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CRONISTORIA:

1865 Codice Civile: il contratto di lavoro è ancora considerato come contratto di

locazione, è regolato dal diritto comune.

1882 Codice di Commercio del Regno d’Italia: le nuove esigenze hanno fatto

nascere un diritto speciale, lo jus mercatorum.

XIX secolo: inizia a farsi sentire l’azione sindacale, sono stipulati i contratti collettivi e

viene esercitato lo sciopero come lotta sindacale.

1942 Codice Civile: riconoscimento del lavoro subordinato

1 Gennaio 1948 Costituzione Repubblicana: la concezione di debolezza del

lavoratore trova qui fondamento e tutela.

FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO:

1. Fonti internazionali

1919_Nascita dell’Organizzazione internazionale del lavoro (istituita con il Trattato di

Versailles)

2. Diritto Europeo

3. Costituzione repubblicana

4. Leggi ordinarie

Disposizioni del Codice Civile 1942 + leggi speciali + sentenze della Corte di

Costituzione (L.300/1970)

5. Contrattazione Collettiva

6. Usi ed Equità

7. Giurisprudenza SUBORDINAZIONE:

● La definizione di lavoratore subordinato si ha nel 1942 con l’Art.2094

● I due socialisti che hanno delineato la figura di lavoratore subordinato sono:

Ludovico Barassi e Francesco Santoro Passarelli. Il primo pone l’accento sul

potere direttivo, il secondo sul costante coinvolgimento del lavoratore

nell’attività aziendale.

● La giurisprudenza dice che un’attività economica può essere svolta sia in forma

autonoma che subordinata.

● Abbiamo l’introduzione di indici sussidiari affinchè si possa parlare di lavoro

subordinato.

● Lavoro subordinato: Tipico (contratto a tempo indeterminato, fino agli anni ’80

era l’unica modalità possibile. Era la tipologia comune di contratto di lavoro) e

Atipico (non è più indeterminato. A partire dagli anni ’90 si cerca di tutelare il

lavoratore nel passaggio da un lavoro all’altro. C’è maggior flessibilità in quanto

le imprese possono organizzarsi in modo più snello).

● Si è passati dagli anni ’80 in cui il lavoratore studiava poco e iniziava a lavorare

presto con un contratto a tempo determinato, agli anni ’90 in cui prevale il

consumismo. Si produce tanto e male.

TIPOLOGIE DI LAVORO:

1. CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO

● Rappresenta la forma comune di contratto di lavoro

● Il suo carattere dominante è contradetto dalla possibilità di assunzioni

temporanee previste dal primo Jobs Act, che disciplina queste forme atipiche.

2. LAVORO AUTONOMO e CO.CO.CO

● Art. 2222 Contratto d’Opera “quando una persona si obbliga a compiere

verso un corrispettivo un’pera o un esercizio, con lavoro prevalentemente

proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.

● A differenza dell’Art.2094 il lavoratore non abbiamo la messa a disposizione e

le sue energie ma l’impegno a compiere un’opera.

● Jobs Act Dlgs 81/2017 ha previsto delle tutele per gli autonomi:

riconoscimento della maternità, dell’indennità di disoccupazione, misure di

agevolazione fiscale, inefficacia di quelle clausole di abuso da parte del

committente.

● Co.co.co: sono forme di collaborazione nell’impresa nate durante gli anni.

Sono differenti dal lavoratore subordinato ma funzionali all’inserimento della

prestazione nell’impresa. L’assoggettamento datoriale è attenuato.

● Le Co.co.co non attingono alle stesse tutele dei lavoratori subordinati. Per

evitare gli abusi da parte dei datori di lavoro, si ebbero i seguenti interventi:

1. 1996 creazione di una gestione da parte dell’INPS dove veniva versata la

contribuzione

2. Riforma Biagi Dlgs.276-2003

3. Riforma Fornero L.92/2012

4. Jobs Act Dlgs 81/2015

Dal 1 Gennaio 2016 alle co.co.co. si applica la disciplina dei contratti

subordinati ad eccezione di attività intellettuali, società sportive riconosciute

dal CONI etc.

3. LAVORO OCCASIONALE

● È stato introdotto per la prima volta con il Dlgs. 276/2003 e abrogato nel

2017.

● Si divideva in

- Libretto Famiglia

- Contratto di prestazione occasionale

● Limite Quantitativo: 5mila per ciascun prestatore e utilizzatore, 2.5mila

per prestazioni complessivamente rese da ciascun prestatore.

● Limite temporale: 280 ore in un anno civile

4. LAVORO A TEMPO DETERMINATO O A TERMINE

● Forma: scritta a pena d’inefficacia. Se manca si forma in tempo

indeterminato.

● Fino al 2014 il contratto doveva riferirsi sempre ad una causa, con il Jobs

Act il contratto fino a 12 mesi non necessitava di essa.

● Nel 2018 con il Decreto Dignità si prevede una giustificazione per questi

contrat

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

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