DIRITTO E LEGISLAZIONE DEI BENI CULTURALI - CAP. I
+ DAL “PATRIMONIO STORICO ARTISTICO” AI BENI
CULTURALI - CAP II
Il Codice dei BBCC e del Paesaggio – d.lgs. 22 gennaio 2004 n.42 = negli anni è
stato più volte modificato. Il Codice disciplina in parti separate:
- I BBCC
- Il Paesaggio
La materia è trattata ANCHE nella nostra Costituzione (Art. 9) entrata in
“La Repubblica TUTELA il paesaggio e le
vigore nel 1948, e dichiara che:
cose di interesse artistico-storico”.
BBCC e Paesaggio possiedono elementi comuni, MA settori oggettivamente
DIVERSI. Allora perché sono messi insieme in un testo unico?
Perché ENTRAMBI formano il nostro PATRIMONIO CULTURALE della Repubblica e
sono accomunati dall’essere il prodotto di attività umane + forze della Natura,
C’è UNA INTERAZIONE UOMO –NATURA, ad es.:
- in Toscana i VIGNETI = sia il risultato dell’uomo che della Natura;
- a Venezia, i PONTI = prodotti dall’uomo, collegano le isole realizzate
dalla Natura.
Entrambi (BBCC e Paesaggio) entrano in relazione col mondo del Diritto, perché nei
secoli le Istituzioni di ogni tempo e i pubblici poteri si sono SEMPRE OCCUPATI
DI BBCC (Impero romano, i Comuni medievali, le Signorie fino ad arrivare allo Stato
unitario…).
BBCC e Paesaggio hanno nel Codice una DISCIPLINA GIURIDICA distinta
(anche se con alcune intersezioni) abbiamo allora il:
- Diritto dei BBCC
- Diritto del Paesaggio
Noi trattiamo il primo.
Tuttavia nel tempo si è EVOLUTA la concezione di BBCC e si sono evolute le regole
che la disciplinano. LA NOZIONE STESSA DI BENE CULTURALE E’ CAMBIATA NEL
“beni storici artistici” BBCC,
TEMPO, passando da a ed è cambiata la MATERIA
STESSA, la “cosa” stessa OGGI MOLTE PIU’ COSE e MOLTI PIU’ TIPI DI COSE sono
BBCC. OGGI I VIGNETI DEL PROSECCO in Veneto = entrati a far parte dei BENI
UNESCO 60 anni fa ciò non sarebbe stato concepibile, perché c’era una diversa
concezione dei beni.
Perché il Diritto si occupa di BBCC e quale ramo del Diritto?
Perché nella società, come successe per altri campi (ad esempio per l’istituto
del matrimonio, della famiglia), ci si rese conto che si trattava di ISTITUTI
IMPORTANTI che richiedevano una disciplina giuridica.
Il DIRITTO DEI BBCC è un “RAMO” del Diritto Amministrativo , che utilizza gli
istituti del Diritto Amministrato , e comprende:
- L’insieme delle REGOLE che riguardano il settore ( la loro
REGOLAMENTAZIONE, contenuta nel Codice dei BBCC);
- Le STRUTTURE AMMINISTRATIVE e le ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE
incaricate di far rispettare le regole; Giudici competenti che giudicano
controversie (TAR – Consiglio di Stato). 1
EVOLVENDO la concezione dei BBCC, così le REGOLE anche si sono evolute
EVOLUZIONE del rapporto fra Diritto e BBCC Vicenda DINAMICA.
Nella Roma delle origini la CASA DI ROMOLO su Foro, più volte ricostruita anche
nei tempi successivi della Repubblica e dell’Impero AVEVA FUNZIONE
IDENTITARIA che celebrava il mito di Roma.
Alla componente religiosa (gli edifici religiosi), di memoria identitaria (i
“monere”
monumenta da = ricordare), si aggiunse la componente estetica e
ornamentale per la città, che si voleva bella e ordinata.
Nella Roma Repubblicana (e anche dopo) esplose il culto del bello,
magnificamente rappresentato dall’arte greca gruppi scultorei, pitture, mosaici
furono strappati alla Grecia e posti ad ornamento delle case dei patrizi, ma anche
dell’Urbe che si voleva bella e ordinata FUNZIONE ESTETICA.
Beni considerati di rilevanza pubblica e perciò protetti.
Pian piano la concezione dei BBCC cambia e con essa cambia la loro
DISCIPLINA, disciplina che ha sempre avuto alla base una cosa: LA LORO
TUTELA. Disciplina che è cambiata nel tempo. Dagli editti di qualche cardinale
del ‘500 che vietava l’esportazione di beni…fino ai più moderni sistemi di
fruizione dei beni culturali.
La prima LEGGE dedicata ai BBCC risale al 1909 e riguardava la tutela delle cose
d’arte.
La prima DISCIPLINA del Paesaggio detta “legge CROCE” (da B. Croce = Ministro
della Pubblica Istruzione, storico e filosofo) risale al 1922.
Le prime LEGGI ORGANICHE quando era Ministro BOTTAI, organico al Regime
Fascista risalgono al 1939 e sono tutt’oggi LA BASE DELLA MODERNA DISCIPLINA
AMMINISTRATIVA dei BBCC e del Paesaggio. Esse tutelano:
- le cose di interesse storico-artistico Legge n. 1089 del ‘39;
- le BELLEZZE NATURALI (oggi = il Paesaggio) Legge n. 1497 del ‘39.
BBCC e Paesaggio hanno avuto una evoluzione parallela e doppia, sia per
quanto riguarda la CONCEZIONE stessa, e lo stesso NOME. Si passa da cose d’arte
e di interesse storico artistico a BENI CULTURALI/ da bellezze naturali a
PAESAGGIO.
LEGGE BOTTAI 1089 del ‘39 - sulle cose di interesse storico-artistico , si basa
su 4 PILASTRI fondamentali:
1) Qual è l’OGGETTO della tutela ( cose materiali – oggi anche IMMATERIALI
definite tali dall’UNESCO - che possono essere mobili o immobili, di proprietà
pubblica o privata, soggetti a un DOPPIO REGIME: quello della proprietà
disciplinato dal Codice Civile e quello del Diritto Amministrativo specifico
dei BBCC e riguarda la tutela si posso arrecare danni al bene culturale, né
non
spostarlo esportarlo venderlo senza comunicarlo e avere l’autorizzazione);
2) L’ AMMINISTRAZIONE dedicata (all’epoca di Bottai= il Ministero della Pubblica
Istruzione, oggi il Ministero della CULTURA con il supporto – poi vedremo
come - anche di privati);
3) Le DIVERSE TIPOLOGIE DI COSE da tutelare PER CATEGORIE generali: beni
storici, artistici, architettonici, archeologici o etnoantropologici, beni singoli o
complessi di beni; 2
4) Il RICONOSCIMENTO/ACCERTAMENTO dell’oggetto (quale BENE CULTURALE) = è
necessaria infatti la verifica/un accertamento valutazioni vengono
queste
dall’Amministrazione Pubblica questo è il punto più delicato attraverso
una PROCEDURA MINISTERIALE che si conclude con la DICHIARAZIONE DI
INTERESSE PUBBLICO c.d. “VINCOLO”, dunque si attribuisce un VALORE
UTILITAS
CULTURALE alla cosa specifica, che diviene UN BENE CHE HA UNA di
interesse generale (Gazzetta ufficiale) => un bene culturale DEVE ESSERE
QUALIFICATO GIURIDICAMENTE COME TALE e autorizzato dalla
Amministrazione di tutela.
Dalla legge del 1939 al Codice del 2004 ( = Codice dei BBCC e del Paesaggio – d.lgs.
22 gennaio 2004 n.42.) sono passati 65 anni => sono avvenuti profondi
mutamenti! è AMPLIATO IL CONCETTO STESSO DI CULTURA: Cultura =
SI
quale COMPLESSO di conoscenze caratterizzanti la CIVILTA’ stessa di una
comunità e TESTIMONIANZA della sua MEMORIA STORICA IDENTITARIA
sono beni appartenenti al patrimonio culturale tutti quei beni che sono
TESTIMONIANZA SIGNIFICATIVA di una CIVILTA’ (= beni archeologici, storici, artistici,
librari, ma anche ALTRI BENI = la musica, quale bene immateriale, la cui esecuzione è
soggetta a un regime giuridico particolare diritti d’autore). Sono BBCC quelli che
i
costituiscono TESTIMONIANZA MATERIALE avente VALORE DI CIVILTA’ I BBCC
sono una parte importante della cultura.
Tra le due leggi (1939 e 2004) esistono:
- FATTORI DI CONTINUITA’ 2 FATTORI
- FATTORI DI DISCONTINUITA’/INNOVAZIONE 6 FATTORI
Continuità: 2 fattori importanti:
1) I BBCC sono sottoposti a un PARTICOLARE REGIME GIURIDICO del Diritto
Amministrativo;
2) La NATURA GIURIDICA del POTERE AMMINISTRATIVO nella TUTELA E
GESTIONE dei beni VINCOLATI ciò perché l’amministrazione è chiamata a
valutare caso per caso. L’amministrazione è anche chiamata a valutare la
compatibilità di un progetto di restauro (valutazione tecnico – culturale).
Discontinuità: 6 fattori:
1° FATTORE DI DISCONTINUITA’ = l’evoluzione delle CONCEZIONI del
patrimonio culturale. L’OGGETTO stesso passa da essere “cosa di interesse artistico
e storico” (Bottai 1089 del 1939) o “patrimonio storico-artistico della Nazione” (art.9
della Costituzione, 1947) a BENE CULTURALE. una visione ESTETICA a una
da
visione CULTURALE più ampia quale testimonianza materiale di civiltà;
2° FATTORE DI DISCONTINUITA’ o meglio di INNOVAZIONE: VALORIZZAZIONE =
la
parola aggiunta, che non è “mercificazione” come per alcuni, ma FUNZIONE
DOVEROSA per le amministrazioni competenti. L’aggiunta della VALORIZZAZIONE
alla tutela ne aumenta la fruizione ( fra tutela e valorizzazione non c’è
contrapposizione);
3° FATTORE DI DISCONTINUITA’ I CAMBIAMENTI del contesto ISTITUZIONALE, la
RILEVANZA e il PLURALISMO ISTITUZIONALE forte, che ha dato un diverso
assetto soprattutto per quanto riguarda REGIONI e COMUNI, dalla legge Bottai del
1939, il sistema è diventato molto articolato, innanzitutto per quanto riguarda gli 3
atti normativi che disciplinano la materia. Si passa da “REPUBBLICA” a: STATO,
REGIONI, PROVINCE AUTONOME, ENTI LOCALI. Oltre all’art. 9 della
Costituzione (che rientra nei PRINCIPI FONDAMENTALI) Art 117:
- comma 2 sulla TUTELA dei BBCCaffida il POTERE LEGISLATIVO
ESCLUSIVO allo STATO;
- comma 3 sulla VALORIZZAZIONE dei BBCC il POTERE
affida
LEGISLATIVO CONCORRENTE sia allo STATO CHE ALLE REGIONI, ENTI
LOCALI LE ISTITUZIONI SONO CHIAMATE A COLLABORARE perché si
TUTTE
tratta di COSE DI INTERESSE PUBBLICO (la loro organizzazione è di interesse
generale della collettività).
4° FATTORE DI DISCONTINUITA’ FATTORE DI INNOVAZIONE che riguarda
l’ORGANIZZAZIONE e LE ATTIVITA’ delle AMMINISTRAZIONI incaricate di
CATALOGARE, TUTELARE, GESTIRE e VALORIZZARE i beni culturali
INNOVAZIONI LEGISLATIVE NAZIONALI;
5° / 6° FATTORE DI DISCONTINUITA’ l’affermazione “sulla scena” dell’ECONOMIA
DEI BBCC, a cui si aggiunge la collaborazione dei PRIVATI e del “terzo settore”
( soggetti che svolgono attività di interesse sociale senza scopi di lucro) DELLA
VALLE versò molti milioni di euro per il restauro del COLOSSEO (un esempio di
valorizzazione, caso di studio della tendenza che ha visto la partecipazione dei
PRIVATI alla tutela e alla conservazione vantaggi pubblicitari, ma giovamento
anche per il Colosseo, restaurato e reso fruibile ancora di più alla comunità);
della cultura = importanza la mano dei PRIVATI. Mancano i fondi allo
Economia
Stato per occuparsi degli infiniti BBCC nel nostro paese. Vantaggi fiscali in
cambio (per ora solo parziali).
Nelle mani dei privati talvolta anche la GESTIONE es. LA FONDAZIONE CINI,
a Venezia, nata da un lascito di un nobile veneziano vissuto nella prima metà del ‘900
gestisce l’isola di San Giorgio i beni (isola con giardini, teatri e conventi) sono
di proprietà dello Stato ( =>le decisioni restano ai pubblici poteri) ma sono in
concessione alla fondazione perché li restauri e li VALORIZZI = polo di attrazione
culturale con convegni e incontri internazionali. 4
DEFINIZIONI E REGIMI GIURIDICI DEI BB.CC. - CAP III -
Struttura e principi del Codice dei beni culturali e del Paesaggio.
CARATTERI STRUTTURALI dei Beni Culturali SONO 3:
1) STORICITA’;
2) STRETTA CONNESSIONE CON I PUBBLICI POTERI (che si sono sempre
occupati di questi beni);
3) Il fatto che la LORO DISCIPLINA GIURIDICA (di settore) è una disciplina che
appartiene al DIRITTO AMMINISTRATIVO e si sovrappone a quella
GENERALE DEL CODICE CIVILE.
QUESTI TRE ELEMENTI SONO LE LINEE GUIDA NELL’ANALISI DEL
COMPLESSO DI NORME CONTENUTO NEL CODICE.
Il Codice dei BBCC e del Paesaggio – d.lgs. n.42 del 2004 ha NATURA
FORMALE di decreto legislativo DELEGATO ha la delega del Parlamento
perché materia delicata, tecnica e complicata, ed è diviso in 5 PARTI noi
trattiamo le parti 1,2,4.
PARTE 1 Disposizioni generali e norme comuni ai BBCC e al
Paesaggio;
PARTE 2 Dedicata ai BBCC;
PARTE 3 Paesaggio;
PARTE 4 Disciplina le sanzioni amministrative e penali per violazioni
alle norme;
PARTE 5 Disposizioni transitorie e abrogazioni.
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L’ART. 1 del Codice ENUNCIA quelli che sono i PRINCIPI della disciplina
che sono 6: di cui 3 sono gli aspetti di particolare interesse:
1. La funzione IDENTITARIA dei BBCC ( casa di Romolo che manteneva vivo il
MITO DI ROMA);
2. La COMPATIBILITA ’ tra TUTELA, CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE;
3. Il DOVERE dei proprietari pubblici dei BBCC di ASSICURARE LA
CONSERVAZIONE E LA FRUIZIONE PUBBLICA; l’OBBLIGO dei proprietari
privati (anche enti ecclesiastici) di ASSICURARNE LA CONSERVAZIONE E
IL NON DETERIORAMENTO: In entrambi i casi la disposizione contiene UN
COMANDO a comportamenti attivi finalizzati alla conservazione => Un
proprietario, pubblico o privato è soggetto a scelte legislative e a decisioni
amministrative subordinate all’amministrazione di tutela; ha l’obbligo di
assicurare la tutela del bene.
I) Il richiamo all’art. 9 e all’art. 117 della Costituzione;
II) L’affermazione che la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale
preservano la MEMORIA della comunità nazionale e promuovono lo
sviluppo della cultura.
III) Il necessario CONCORSO di Stato, regioni, città metropolitane,
province e comuni nella conservazione, valorizzazione e promozione.
IV) Il DOVERE di assicurare la conservazione e la pubblica fruizione del
patrimonio culturale.
V) L’OBBLIGO dei privati proprietari che hanno BBCC (compresi enti
ecclesiastici) di garantirne la conservazione.
VI) Le attività di conservazione, fruizione e valorizzazione devono essere
svolte IN FUNZIONE DELLA TUTELA.
SCOPO PRINCIPALE DI TUTTI I PRINCIPI = LA TUTELA = MA I DIVERSI BENI
SONO DISCIPLINATI DA DIVERSI MECCANISMI.
Esistono diverse “specie” di BBCC nel Codice => GRANDE PLURALITA’,
grande varietà. Articolazione dei beni = non semplice, perché il Codice ha
subito “diverse mani di vernice” sul testo base del 2004 furono aggiunte cose
nel 2006, 2008.
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SUDDIVIDIAMO I BENI IN “3 DIVERSI CANESTRI/GRUPPI” (+ un “canestrino”):
I BBCC del 1° “canestro”: = le COSE qualificate BENI CULTURALI per legge, in
relazione alla loro appartenenza, di cui ne sono proprietari soggetti pubblici o
privati (che svolgono attività di interesse pubblico senza scopo di lucro
Associazioni di tutela come Italia Nostra o il FAI, fondazioni culturali… sono
questi enti privati riconosciuti, con personalità giuridica di interesse pubblico anche
ENTI ECCLESIASTICI = la VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO di MILANO, ente
privato ecclesiastico che svolge una funzione di interesse pubblico e utilità sociale
= promozione della tutela e valorizzazione dei BBCC.
Che tipo di beni sono? Beni che “presentano interesse artistico,
storico, archeologico o etnoantropologico” = Qualificati come BENI
CULTURALI dalla legge– EX LEGE– in virtù della loro appartenenza. Ed
essendo BBCC A TITOLO ORIGINARIO HANNO L’ATTRIBUZIONE della
QUALIFICA DI BBCC OPE LEGIS (per forza di legge) 6
Nel caso di beni culturali etnoantropologici da quando entrano in
possesso dei proprietari, devono essere INVENTARIATI e va chiesta
all’Amministrazione di tutela di VERIFICARNE, l’effettiva RILEVANZA
CULTURALE c’è una verifica. Se esito positivo: i beni passano da un
REGIME DI TUTELA PROVVISORIO a quello di TUTELA PERMANENTE.
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I BBCC del 2° “canestro” sono qualificati BBCC direttamente dalla legge
COMPLESSI DI BENI MOBILI (per il codice civile: UNIVERSALITA’ DI BENI) di un
unico proprietario, che hanno una DESTINAZIONE UNITARIA:
- Le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie ed altri luoghi espositivi;
- Documenti negli archivi;
- Le raccolte di libri delle biblioteche.
Sono BENI destinati a comporre UN INSIEME DI BENI IN UN DATO
LUOGO i quadri di quel museo, i libri di quella biblioteca, oppure gli atti di
quell’archivio storico e hanno una valenza culturale: storico-artistica,
archivistica o bibliotecaria ma bisogna comunque riscontrare che essi
costituiscano PROPRIO una raccolta di BENI ARTISTICI, un archivio, una
biblioteca, un museo nel loro INSIEME Anche qui c’è una procedura =>
Il MIBAC verifica.
Nel caso di reperti ARCHEOLOGICI L’AMMINISTRAZIONE ha un compito
RICOGNITIVO => la Soprintendenza deve VERIFICARE se essi siano o meno
significativi sotto il profilo archeologico OPERAZIONE DI ACCERTAMENTO
TECNICO, che in caso positivo si conclude con il RICONOSCIMENTO dell’appartenenza
dei reperti al “genere” dei beni archeologici.
Nel caso di una RACCOLTA LIBRARIA PRIVATA è UN PROVVEDIMENTO
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Riassunto di diritto bancario, prof Passalacqua, libro consigliato La regolazione pubblica delle banche, Amorosino
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Riassunto esame Legislazione dei beni culturali, Prof. Gaffuri Federico, libro consigliato Diritto dei beni cultura…
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- Risolvere un problema di matematica
- Riassumere un testo
- Tradurre una frase
- E molto altro ancora...
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