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Origini del diritto del lavoro

Nozioni introduttive al diritto del lavoro

Le origini del diritto del lavoro moderno si fanno comunemente risalire alla I e II industrializzazione: la privazione di competenze specifiche rende l’operaio delle grandi fabbriche sostituibile con un altro operaio => concorrenza al ribasso fra i lavoratori (le prime normative sono state pensate per regolare il lavoro in fabbrica).

Il Codice Civile del 1865 continuava a considerare il contratto di lavoro come una locazione dell’opera altrui, disciplinando il contratto di lavoro con il diritto comune dei contratti che erano sorti nel Medioevo affiancato da discipline speciali, come ad esempio lo jus mercatorum (diritto dei mercanti).

Fondamentali furono anche le esperienze della giurisprudenza dei collegi probivirali che avrebbero dovuto amministrare e conciliare le controversie che insorgevano nei rapporti di lavoro e che non trovavano una soddisfazione coerente per nessuna delle due parti nell’ambito della giustizia civile classica (decidevano i singoli casi concreti) elaborando nuovi istituti giurisprudenziali che permettevano una minima tutela dei lavoratori in fabbrica.

Con la Carta del Lavoro del 1926 e la legge 563/1926 che disciplina i rapporti di lavoro si:

  • Disincentiva il lavoro delle donne;
  • Vieta lo sciopero;

Con il Fascismo vi era l’ordinamento corporativo (dottrina economica, politica e giuridica): subordinava gli interessi dei lavoratori e degli imprenditori all’interesse supremo dello Stato, dove per ciascuna categoria di datori di lavoro e di lavoratori è riconosciuto un unico sindacato, come è riconosciuto un unico partito. Il Cod. civ. del 1942 inglobò anche il diritto del lavoro creato con i probiviri => il rapporto di lavoro acquisisce centralità che prima non aveva e riconosce il contratto di lavoro subordinato. Va detto, però, che la disciplina codicistica è integrata da leggi speciali.

Inoltre, per effetto dello spostamento di una gran massa di lavoratori dalla produzione manifatturiera in fabbrica all’erogazione di servizi, è accaduto che la tradizionale concezione del lavoro subordinato è venuta in crisi => necessità di protezioni anche per i nuovi modelli di lavoro autonomo. Queste forme di collaborazione hanno trovato una loro tutela nel D.Lgs. 276/2003 (Riforma Biagi), già previste dall’art. 35 della Costituzione.

La fuga dalla subordinazione (precedente e conseguente alla riforma Biagi) è stata spesso accompagnata da comportamenti che hanno mostrato la suscettibilità del sistema e patologie fraudolente che hanno necessitato l’intervento legislativo della riforma Fornero (92/2012) e poi dell’insieme dei provvedimenti Jobs Act.

Funzione

La funzione del diritto del lavoro è quella di riequilibrare le differenze e le disuguaglianze determinate dal sistema di produzione capitalistica e tutelare la parte debole (il lavoratore) che, non possedendo i mezzi di produzione, trae dal lavoro i mezzi necessari per vivere. Questo concetto di diritto del lavoro in chiave protezionistica oggi è in difficoltà anche per la competizione globale, con i paesi che non hanno questa tutela e pertanto promuovono lo sfruttamento con gara al ribasso del costo del personale, creando così disoccupazione.

Il nostro ordinamento deve tutelare il lavoro, ma anche consentire alle imprese di produrre occasioni di lavoro (art. 41 Cost.).

Fonti del diritto del lavoro

Fonti internazionali

Per effetto dell’art. 10 della Cost. sono fonti dirette le norme internazionali di origine consuetudinaria. Sono, invece, fonti indirette quelle di origine pattizia (trattati) in quanto devono essere ratificate dallo Stato per entrare a far parte dell’ordinamento italiano e sono relative a: ai diritti sindacali, all’uguaglianza fra lavoratori e lavoratrici, alla protezione della maternità, ecc.

A livello mondiale si ricorda l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) che vede partecipare i suoi organi costituenti accanto ai rappresentanti dei governi, delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, istituita nel 1919 con il Trattato di Versailles.

Vista la globalità dei mercati c’è bisogno di un’uniformità internazionale delle regole in materia di lavoro per sopravvivere alla concorrenza al ribasso dei paesi (soprattutto extra UE).

Il diritto europeo

Diversamente da quanto accade per le convenzioni internazionali che devono essere, di volta in volta, ratificate, l’Italia ha delegato all’Unione Europea competenze normative avendo accettato, così come consentito dall’art. 11 Costituzione, “limitazioni di sovranità”. Le norme interne devono essere compatibili con le norme comunitarie.

Atti vincolanti:
  • Le direttive sono atti vincolanti, con efficacia diretta (direttamente applicabili) nei confronti degli stati membri obbligandoli alla realizzazione degli obiettivi in esse previsti, ma con le forme e i mezzi rimessi alla loro discrezionalità. Esiste tutti gli anni una legge di recepimento per dare attuazione alle Direttive UE uscite nell’anno. Le Direttive hanno efficacia diretta verticale: contenuto chiaro, preciso, incondizionato che può essere fatto valere in giudizio quando la controparte è una pubblica autorità.
  • I regolamenti tendono ad uniformare le legislazioni nazionali (le decisioni invece contengono regole specifiche per risolvere casi di specie). Sono provvedimenti di portata generale, di efficacia vincolante per gli stati membri in tutti i loro elementi. Hanno efficacia diretta sia orizzontale (contenuto chiaro, preciso, incondizionato che può essere fatto valere in giudizio tra privati) che verticale.
  • Le decisioni sono atti obbligatori in tutti i loro elementi e sono rivolte a specifici destinatari che possono essere gli Stati membri o le persone fisiche o giuridiche. Hanno applicabilità diretta ed efficacia diretta verticale e orizzontale.
Atti non vincolanti:
  • La raccomandazione è una manifestazione di volontà con la quale l’istituzione che la emana chiede al destinatario, in maniera esortativa e non vincolante, di tenere la condotta raccomandata;
  • Il parere, è una manifestazione di giudizio emanato dalle Istituzioni in una determinata materia o nei confronti di determinati destinatari.

La Costituzione

La fonte costituzionale è la fonte più alta di diritto interno. La Costituzione ha dato importanza al lavoro che è considerato il fondamento della Repubblica (art. 1). Per la Costituzione il lavoro è lo strumento di emancipazione delle persone dallo stato di bisogno e garanzia di sviluppo e valorizzazione del lavoratore nel contesto sociale, considerandole non più sudditi ma cittadini. Dove regna la disoccupazione regna anche l’illegalità e mancano i diritti fondamentali. La costituzione non è annoverata tra le fonti del diritto nell'art. 1 preleggi codice civile perché antecedente la sua stesura.

Le leggi ordinarie e regionali

Le disposizioni inerenti la disciplina del lavoro dettate dal Codice civile del 1942 sono state modificate e integrate nel tempo dalle leggi speciali e dalle sentenze della Corte costituzionale (è l'organo deputato a dirimere eventuali contrasti con le norme interne). Poi sono venute normative più recenti che hanno introdotto degli elementi di flessibilità (Pacchetto Treu, Riforma Biagi, Riforma Fornero e Jobs Act), l’intenzione era quella di far coesistere le esigenze dei lavoratori con quelle dei datori di lavoro al fine di creare stabili livelli di occupazione; purtroppo non è stato così.

La disciplina legislativa del diritto del lavoro risente anche degli interventi normativi operati dalle singole Regioni nell’ambito delle specifiche competenze che, secondo l’art. 117 Cost., sono così ripartite:

  • Competenze esclusive dello stato: es. materia previdenziale;
  • Competenze concorrenti fra Stato e Regioni: es. tutela e sicurezza del lavoro;
  • Competenza delle Regioni nelle materie residuali: es. istruzione e formazione professionale.

Queste ripartizioni, però, hanno causato dei conflitti di competenze, ad es. l’apprendistato.

I regolamenti e la contrattazione collettiva

La contrattazione collettiva ha grande rilevanza: spesso è la legge stessa che si appoggia sulla contrattazione collettiva delegandole delle funzioni e legittimandola nella deroga di alcuni diritti o nell’introduzione della flessibilità.

I regolamenti sono emanati dal Governo tramite DPR, o dai Ministri con proprio decreto, o da altre autorità che hanno efficacia propria degli atti amm.vi, e spesso integrano o attuano disposizioni di legge.

Gli usi, l’equità e la giurisprudenza

  • Nel diritto del lavoro vengono poco presi in considerazione gli usi normativi, cioè quelli determinati dalla ripetizione costante di un determinato comportamento nei confronti di una generalità di destinatari nella convinzione di osservare una regola giuridicamente rilevante. Sono diffusi, invece, gli usi aziendali, ossia il ripetersi costante di comportamenti del datore di lavoro che integrano la disciplina del rapporto di lavoro.
  • Equità: esprime l’esigenza di adeguare le norme di legge al caso concreto e non astratto, allo scopo di attenuare, in alcuni casi, la severità del diritto positivo. La legge rinvia all’equità in mancanza di altre fonti di regolazione del caso concreto soprattutto come criterio al quale il giudice può far ricorso quando non sia possibile determinare l’oggetto dei diritti del lavoratore.
  • Giurisprudenza: la giurisprudenza non rientra tra le fonti di diritto, ma fornisce i principi di interpretazione del diritto quando le sentenze su casi simili hanno orientamento costante, ossia che ribadiscono nel tempo lo stesso principio il c.d. “diritto vivente”: in questo caso prevale sempre, nell’accertare l’esistenza di un diritto, l’orientamento dei giudici di legittimità rispetto all’orientamento presentato dai giudici di merito.

Principi costituzionali

Articoli Costituzione

Art. 1 – Lavoro come principio fondativo

Non è un articolo direttamente invocabile in giudizio, ma il lavoro è un principio fondativo del Paese: si esclude che la Repubblica si possa fondare su qualcosa di diverso dal lavoro (come ad es: privilegio, nobiltà ereditaria). Introduce, quindi, una concezione meritocratica (è cittadino anche colui che può permettersi di non lavorare).

Art. 2 – Principio personalistico, pluralistico e solidaristico

  • Principio personalistico: lo stato si impegna a rispettare i diritti fondamentali di ciascuna persona (alla vita, al nome, all’integrità fisica, all’onore).
  • Principio pluralistico: la Costituzione considera gli individui soggetti attivi in più relazioni (famiglia, scuola, lavoro, ecc.) e di conseguenza lo Stato si impegna a tutelarli.
  • Principio solidaristico: la Costituzione chiede ai singoli di non limitarsi a pretendere dallo Stato spazi di libertà individuale, ma di concorrere ciascuno alla realizzazione altrui e al miglioramento dell’intera collettività (es. la partecipazione al voto, la fedeltà alla Repubblica, il dovere di pagare le tasse).

Art. 3 – Uguaglianza e parità di condizioni

  • Uguaglianza formale: “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono tutti uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali”;
  • Uguaglianza sostanziale: lo stato deve rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l’uguaglianza impedendo ai cittadini lo sviluppo della propria persona.

Quindi si deve superare la parità formale per raggiungere l’uguaglianza sostanziale. Per dottrina compensativa si intende che la disciplina dettata dalla legge diventi un minimo che non può essere derogato in maniera peggiorativa per il lavoratore. Quindi si ha una protezione unilaterale nei confronti del lavoratore che, anche se accetterebbe delle condizioni di lavoro per lui peggiorative, queste comunque sarebbero nulle perché violerebbero l’inderogabilità protettiva.

Artt. 4 e 35 – Diritto al lavoro e sua tutela

“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto”. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e questa norma ha natura “programmatica”: individua un obiettivo che il legislatore deve perseguire. Il diritto al lavoro, però, non è giustiziabile in aula di tribunale, ossia il disoccupato non può andare dal giudice per chiedergli un lavoro o mantenere il lavoro che ha non può essere invocata in giudizio). “Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”.

Si parla di libertà di scelta della professione: tutto l’impianto costituzionale entra in crisi se manca il lavoro perché sarà lo stato di bisogno a dettare le scelte (“scacco dell’esperienza”). Inoltre, il lavoro è lo strumento con il quale si migliora il benessere collettivo, quindi ciascun lavoratore è chiamato a dare il meglio di ciò che dovrebbe saper fare in base alla sua qualifica e al tipo di professionalità acquisita con lo studio e l’esperienza.

L’art. 35 si connette con l’art. 4 poiché parla di cura ed elevazione professionale dei lavoratori e di tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni.

Art. 31 – La Repubblica agevola la famiglia e chi ha bisogno di protezione

Tutela soggetti particolarmente bisognosi di protezione, in particolare nel momento in cui devono entrare nel mondo del lavoro (apprendistato, promozione dell’occupazione giovanile, assegni familiari, tutela della maternità).

Art. 32 – La Repubblica tutela la salute

La tutela della salute ha rilievo nel diritto del lavoro, nell’ambito della sicurezza del lavoro, della malattia che interrompe e sospende il rapporto di lavoro. Questo è un diritto soggettivo definito “polivalente”, nel senso che è un diritto, non solo rivendicabile nei confronti dei pubblici poteri che devono garantire il Servizio Sanitario Nazionale, ma anche nei rapporti tra lavoratore e datore di lavoro che deve garantire misure di sicurezza. Quindi diritto dell’individuo, ma anche della collettività.

Art. 37 – La donna lavoratrice e i minori lavoratori

La donna lavoratrice deve avere gli stessi diritti e le stesse retribuzioni del lavoratore uomo e le condizioni lavorative devono permetterle di svolgere la funzione familiare, quindi anche uguaglianza sostanziale che assicura tutela speciale a madre e bambino (es. nullità del licenziamento in gravidanza). Per il minore la legge deve stabilire un minimo di età per il lavoro salariato (anche qui parità formale, ma uguaglianza sostanziale laddove si deve considerare il differenziale biometrico fra ragazzo e uomo).

Art. 51 – Previsione di parità di genere

Tutti i cittadini sia dell’uno e dell’altro sesso possono accedere ai pubblici uffici e alle cariche elettive, quindi uguaglianza formale, ma anche parità di condizioni da garantire per le donne qualora non ci fossero (uguaglianza sostanziale).

Art. 36 – Retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro

Il diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità di lavoro svolto è un “diritto soggettivo” e quindi giustiziabile, ossia posso andare dal giudice se ho un contratto con una retribuzione non proporzionata e non sufficiente.

Art. 38 – Assistenza inabili al lavoro e previdenza su malattia del lavoratore

  • Assistenza: “ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari, ha diritto al mantenimento”;
  • Previdenza sociale: chi lavora ha diritto che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle esigenze di vita nel caso di infortunio, malattia, invalidità, disoccupazione.

La previdenza è un servizio pubblico, pertanto impone al legislatore di organizzarlo affinché venga garantita con le caratteristiche di:

  • Universalità (tutti i lavoratori, nessuno escluso);
  • Obbligatorietà (obbligo contributivo per ogni cittadino attraverso il sostituto di imposta);
  • Inderogabilità (questi obblighi non possono essere derogati);
  • Lo scopo pubblico (la finalità che si dà il legislatore).

La previdenza è una protezione anche in assenza del rischio, modello impensabile per un’assicurazione privata. Da questo articolo derivano poi tutta una serie di istituti che hanno cercato di dare attuazione a questi principi. Per esempio: l’automaticità delle prestazioni, cioè avere la prestazione anche se non sono stati versati i contributi oppure versati in maniera difforme da quanto dovuto.

Art. 39 – Libertà di Organizzazione Sindacale (vd diritto sindacale pag. ...)

Art. 40 – Diritto di Sciopero (vd diritto sindacale pag. ...)

Art. 41 – Libertà di iniziativa economica privata

Com’è libera l’organizzazione sindacale, è libera l’iniziativa economica privata e le due libertà devono coesistere attraverso la negoziazione sindacale e il diritto di sciopero. Si può scegliere l’organizzazione e gli obbiettivi per realizzare l’iniziativa economica, ma non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà o alla dignità umana. Le scelte di politica imprenditoriale (trasferimento sede aziendale, vendita o acquisto un’azienda) sono insindacabili per il giudice, nel merito.

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher elisabcdegh di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica Unitelma Sapienza di Roma o del prof Maio Valerio.
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