CRONISTORIA:
1865 Codice Civile: il contratto di lavoro è ancora considerato come contratto di
locazione, è regolato dal diritto comune.
1882 Codice di Commercio del Regno d’Italia: le nuove esigenze hanno fatto
nascere un diritto speciale, lo jus mercatorum.
XIX secolo: inizia a farsi sentire l’azione sindacale, sono stipulati i contratti collettivi e
viene esercitato lo sciopero come lotta sindacale.
1942 Codice Civile: riconoscimento del lavoro subordinato
1 Gennaio 1948 Costituzione Repubblicana: la concezione di debolezza del
lavoratore trova qui fondamento e tutela.
FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO:
1. Fonti internazionali
1919_Nascita dell’Organizzazione internazionale del lavoro (istituita con il Trattato di
Versailles)
2. Diritto Europeo
3. Costituzione repubblicana
4. Leggi ordinarie
Disposizioni del Codice Civile 1942 + leggi speciali + sentenze della Corte di
Costituzione (L.300/1970)
5. Contrattazione Collettiva
6. Usi ed Equità
7. Giurisprudenza SUBORDINAZIONE:
● La definizione di lavoratore subordinato si ha nel 1942 con l’Art.2094
● I due socialisti che hanno delineato la figura di lavoratore subordinato sono:
Ludovico Barassi e Francesco Santoro Passarelli. Il primo pone l’accento sul
potere direttivo, il secondo sul costante coinvolgimento del lavoratore
nell’attività aziendale.
● La giurisprudenza dice che un’attività economica può essere svolta sia in forma
autonoma che subordinata.
● Abbiamo l’introduzione di indici sussidiari affinchè si possa parlare di lavoro
subordinato.
● Lavoro subordinato: Tipico (contratto a tempo indeterminato, fino agli anni ’80
era l’unica modalità possibile. Era la tipologia comune di contratto di lavoro) e
Atipico (non è più indeterminato. A partire dagli anni ’90 si cerca di tutelare il
lavoratore nel passaggio da un lavoro all’altro. C’è maggior flessibilità in quanto
le imprese possono organizzarsi in modo più snello).
● Si è passati dagli anni ’80 in cui il lavoratore studiava poco e iniziava a lavorare
presto con un contratto a tempo determinato, agli anni ’90 in cui prevale il
consumismo. Si produce tanto e male.
TIPOLOGIE DI LAVORO:
1. CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO
● Rappresenta la forma comune di contratto di lavoro
● Il suo carattere dominante è contradetto dalla possibilità di assunzioni
temporanee previste dal primo Jobs Act, che disciplina queste forme atipiche.
2. LAVORO AUTONOMO e CO.CO.CO
● Art. 2222 Contratto d’Opera “quando una persona si obbliga a compiere
verso un corrispettivo un’pera o un esercizio, con lavoro prevalentemente
proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.
● A differenza dell’Art.2094 il lavoratore non abbiamo la messa a disposizione e
le sue energie ma l’impegno a compiere un’opera.
● Jobs Act Dlgs 81/2017 ha previsto delle tutele per gli autonomi:
riconoscimento della maternità, dell’indennità di disoccupazione, misure di
agevolazione fiscale, inefficacia di quelle clausole di abuso da parte del
committente.
● Co.co.co: sono forme di collaborazione nell’impresa nate durante gli anni.
Sono differenti dal lavoratore subordinato ma funzionali all’inserimento della
prestazione nell’impresa. L’assoggettamento datoriale è attenuato.
● Le Co.co.co non attingono alle stesse tutele dei lavoratori subordinati. Per
evitare gli abusi da parte dei datori di lavoro, si ebbero i seguenti interventi:
1. 1996 creazione di una gestione da parte dell’INPS dove veniva versata la
contribuzione
2. Riforma Biagi Dlgs.276-2003
3. Riforma Fornero L.92/2012
4. Jobs Act Dlgs 81/2015
Dal 1 Gennaio 2016 alle co.co.co. si applica la disciplina dei contratti
subordinati ad eccezione di attività intellettuali, società sportive riconosciute
dal CONI etc.
3. LAVORO OCCASIONALE
● È stato introdotto per la prima volta con il Dlgs. 276/2003 e abrogato nel
2017.
● Si divideva in
- Libretto Famiglia
- Contratto di prestazione occasionale
● Limite Quantitativo: 5mila per ciascun prestatore e utilizzatore, 2.5mila
per prestazioni complessivamente rese da ciascun prestatore.
● Limite temporale: 280 ore in un anno civile
4. LAVORO A TEMPO DETERMINATO O A TERMINE
● Forma: scritta a pena d’inefficacia. Se manca si forma in tempo
indeterminato.
● Fino al 2014 il contratto doveva riferirsi sempre ad una causa, con il Jobs
Act il contratto fino a 12 mesi non necessitava di essa.
● Nel 2018 con il Decreto Dignità si prevede una giustificazione per questi
contrat