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VOLUME I

CAPITOLO 1 – STATO E ALTRI ORDINAMENTI GIURIDICI

SEZIONE I – ORDINAMENTI GIURUDICI E STATO

1) Premessa

Diritto costituzionale: esame delle regole giuridiche che governano all’individuazione, all’organizzazione e

al funzionamento di un determinato gruppo sociale e delle sue istituzioni.

Esame del diritto positivo  posto dalla costituzione e dalle altre fonti di regole giuridiche, presuppone nozioni

di ordine teorico generale e storico

Argomenti

Sezione I: termini basilari del linguaggio giuridico e costituzionalistico

Sezione II: elementi costitutivi dello Stato (sovranità, territorio, popolo)

Sezione III: “forma di Stato” e “forma di governo”, relazioni tra elementi costitutivi dello Stato e tra organi di

vertice dell’apparato statuale a cui la costituzione attribuisce le funzioni più rilevanti

Sezione IV: vicende degli ordinamenti giuridici italiani

2) Ordinamento

 Definizione di Ordinamento Giuridico: È un concetto ampio che indica l'esistenza di un gruppo

sociale organizzato sulla base di regole giuridiche. Viene spesso usato come sinonimo di "diritto in

senso oggettivo" o di "Stato".

 Elementi Costitutivi: Gli elementi essenziali per identificare un ordinamento giuridico sono un

insieme di soggetti e le loro relazioni disciplinate da regole giuridiche.

 Teorie Dottrinali: Per spiegare il concetto, la dottrina si divide in due filoni principali:

Teorie istituzioniste: Pongono l'accento sull'importanza del gruppo sociale organizzato.

o Teorie normativiste: Si concentrano sulla rilevanza delle regole giuridiche che disciplinano i

o rapporti.

Sintesi: Per gli ordinamenti complessi (come lo Stato), entrambe le teorie sono valide e

o interconnesse, come riassunto dai brocardi ubi societas ibi ius (dove c'è società c'è diritto) e

ubi ius ibi societas (dove c'è diritto c'è società).

 Pluralità degli Ordinamenti: Essendo un concetto ampio, esistono una moltitudine di ordinamenti

giuridici. Per classificarli e distinguerli si usano vari criteri, tra cui: il territorio, il tipo di aggregazione,

il carattere originario o derivato, i fini perseguiti e la natura pubblica o privata.

 Rapporti tra Ordinamenti: I diversi ordinamenti giuridici possono entrare in relazione tra loro in vari

modi. Questi rapporti possono essere di riconoscimento o indifferenza, di integrazione o

incompatibilità, di collaborazione o conflitto, e di tipo gerarchico (sovraordinazione, sottordinazione o

equiordinazione).

3) Stato

 Definizione di Stato: È un particolare ordinamento giuridico che si distingue dagli altri per specifici

tratti differenziali e per la presenza di tre elementi costitutivi necessari e indefettibili: sovranità,

popolo e territorio.

 Origine Storica dello Stato Moderno: Il passaggio dalle forme di aggregazione precedenti (polis,

res publica, ordinamento feudale) allo Stato moderno avviene in Europa attorno alla metà dello

scorso millennio, grazie a:

Centralizzazione e concentrazione del potere.

o Spersonalizzazione e istituzionalizzazione del potere.

o Nascita di grandi monarchie indipendenti dall'Impero, capaci di legittimarsi da sé.

o Superamento della frammentazione sociale e politica tipica del feudalesimo.

o

 Contributo Dottrinale: La nascita dello Stato è stata accompagnata e orientata dalla riflessione

filosofica, in particolare da:

Machiavelli: Introduce l'autonomia della politica e l'idea stessa di Stato.

o Bodin: Elabora il concetto di sovranità statale, definendola perpetua (non delegata né

o revocabile) e assoluta (limitata solo dalle leggi di Dio e della natura).

 La Svolta di Westfalia (1648): La stipulazione dei trattati di Westfalia (che posero fine alla guerra

dei trent'anni) è convenzionalmente considerata la data di nascita dello Stato moderno e del diritto

internazionale. Da questo momento gli Stati si affermano come entità:

Originarie: Non derivate da soggetti esterni.

o Sovrane: Capaci di legittimarsi da sé e di imporre regole in un dato territorio (superiorem

o non recognoscens).

 Evoluzione dello Stato:

Fase iniziale: Lo Stato nasce come Stato assoluto, caratterizzato dall'accentramento dei

o poteri nelle mani del monarca.

Evoluzione successiva: Nel corso dei secoli si avviano processi interni di limitazione,

o frammentazione e separazione dei poteri tra più organi. Sul piano esterno, la nascita di

organizzazioni internazionali complesse inizia a incidere sulla sovranità stessa degli Stati.

4) Costituzione

 Definizione Moderna: Oggi il termine indica il documento normativo che contiene le regole

fondamentali di un ordinamento (tipicamente statale) in un preciso momento storico. Disciplina

principalmente:

L'assetto e l'organizzazione dei pubblici poteri.

o I rapporti tra i poteri pubblici e i cittadini (diritti e doveri).

o I principi ispiratori e i valori del gruppo sociale.

o

 Evoluzione Storica e Polisemia: Il significato del termine è variato nel tempo:

Antichità: Nella Roma imperiale la constitutio era un atto normativo del principe (non una

o legge fondamentale). Concetti simili erano espressi in Grecia con politéia e a Roma con

status rei publicae.

Natura del documento: Non sempre una costituzione è scritta. L'esempio classico è

o l'Inghilterra, priva di una costituzione formale scritta ma dotata di un solido ordinamento

costituzionale basato su norme consuetudinarie.

 Costituzione Formale vs. Costituzione Materiale: È una contrapposizione dottrinale fondamentale

che assume tre significati principali:

1. Testo vs. Realtà: La distanza tra il testo scritto (formale) e ciò che viene effettivamente

applicato e realizzato nella concretezza storica (materiale).

2. Forma vs. Materia: La dissociazione tra il testo formalmente approvato e l'insieme dei profili

che per loro natura dovrebbero far parte della materia costituzionale.

3. La teoria di Costantino Mortati: La costituzione in senso materiale è il nucleo essenziale

vigente di un ordinamento. È l'insieme delle forze politiche e sociali, dei fini, dei valori e delle

consuetudini che garantiscono l'unità e la permanenza dell'ordinamento stesso, anche

laddove differisca dal testo scritto.

 Dimensione Politica, Giuridica e Ideologica: Nel tempo si è dibattuto se la costituzione sia un

documento neutrale o se debba contenere precisi valori:

Ottocento europeo (Origine del documento): Si distingueva tra "costituzione" (testo votato e

o partecipato dal popolo) e "statuto" o "carta" (concesso unilateralmente dal sovrano, c.d.

octroyé).

Il Costituzionalismo (Art. 16 Dichiarazione del 1789): La Dichiarazione dei diritti dell'uomo e

o del cittadino fissa un principio ideologico preciso: un ordinamento ha una costituzione solo

se garantisce la separazione dei poteri e la tutela dei diritti.

5) Regole giuridiche

 Il Concetto di Regola Giuridica: È l'elemento fondativo dell'ordinamento giuridico e dello Stato. Un

ordinamento esiste quando una struttura organizzativa è governata da un insieme ordinato,

armonico e non caotico di regole di natura specificamente giuridica (distinte da quelle etiche,

religiose o sociali).

 I Caratteri della Giuridicità: Non esiste un elenco di requisiti certo e universalmente condiviso dalla

dottrina. I caratteri identificati sono considerati "normali" (sintomatici) e non rigorosamente

indefettibili; la giuridicità deriva dalla loro compresenza.

 I Caratteri "Normali" Principali:

Generalità e Astrattezza: La regola non si rivolge a un singolo individuo, ma disciplina una

o situazione-tipo (fattispecie astratta), applicandosi a chiunque si trovi in quella situazione.

Comporta la caratteristica della ripetibilità indefinita nel tempo ogni volta che si verificano i

presupposti.

Innovatività: La regola deve avere la capacità di modificare il sistema giuridico preesistente

o (disporre in termini generali). Non è giuridica se si limita a riprodurre o applicare una norma

già esistente (provvedere al caso concreto).

Esteriorità: Disciplina esclusivamente i comportamenti e le azioni che si manifestano

o all'esterno, senza indagare le intenzioni intime o il foro interno dell'individuo.

Eteronomia: Si impone ai destinatari dall'esterno, a prescindere dalla loro personale

o approvazione o adesione interiore.

 Struttura dell'Enunciato Normativo: La regola giuridica ha una struttura logica ipotetica e

astratta, riassumibile nella formula «se c'è A (premessa/fatto), ci deve essere B (conseguenza)». La

conseguenza deve scattare necessariamente, indipendentemente dal fatto che sia una sanzione

(negativa) o un premio (positiva).

 Coattività: L'ordinamento deve avere la capacità — almeno potenziale — di imporre la regola e le

sue conseguenze in modo forzoso (coattivo) qualora manchi l'adeguamento spontaneo dei

consociati.

 Principio di Effettività: Un ordinamento e le sue regole sono concretamente giuridici solo se

godono di un livello sufficiente di osservanza, applicazione e accettazione generale all'interno del

gruppo sociale.

5.1) Fonti del diritto

 Definizione di Fonti del Diritto: Sono gli atti e i fatti giuridici da cui deriva la creazione, la

modificazione o l'eliminazione di regole riconosciute come giuridiche in un determinato ordinamento.

 Le Regole sulla Produzione: L'identificazione delle fonti dipende dalle regole sulla produzione

giuridica (dette anche regole di riconoscimento, regole sulle regole o regole di secondo grado), le

quali stabiliscono le condizioni e i requisiti affinché un atto o un fatto possa validamente produrre

diritto.

 Classificazione delle Fonti: Ogni ordinamento ha le proprie regole di riconoscimento e classifica le

fonti in base a diversi criteri:

Fonti-atto: Scaturiscono dalla volontà di soggetti abilitati a produrle (es. le leggi).

o Fonti-fatto: Derivano da eventi naturali o da comportamenti materiali (es. le consuetudini).

o Altre distinzioni: Fonti scritte e non scritte; fonti legali (previste dal sistema) e extra

o ordinem (operanti di fatto ma non regolate).

 Le Antinomie Giuridiche e i Criteri di Risoluzione: La coesistenza di numerose fonti genera

inevitabilmente contrasti (antinomie). Per risolverli e mantenere l'armonia del sistema si utilizzano

quattro criteri principali:

1. Criterio gerarchico: Ordina le fonti verticalmente in base alla loro forza. La fonte superiore

prevale su quella subordinata, determinandone l'annullamento, la disapplicazione o

l'eliminazione.

2. Criterio cronologico: Regola il rapporto tra fonti paritarie (dello stesso grado). La fonte più

recente prevale su quella precedente, determinandone l'abrogazione.

3. Criterio di competenza: Si applica quando una fonte sovraordinata (es. la Costituzione)

riserva la disciplina di una specifica materia a una determinata fonte. Prevale la fonte

considerata competente.

4. Criterio di specialità: Regola il contrasto tra una disciplina generale e una speciale.

Prevale la norma speciale, anche se più risalente nel tempo, determinando una deroga alla

norma generale.

Nota: In caso di concorso tra criteri diversi o di esiti contrastanti, è necessario stabilire una

o priorità o ricorrere a un uso combinato degli stessi.

 Distinzione tra Disposizione e Norma: È una separazione concettuale fondamentale per il giurista

nell'ambito del diritto scritto:

Disposizione: È l'enunciato linguistico scritto, il testo normativo approvato dall'autorità e

o contenuto negli articoli (il "contenitore").

Norma: È il significato giuridico concreto che si ricava dalla disposizione attraverso l'attività

o interpretativa (il "contenuto").

Rapporto: Una singola disposizione può generare più norme (interpretazioni diverse);

o viceversa, una norma può derivare dalla combinazione di più disposizioni (combinato

disposto).

 L'Attività Interpretativa: È il processo di trasformazione delle disposizioni in norme.

Nell'ordinamento italiano, l'art. 12 delle preleggi indica le prime regole interpretative (significato

letterale delle parole, intenzione del legislatore, analogia e principi generali dell'ordinamento). Ad

esso si affiancano numerose altre tecniche (interpretazione sistematica, storica, evolutiva,

costituzionale, ecc.).

6) La progressiva affermazione dello Stato moderno e i suoi caratteri

 La Storicità dello Stato: La nozione di Stato moderno non è immutabile; è un modello storico nato

pochi secoli fa, in costante evoluzione e non necessariamente permanente.

 Il Superamento dello Stato Assoluto: Il carattere originario dell'accentramento totale del potere

nelle mani del sovrano è stato rapidamente abbandonato. Questo mutamento è avvenuto grazie a

due fattori chiave:

La teoria della separazione dei poteri (Montesquieu): Ha permesso di superare

o l'identificazione statica del titolare del potere, ponendo le basi per il concetto moderno di

forma di governo (le modalità di esercizio della sovranità e le relazioni tra i diversi organi

costituzionali).

Il Costituzionalismo: Movimento che ha affermato il primato della Costituzione come testo

o di regole superiori a garanzia della separazione dei poteri e della tutela delle libertà civili e

politiche.

 I Momenti Storici Decisivi del Costituzionalismo:

Esperienza inglese (XVII secolo): Culmina con il Bill of Rights del 1689.

o Esperienza nordamericana (XVIII secolo): Dichiarazione di indipendenza (1776) e

o Costituzione (1787).

Esperienza francese (XVIII secolo): Rivoluzione del 1789 e Dichiarazione dei diritti dell'uomo

o e del cittadino.

 Evoluzione Storica dei Testi Costituzionali: Le costituzioni si sono adattate e hanno orientato i

cambiamenti politici e sociali attraverso diverse stagioni storiche, determinando l'evoluzione delle

forme di Stato e delle forme di governo:

1. Carte ottocentesche (es. lo Statuto Albertino).

2. Costituzioni liberal-democratiche del primo Novecento.

3. Costituzioni democratico-sociali del secondo dopoguerra (es. la Costituzione italiana del

1948).

4. Carte del tardo Novecento.

 I Nuovi Caratteri dello Stato Moderno: Negli ordinamenti più recenti si registrano tre fenomeni

principali di trasformazione:

Giustizia Costituzionale: Introduzione di organi e procedure di controllo di costituzionalità

o per verificare la conformità delle leggi alla Costituzione.

Pluralismo e Proliferazione Normativa: Aumento costante dei centri di potere (anche

o autonomi) con conseguente aumento della produzione di regole giuridiche.

Rafforzamento del Potere Giudiziario: Crescita del ruolo dei giudici nell'applicazione del

o diritto, sempre più interconnessi e in collaborazione con gli apparati giurisdizionali

sovranazionali (es. le corti europee).

7) L'ordinamento della comunità internazionale

 Origine dell'Ordinamento Internazionale: La nascita dello Stato moderno (che supera l'ordine

feudale, l'Impero e il Papato) pone le basi per un nuovo ordine internazionale. Gli Stati, sovrani al

proprio interno e legittimati dal principio di effettività, instaurano tra loro relazioni su base

rigorosamente paritaria.

 Caratteri Originari del Diritto Internazionale: Inizialmente si presentava come un ordinamento

elementare e poco strutturato rispetto a quelli statali:

I Soggetti: Erano esclusivamente gli Stati (e per tradizione la Chiesa Cattolica), non i singoli

o individui.

Struttura Paritaria: Mancava (e manca) un'autorità superiore o una gerarchizzazione tra i

o soggetti (equiordinazione).

Debolezza Coattiva: Scarsa capacità di imporre il rispetto delle regole in caso di violazione,

o data l'assenza di organi forzosi sovraordinati.

 Il Processo di Istituzionalizzazione (XX Secolo): Nel Novecento nascono le organizzazioni

internazionali, create dagli Stati per perseguire fini comuni. I momenti di svolta sono:

La Società delle Nazioni (dopo la Prima Guerra Mondiale).

o L'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU, 1945): Fondata per il mantenimento della

o pace, l'uguaglianza e l'autodeterminazione dei popoli, e la cooperazione internazionale.

 Le Organizzazioni Regionali e la CEDU: Accanto alle organizzazioni globali nascono quelle

regionali (territoriali). Di fondamentale rilievo per il costituzionalista è il Consiglio d'Europa, da cui

deriva la CEDU (Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali, 1950), che introduce un sistema giurisdizionale di tutela dei diritti umani.

 Le Fonti del Diritto Internazionale: Si dividono in due categorie principali:

Diritto internazionale generale: Di natura consuetudinaria (comportamenti ripetuti nel

o tempo), non scritto, si indirizza e vincola tutti gli Stati.

Diritto internazionale particolare: Di natura pattizia o negoziale (trattati, accordi,

o convenzioni), vincola solo gli Stati che vi aderiscono. Gli accordi istitutivi delle

organizzazioni internazionali appartengono a questa categoria e possono a loro volta

prevedere procedimenti di produzione giuridica (fonti di terzo grado).

 L'Evoluzione Recente dell'Efficacia: Storicamente l'azione delle organizzazioni internazionali era

debole a causa della regola dell'unanimità e della natura non vincolante degli atti. Negli ultimi

decenni l'efficacia è aumentata grazie a:

Introduzione del principio di maggioranza (abbandono dell'unanimità).

o Attribuzione di carattere vincolante ad alcune decisioni nei confronti degli Stati membri.

o

8) Gli ordinamenti sovranazionali in ambito europeo

 Il Primato dell'Esperienza Europea: L'Europa rappresenta il modello più avanzato a livello

mondiale per quanto riguarda l'efficac

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mkhgtfhgft di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi del Sannio o del prof Casamassima Vincenzo.

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