano tra loro relazioni su base
rigorosamente paritaria.
Caratteri Originari del Diritto Internazionale: Inizialmente si presentava come un ordinamento
elementare e poco strutturato rispetto a quelli statali:
I Soggetti: Erano esclusivamente gli Stati (e per tradizione la Chiesa Cattolica), non i singoli
o individui.
Struttura Paritaria: Mancava (e manca) un'autorità superiore o una gerarchizzazione tra i
o soggetti (equiordinazione).
Debolezza Coattiva: Scarsa capacità di imporre il rispetto delle regole in caso di violazione,
o data l'assenza di organi forzosi sovraordinati.
Il Processo di Istituzionalizzazione (XX Secolo): Nel Novecento nascono le organizzazioni
internazionali, create dagli Stati per perseguire fini comuni. I momenti di svolta sono:
La Società delle Nazioni (dopo la Prima Guerra Mondiale).
o L'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU, 1945): Fondata per il mantenimento della
o pace, l'uguaglianza e l'autodeterminazione dei popoli, e la cooperazione internazionale.
Le Organizzazioni Regionali e la CEDU: Accanto alle organizzazioni globali nascono quelle
regionali (territoriali). Di fondamentale rilievo per il costituzionalista è il Consiglio d'Europa, da cui
deriva la CEDU (Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, 1950), che introduce un sistema giurisdizionale di tutela dei diritti umani.
Le Fonti del Diritto Internazionale: Si dividono in due categorie principali:
Diritto internazionale generale: Di natura consuetudinaria (comportamenti ripetuti nel
o tempo), non scritto, si indirizza e vincola tutti gli Stati.
Diritto internazionale particolare: Di natura pattizia o negoziale (trattati, accordi,
o convenzioni), vincola solo gli Stati che vi aderiscono. Gli accordi istitutivi delle
organizzazioni internazionali appartengono a questa categoria e possono a loro volta
prevedere procedimenti di produzione giuridica (fonti di terzo grado).
L'Evoluzione Recente dell'Efficacia: Storicamente l'azione delle organizzazioni internazionali era
debole a causa della regola dell'unanimità e della natura non vincolante degli atti. Negli ultimi
decenni l'efficacia è aumentata grazie a:
Introduzione del principio di maggioranza (abbandono dell'unanimità).
o Attribuzione di carattere vincolante ad alcune decisioni nei confronti degli Stati membri.
o
8) Gli ordinamenti sovranazionali in ambito europeo
Il Primato dell'Esperienza Europea: L'Europa rappresenta il modello più avanzato a livello
mondiale per quanto riguarda l'efficac
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