Il Parlamento
Camera dei deputati e Senato della Repubblica
Camera dei deputati
Senato della Repubblica
Ragioni storiche del nostro bicameralismo
La sinistra avrebbe preferito il sistema monocamerale: il Partito Comunista aveva il mito della sovranità indivisibile, più un motivo politico perché era convinto di vincere le elezioni, impronta marxista: una seconda Camera avrebbe frenato il loro programma di riforme.
La destra (DC = Partito Popolare) era favorevole al bicameralismo: calcolo opposto, pensavano di perdere le elezioni ma, con due Camere, se in una riuscivano a fare un forte blocco di opposizione potevano farsi valere di più.
Il bicameralismo comporta controllo reciproco e maggiore ponderazione nell’approvazione delle leggi.
Modelli considerati
- La seconda Camera regionale: Camera in cui trovavano spazio membri designati dalle Regioni, scartata perché le Regioni non esistevano ancora, create dalla Costituzione.
- Una seconda Camera non direttamente rappresentativa ma rappresentativa delle categorie economico-produttive, cioè sindacati e associazioni imprenditoriali, scartata perché ricordava troppo la Camera dei fasci e delle corporazioni.
- Seconda Camera a sua volta elettiva, direttamente rappresentativa del corpo elettorale, da determinare.
Nel nostro ordinamento la scelta di una seconda Camera risponde a ragioni di bilanciamento dei poteri.
Caratteristiche del nostro bicameralismo
Perfetto: le due Camere esercitano le medesime funzioni ed entrambe sono elettive, art. 70 Cost.
Funzione legislativa, ma procedimento lungo.
Rapporto di fiducia: entrambe intrattengono il rapporto di fiducia con il Governo.
È un modello recessivo perché lo troviamo solo in Italia e Romania.
È frequente il bicameralismo imperfetto, dove la seconda Camera, quella regionale, non è direttamente rappresentativa del corpo elettorale, non politica, Germania e Spagna: esercita solo in alcuni casi la funzione legislativa, per leggi regionali.
Il rapporto di fiducia lo intrattiene solo la prima Camera.
Paritario: sono poste su una posizione di parità, nessuna prevale sull’altra.
Indifferenziato: fra le due Camere non esistono differenze: uguale rappresentatività, funzioni, prerogative dei componenti, durata, cinque anni la Legislatura; prima il Senato aveva sei anni.
Differenze
- Composizione numerica: 400 Camera, 200 Senato.
- Elettorato passivo, cioè diritto di essere eletto: deputato 25 anni, senatore 40 anni; elettorato attivo, cioè diritto di votare, uguale, entrambe 18 anni.
- Divergono le leggi elettorali: art. 57, il Senato è eletto su base regionale, circoscrizioni e collegi, riparto voti su base regionale, fattori che hanno determinato formazioni di maggioranze diverse tra le due Camere.
- Elettorato attivo: differenza superata. Fino all’anno scorso il diritto di voto della Camera era per 18 anni ma per il Senato 25 anni. La conseguenza era una minore rappresentatività al Senato.
Membri non elettivi del Senato
Al Senato ci sono membri non elettivi:
- Senatori di diritto: ex PdR, carica vitalizia, salvo rinuncia. Potrebbe volersi candidare alle elezioni politiche, che è un suo diritto fondamentale.
- Senatori a vita: di nomina presidenziale, “coloro che hanno illustrato la patria”; numero di senatori a vita 5.
Norme a tutela del parlamentare
Norme costituzionali a tutela del libero esercizio delle funzioni del parlamentare.
Norme finalizzate a garantire che l’elezione dei parlamentari non sia condizionata da fattori esterni rispetto alla scelta del candidato più idoneo per svolgere quel compito e che, una volta eletto, possa esercitare il suo compito senza condizionamenti da fattori esterni.
Le Camere
Hanno durata di 5 anni.
Art. 60 e 61 Cost.
- Elezioni delle nuove Camere entro 70 gg dalla fine delle precedenti.
- Prima riunione delle Camere neoelette entro 20 gg dalle elezioni.
Differenza tra proroga e prorogatio
Proroga: spostare in avanti la durata della legislatura, si sposta in avanti il termine. Solo in caso di dichiarazione di stato di guerra, in modo che non ci sia un vuoto di potere, con legge.
Prorogatio, istituto naturale: le Camere scadute continuano ad esercitare la loro funzione fino all’entrata delle nuove Camere, termine massimo di 70 gg tra la fine e la prima riunione. La ratio è di garantire la continuità costituzionale, vale anche per il Governo.
Operano a poteri ridotti.
- Non possono riunirsi per approvare leggi.
- Serve per situazioni in cui è necessaria la presenza delle Camere, quando vi siano atti costituzionalmente necessari, ad esempio approvazione del bilancio; con i decreti-legge in sede di conversione, se le Camere sono sciolte vengono convocate entro 5 gg.
Organizzazione interna delle Camere
Costituzione poco, gran parte nei regolamenti parlamentari: strumenti di autoorganizzazione, riserva.
La capacità di autoorganizzazione è garanzia necessaria di autonomia e indipendenza del Parlamento.
È la Costituzione che prevede i regolamenti parlamentari, stabilendone una riserva di competenza.
Art. 64: principio che ogni Camera deve avere un proprio regolamento, approvato a maggioranza assoluta.
Art. 72: riserva di competenza dei regolamenti, perché sono una delle espressioni più importanti dell’autonomia delle Camere.
I regolamenti parlamentari:
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Riassunto esame Diritto pubblico, Prof. Mancini Marco, libro consigliato Diritto Costituzionale, Andrea Pisaneschi
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