Filosofia del diritto
Siamo all’inizio di una rivoluzione epocale che si basa su uno specifico tipo di tecnologia “ICT”, tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Il tecnodeterminismo è una dottrina che ritiene che la forza della tecnologia e della rivoluzione tecnologica siano tali per cui non esista una legge in grado di regolarla, possibili motivazioni: legge lenta rispetto alla rivoluzione o diritto inefficace nel mondo di internet, “infosfera”.
Il diritto come metatecnologia è la tecnologia sociale che regola lo sviluppo della ricerca tecnologica. Il diritto sta radicalmente cambiando.
Hegel sosteneva che la filosofia fosse il proprio tempo appreso con il pensiero.
Luciano Floridi ad Oxford studia una quarta rivoluzione, la rivoluzione epocale che segue le tre precedenti rivoluzioni:
- Copernico: 1) si tratta di una rivoluzione perché ha radicalmente cambiato il modo in cui vediamo noi stessi e il nostro mondo, non è più la terra ad essere ferma, ma tutto gira attorno al sole. L’uomo non è al centro dell’universo.
- Darwin: 2) la teoria dell’evoluzione ha cambiato il mondo poiché abbiamo capito che non siamo al centro della catena evolutiva.
- Freud: 3) l’uomo non è centrato su se stesso. Ci interessa Freud poiché ha portato agli attuali studi di neuroscienza.
- Alan Turing: 4) matematico del ’900, ha formalizzato il calcolatore universale, tutto quello che può essere calcolato e computabile è calcolabile da una sua macchina.
Ha dato il via all’odierna età dell’informazione, poiché ha per primo posto la prospettiva secondo cui ragionevolmente possiamo concepire tutto all’insegna di oggetti informazionali, es. DNA, codice di informazione.
Per la prima volta nella storia dell’umanità, le odierne società dipendono dall’informazione come risorsa vitale. Le nostre società smetterebbero di funzionare senza la propria tecnologia. L’uomo è un animale tecnologico da sempre. L’aspetto dell’uomo tecnologico non è una novità, si tratta di un aspetto di continuità:
- Esempio cinematografico: film “2001 Odissea nello spazio”, un ominide scopre che un osso può essere utilizzato come arma poiché l’ha utilizzato per uccidere un altro ominide.
Nel momento in cui l’ominide concepisce un dato naturale come un osso come un possibile strumento tecnologico quale arma vi è uno stacco in cui da milioni di anni fa in Africa si è trasportati nello spazio seguendo una navicella spaziale che va in viaggio verso un pianeta distante sulle onde della musica di un valzer.
Il nesso tra l’ominide e la navicella spaziale è dato dalla tecnologia, quello stacco cinematografico si può cogliere all’insegna dell’uomo tecnologico.
- Esempio di storia di filosofia: Repubblica di Platone. Egli pone la questione: “Perché viviamo insieme? Perché viviamo in società? Viviamo in società perché uno per uno, presi singolarmente, non saremmo in grado di sopravvivere, vi è la necessità di una divisione del lavoro, della specializzazione, del saper fare per poter sopravvivere all’ambiente.”
Nella polis di Platone la prima fase evolutiva è data dalla classe dei produttori, gente in grado di costruire le cose utilizzate nella quotidianità. Tutto questo porterà alla classe dei guerrieri e poi a quella dei governanti.
Dopo i produttori vengono i guerrieri poiché dopo la formazione delle prime polis una di esse sarà più povera e quindi ricorrerà all’invasione dell’altra per usufruire della sua ricchezza o, viceversa, la città più ricca sentirà la necessità di espandersi.
In ogni caso ci sarà un problema di difesa, di aggressione, nascerà quindi così la classe dei guerrieri. A questo punto però ci si chiederà “Chi ci difende da coloro che vorrebbero difenderci? Chi educa gli educatori?” È da questa necessità che nascerà la classe dei governanti, dei filosofi-re.
Secondo la migliore tradizione filosofica, Aristotele, suo allievo, criticherà il suo maestro poiché non ha distinto la sapienza dalla saggezza. Da Pericle, Socrate, può essere un ottimo politico senza aver studiato la scienza politica e si può essere ottimi studiosi di scienza politica senza saper governare, secondo Aristotele, quindi, le due cose non sono correlate.
Distinzione aristotelica: la teoretica è contrapposta alla pratica.
Il diritto viene concepito come pratica, poiché non si tratta di un sapere per il sapere, ma di un sapere per fare.
Poietica: si tratta dell’attività di produrre. L’aspetto tecnologico che nell’antichità non è mai stato rilevato allo stesso modo della teoretica o della pratica, è sempre stata sottovalutata, i businessmen erano infatti gli schiavi nella società romana.
Quarta rivoluzione e osservabili
Vogliamo esaminare la quarta rivoluzione tramite la prospettiva degli osservabili, che quindi permette di far emergere i lati salienti della rivoluzione.
Si devono immaginare le varie prospettive come degli interfacci, se si adotta la prospettiva degli osservabili si concepisce il diritto come una metatecnologia, cioè si assume il diritto come una specifica tecnologia sociale, che ha l’obiettivo di disciplinare la tecnologia stessa.
Gli osservabili hanno a che fare sia con i livelli di intervento sia con le modalità di intervento, coattiva o autoritativa.
Disciplina coattiva: Kelsen dà la definizione del diritto come tecnica di controllo sociale.
Il diritto serve quindi a tenere sotto controllo la società e il suo meccanismo sarebbe la minaccia di sanzioni. Tuttavia, il diritto è anche altro.
Disciplina autoritativa: ricorre alla soft law, raccomandazioni, opinioni, documenti, è diritto ma non si avvale della minaccia di sanzioni per funzionare.
Tesi del tecnodeterminismo: è vano, ingenuo, illusorio sperare che il diritto possa disciplinare la tecnologia, la rivoluzione tecnologica sarebbe quindi troppo forte.
Il tecnodeterminismo interessa il diritto per due sue tesi:
- Alcuni autori del tecnodeterminismo sostengono che è possibile scoprire le leggi secondo cui la stessa tecnologia evolve.
- Debolezza e lentezza del fenomeno giuridico.
Ray Kurzweil è un tecnodeterminista che, nel suo libro “La singolarità”, sostiene che per il 2045 avremo un’intelligenza artificiale che sorpasserà quella umana.
Si parla della lentezza del diritto tramite il paradosso di Zenone: se Achille, già paradossalmente, non è in grado di raggiungere la tartaruga, si pensi a quando la velocità di Achille, emblema del diritto, sia quella della tartaruga, emblema della tecnologia, e quella della tartaruga sia quella di Achille. Non vi è modo, secondo questa prospettiva, che il diritto possa mai raggiungere la lepre tecnologica.
Sussistono dei controesempi:
- Sentenze tecnologiche della Corte Suprema americana: a) nel 1984 ha ammesso a livello costituzionale la tecnologia del Betamax, che permetteva di saltare la pubblicità. b) Nel 2005 ha ammesso a livello costituzionale la tecnologia del peer to peer, che permette di scaricare materiale coperto da diritto di autore.
- WTO, organizzazione mondiale del commercio: affronta il problema dell’amianto.
Qualora giudici e organismi internazionali avessero deciso diversamente, la storia sarebbe stata differente. Il diritto ha quindi un ruolo, seppur entro determinati limiti, nel fenomeno tecnologico con la sua disciplina. Non bisogna quindi dimenticare il ruolo che la cultura svolge in questi casi, nonostante si debba tenere a mente la forte motivazione del tecnodeterminismo.
Cultura: essa incide sui processi tecnologici, es. Aztechi che conoscono la ruota ma non la utilizzano per costruire le piramidi.
Legge di Moore: “nocciolo di verità”, uno dei cofondatori di Intel, microprocessori, il quale circa 50 anni fa ha enunciato una profezia auto-avvera che si secondo cui ogni 18 mesi la potenza di calcolo di qualunque aggeggio ICT, macchine di Turing, raddoppia.
Ad un certo punto l’accelerazione diventa vertiginosa. Anche il più potente iPhone fra un anno e mezzo avrà soltanto la potenza della dell’iPhone successivo.
Il diritto certamente intende disciplinare i processi tecnologici, un esempio riguarda i droni civili: in Italia è stato emanato un regolamento dell’Enac, ente nazionale dell’aeronautica civile, a riguardo. Secondo l’Enac l’unico uso legittimo del drone sarebbe quello di tenerlo spento e in casa.
Vi sono 4 modi diversi di concepire l’impatto del diritto nella rivoluzione:
- Fenomeni di cognizione.
- Istituti giuridici.
- Tecniche.
- Istituzioni.
Il tempo ha cambiato radicalmente il diritto.
Fenomeni di cognizione
Fenomeni di cognizione: si parla di programmazione di ontologie giuridiche, sistemi esperti: si tratta di costruire macchine che processino e comprendano informazioni giuridiche.
L’impatto tecnologico ha drammaticamente cambiato il lavoro del praticante avvocato, attualmente, per esempio, si impiegano 0.6 secondi per trovare le sentenze, quando in passato esse erano solamente cartacee. Le sentenze dei giudici ora sono molto più lunghe.
Anche nel diritto quindi si stanno affiancando strumenti artificiali alla presenza umana.
Si negozia con dei software, es. Ebay.
Per quanto l’automazione informatica stia portando problematiche a livello lavorative, vengono eliminate delle professioni, i giuristi umani mantengono la loro posizione.
Il filosofo tedesco Leibniz è il padre fondatore di questa disciplina, egli nasce come filosofo del diritto prima che matematico e all’età di 18 anni il suo problema era di costruire un automa giuridico, un sistema esperto giuridico, es. quando gli Stati Uniti hanno invaso l’Iraq nel 2003 non avevano robot, quando lo hanno lasciato ne avevano 13000.
L’utilizzo di droni continua, ma nessun presidente ha mai chiesto al Parlamento l’autorizzazione militare poiché quando non sono coinvolte persone nessuno si preoccupa del problema.
Istituti giuridici
Istituti: in certi casi la rivoluzione tecnologica crea ciò che prima non c’era. Il primo sentore si ha poiché vige il divieto di analogia in diritto penale: i reati informatici sono comparsi nei primi anni ’90. Sono state quindi introdotte nuove leggi a riguardo. Quello che si annuncia è la generazione di robotic crimes: reati robotici.
Vecchi istituti sono stati travolti dalla rivoluzione e il caso più eclatante è il copyright, diritti d’autore, poiché la distinzione tra originale e copia non esiste più.
La possibilità di diffusione e reperimento di oggetti informazionali ha modificato il vecchio modello di business. Dopo i computer crimes i legislatori hanno creato gli accordi WIPO, organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, a livello mondiale e poi a livello nazionale il Digital Millenium Copyright Act del ’98 in America, seguito a una direttiva europea a riguardo.
Il diritto alla privacy non è sorto con la rivoluzione tecnologica, si può far risalire al 1890 con lo scritto “The right of privacy”, ma certamente un vecchio istituto viene trasfigurato con un nuovo modello. Copyright, 1709. Nasce quindi il “diritto alla protezione dei dati”.
Non soltanto la rivoluzione tecnologica sta cambiando il modo di operare nell’ambito giuridico, aspetto cognitivo, ma crea nuovi istituti e trasfigura quelli precedenti che ne fanno parte.
Tanto più andiamo avanti tanto più il diritto diventa questione di informazione.
La prossima rivoluzione che si annuncia è quella di soppiantare la figura del notaio e i catasti con la tecnologia della blockchain, il bitcoin è un’applicazione della blockchain, che sta cambiando la tecnica del diritto.
Tecniche e diritto
Kelsen: “se A allora B”, tecnica del diritto sulla società, il diritto si manifesta con le minacce.
Con questa formula si capiscono le scienze naturali e quelle giuridiche, l’obiettivo di Kelsen era di fare lo studio del diritto, un sapere oggettivo. Nell’ambito delle scienze naturali il rapporto tra A e B è causale secondo Kelsen, oggi si dice probabilistico, alla causa A probabilmente segue B come suo effetto. Nell’ambito del diritto il rapporto è di imputabilità, se si verifica la fattispecie A deve seguire B. Secondo Kelsen la minaccia dovrebbe essere un deterrente affinché tutti evitino di non rispettare le regole.
Questo modo tradizionale di pensare al diritto è sotto pressione, la formula “se A allora B” nel cyber spazio è spesso inefficace, come dimostra il copyright.
Per quanto riguarda il territorio di un regolamento giuridico si pone il problema della sua estensione nel mondo di internet. Se studiando storia del diritto insegnano che l’epoca della modernità subentra al medioevo e ha come specificità che il diritto sia territoriale, dopo 3 secoli, il territorio inizia ad essere seriamente messo in discussione.
Questo nuovo universo tecnologico, l’infosfera, diventa difficile stabilire i confini.
Vi sono i risvolti psicologici che la faccenda presenta, tecniche di anonimizzazione suggeriscono infatti a molti di fare online cose che non farebbero nella vita reale.
Online si seguono le norme sociali dell’ambiente in cui ci si trova, non quelle ufficiali del legislatore, esse spesso confliggono.
Negli anni ’90 il Parlamento americano ha esteso l’esclusiva a 70 anni, prima erano 50, dalla morte dell’autore nel pubblico dominio.
Design giuridico e fonti del diritto
Design giuridico: il legislatore ha pensato sin dagli anni ’90 di immettere le regole del diritto nella tecnologia stessa. Vi sono esempi predigitali di immissioni di regole nell’ambiente in cui viviamo, es. dossi stradali, la legge viene rispettata per costrizione.
Sempre più porzioni dell’ordinamento sono direttamente immesse nella tecnologia.
È il caso scoppiato nel febbraio 2016 tra le esigenze dell’FBI e i sistemi di crittografia con cui viene tutelata la nostra privacy.
Le fonti del diritto stanno radicalmente mutando, es. nel mondo che non c’è più esistevano due diritti, il codice civile italiano e il diritto internazionale, che nasce alla fine del ‘700, poiché giunge nell’ordinamento quello americano.
Oggi vi è anche il diritto transnazionale, che è un diritto oltre lo stato o addirittura senza lo stato.
Se la nostra è la società dell’informazione tutti gli indirizzi IP sono decisi da una società di diritto privato che ha sede in California, rispetto a questo problema gli Stati sovrani non hanno potere di veto.
Un’altra nuova fonte del diritto è Ebay, che ha un ordinamento che permette la risoluzione delle controversie all’interno di Ebay stesso e che è nato tramite il contributo dei propri utenti.
Beni informazionali e logica a somma 0
Viviamo nella società dell’informazione e i beni informazionali sembrano avere la caratteristica di non implicare una logica a somma 0, nell’era predigitale non è possibile che due persone abbiano lo stesso libro contemporaneamente, ma una volta che il libro è in rete il fatto che una persona abbia un libro non toglie nulla che un’altra persona ce l’abbia.
Vi è una questione di potere fortissima che nasce dalla distribuzione del potere stesso poiché i vecchi centri di potere non accettano la scomparsa della logica a somma 0.
In teoria il passaggio alla forma digitale permetterebbe un vantaggio per tutti.
Anche a concepire i nostri problemi come logica a somma 0 o logica vantaggiosa per tutti vi sono 4 problemi:
- L’intervento legislativo è funzionale alla logica del più forte, un esempio è quello della proprietà intellettuale, deriva dal realismo giuridico.
- Tradizione giusnaturalistica: la legislazione è a favore del più deboli.
- Politica legislativa tesa a far diventare forti i più deboli: diritto all’oblio, 14 maggio 2014, see in che misura ciascuno di noi abbia il diritto che le proprie informazioni vengano tolte dai motori di ricerca anche se non hanno arrecato nessun danno.
- Criterio di bilanciare, se possibile, i vari interessi in gioco.
Tecnologia e società
I. Tecnologia società. L’impatto della tecnologia oggi ha come conseguenza che le società non possono più essere concepite alla stregua delle società che si sono conformate in ragione delle tecnologie predigitali, basate su un punto di vista analogico e non digitale. Le società di oggi sono complesse grazie allo sviluppo tecnologico.
La complessità, termine tecnico, è il risultato tecnologico, la complessità è una proprietà emergente delle nostre società attuali, ci sono un insieme di fattori che cooperano per produrre un determinato risultato. Questo risultato, ossia la complessità, non è conoscibile soltanto tramite i fattori singoli, poiché anche l’interazione fra i vari fattori porta alla formazione di un determinato risultato.
La complessità emerge dall’interazione dei vari fattori. Le società complesse problemi Governance.
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