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Diritto commerciale

L’imprenditore

Chi è l’imprenditore?

Art. 2082 c.c. “È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi”.

L’impresa è un’attività (insieme di atti) con lo scopo di produzione o scambio di beni e servizi.

È caratterizzata da:

  • Specifico scopo (produzione o scambio di beni o servizi).
  • Specifiche modalità di svolgimento (organizzazione, economicità e professionalità).

Esistono diversi tipi di imprese e di imprenditori secondo diversi criteri classificatori:

  • Oggetto:
    • Imprenditore agricolo art. 2135 c.c.
    • Imprenditore commerciale art. 2195 c.c.
  • Dimensione dell’impresa:
    • Piccolo imprenditore art. 2083 c.c.
    • Imprenditore non-piccolo (tutto il resto) [medio-grande].
  • Natura dell’oggetto che esercita l’impresa:
    • Impresa individuale.
    • Impresa societaria.
    • Pubblica.

Statuto è il documento redatto dai soci che regola il funzionamento dell’impresa.

“Statuto generale dell’imprenditore” -> disciplina alla quale sono assoggettati tutti gli imprenditori:

  • Disciplina dell’azienda art. 2555-2562 c.c.
  • Disciplina dei segni distintivi art. 2563-2574 c.c.
  • Disciplina della concorrenza e dei consorzi art. 2595-2620 c.c.
  • Disciplina a tutela della concorrenza e del mercato introdotta con la legge 287/1990.

L’imprenditore commerciale non piccolo è assoggettato a un’ulteriore disciplina, oltre a quella generale.

“Statuto tipico dell’imprenditore commerciale” applicabile solo agli imprenditori commerciali non piccoli.

Rientrano in questa disciplina:

1

  • Iscrizione al Registro delle Imprese art. 2188-2202 c.c. con effetti di pubblicità legale.
  • Disciplina della rappresentanza commerciale art. 2203-2213 c.c.
  • Scritture contabili art. 2214-2220 c.c.
  • Fallimento e altre procedure concorsuali disciplinate dalla legge fallimentare.
  • Amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi.

Poche sono le disposizioni applicabili solo all’imprenditore agricolo e al piccolo imprenditore (es. quest’ultimo è sottratto alla disciplina del diritto commerciale, non fallisce anche se esercita attività commerciale).

Art. 2082 c.c. “È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi”.

L’impresa è attività -> serie coordinata di atti.

È caratterizzata da:

  • Specifico scopo (produzione e scambio di beni o servizi).
  • Specifiche modalità di svolgimento (organizzazione, economicità e professionalità).

Finalità dell’impresa

È finalizzata alla produzione o allo scambio di beni e servizi, la cui natura è irrilevante al pari tipo di bisogno che essi sono destinati a soddisfare.

  • Attività di godimento e impresa -> l’attività di mero godimento non è impresa, a meno che questa sia affiancata alla produzione di beni e servizi.

Anche le attività di compravendita di strumenti finanziari con lo scopo di investimento o di speculazione danno vita a attività d’impresa.

  • Impresa illecita -> la qualità di imprenditore deve essere riconosciuta anche quando l’attività svolta è illecita (contraria alle norme imperative).

Da un comportamento illecito non possono mai derivare effetti favorevoli per il suo autore -> non si applicano le norme che tutelano l’imprenditore nei confronti di terzi (es. disciplina della concorrenza), si applicano tutte le norme a suo sfavore.

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Requisiti dell’imprenditore e dell’attività d’impresa

Requisito 1 -> organizzazione

L’attività di impresa comporta l’impiego coordinato di fattori produttivi (capitale e lavoro proprio e/o altrui).

La qualità di imprenditore non può essere negata (per difetto del requisito di organizzazione):

  • Sia quando l’attività è esercitata senza l’ausilio di collaboratori autonomi o subordinati.
  • Sia quando il coordinamento degli altri fattori produttivi (capitale e lavoro proprio) non si concretizza nella creazione di un complesso aziendale materialmente percepibile (tipico ma non essenziale).

N.B. un minimo di etero-organizzazione è essenziale altrimenti si tratta di “lavoro autonomo non imprenditoriale”.

“Azienda” è il complesso di beni organizzate dall’imprenditore (art. 2555 c.c.).

Requisito 2 -> economicità

L’impresa è un’“attività economica”.

Metodo economico -> tendenzialmente alla copertura dei costi con i ricavi ed assicurino l’autosufficienza economica.

Es. non è imprenditore chi produce beni o servizi venduti o erogati gratuitamente o a “prezzo politico” (es. mensa poveri).

Requisito 3 -> lucro

È tipico ma non essenziale, l’assenza di scopo di lucro non osta all’inquadramento dell’attività d’impresa come attività imprenditoriale come, per esempio, quello dell’impresa pubblica o mutualistica o quella sociale (per interessi o scopi generali).

-> “Lucro oggettivo” conseguire l’eccedenza dei ricavi rispetto ai costi.

-> “Lucro soggettivo” al fine di trarne un guadagno o profitto personale.

L’impresa deve svolgersi secondo modalità oggettivamente lucrative (per massimizzare i ricavi).

In sunto è sufficiente che l’attività sia svolta con metodo economico (pareggio dei costi con i ricavi) e non è necessario il metodo lucrativo (realizzazione di ricavi eccedenti i costi) [es. l’impresa di cui si parla può essere sia pubblica che privata, la prima è tenuta a operare secondo i criteri dell’economicità né di regola a realizzare profitto).

Es. “Impresa pubblica” -> criteri di economicità.

“Impresa mutualistica” -> scopo mutualistico.

“Impresa sociale” -> qualità assumibile da tutti gli enti privati che esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”.

Requisito 4 -> professionalità

Intesa come abitualità e non occasionalità.

  • Attività stagionali -> deve essere esercitata secondo una determinata e abituale cadenza tipica di quel tipo di attività.
  • Unico affare -> è impresa quando compie un unico affare che mediante il compimento di operazioni molteplici e l’utilizzo di un apparato produttivo complesso.
  • Impresa per conto proprio -> solitamente è destinata al mercato, ma l’imprenditore potrebbe per conto proprio produrre beni o servizi destinati a uso e consumo personale.

3

Impresa e professioni intellettuali

Impresa e professioni intellettuali (art. 2229-2238 c.c.).

  • “Professioni intellettuali” -> attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso dello stesso.

Art. 2238 c.c. -> “Se l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività organizzata in forma di impresa si applicano anche le disposizioni del titolo II” (art. 2082 e ss.).

È il caso del medico che gestisce il suo ospedale privato o del maestro che gestisce la sua scuola privata.

Motivi di esonero dalla disciplina dell’impresa

  1. Personalità della prestazione d’opera intellettuale.
  2. Irrilevanza o mera ancillarità dell’organizzazione rispetto all’attività intellettuale.
  3. Assenza del rischio d’impresa in ragione delle regole sul compenso.

In sostanza si tratta di un privilegio accordato dal legislatore al professionista intellettuale, in virtù altresì della considerazione sociale che tradizionalmente gli si riconosce.

Problemi -> il quadro di riferimento originario sia della nozione che della disciplina dell’impresa, sia nella nozione che nella disciplina delle professioni intellettuali è strutturalmente mutato nel tempo.

In particolare:

  • Molte regole applicabili in materia di impresa sono applicabili anche ai professionisti (es. codice del consumo e norme sul pagamento delle obbligazioni commerciali).
  • In ambito comunitario è piena l’equiparazione fra impresa e prestazione di servizi professionali con riguardo alla definizione (attività economica organizzata), nonché le regole sulla libertà di prestazione di servizi e alla disciplina della concorrenza.

Art. 2229-2238 c.c. -> superamento del dogma per il quale professione intellettuale (anche ordinistica) e esercizio in forma societaria siano incompatibili.

Se … attività organizzata … art. 2082 e ss.

Fine dell’attività d’impresa

➢ “Principio di effettività” -> cessazione dell’attività d’impresa coincide con il momento in cui si verifica la disgregazione dell’azienda.

Cessazione solo al termine della fase di liquidazione.

Capacità e limiti per l’esercizio dell’attività d’impresa

  • Possono iniziarla solo i maggiorenni capaci di agire e minori emancipati (autorizzati).
  • Possono continuarla anche i rappresentanti legali degli incapaci (minori, interdetti, inabilitati).
  • Può continuarla il beneficiario dell’amministrazione di sostegno, salvo limitazioni poste dal giudice.

Alcune categorie (es. dipendenti pubblici) -> divieto di assumere la qualifica di imprenditore.

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Categorie di imprenditori

Si distinguono diversi tipi di imprese e di imprenditori in base a tre criteri:

  • Oggetto dell’impresa:
    • Imprenditore agricolo art. 2135 c.c.
    • Imprenditore commerciale art. 2195 c.c.
  • Dimensione dell’impresa:
    • Piccolo imprenditore art. 2083 c.c. (coltivatori diretti, artigiani, piccoli commercianti – lavoro personale e familiare per lo più).
    • Imprenditore medio-grande (non piccolo).
  • Natura del soggetto che esercita l’attività d’impresa:
    • Impresa individuale.
    • Impresa societaria.
    • Impresa pubblica.

In base all’oggetto dell’attività

  • Imprenditore agricolo art. 2135 c.c.
    • È sottoposto solo alla disciplina dell’“imprenditore in generale”, e non anche a quella dell’imprenditore commerciale.
    • È esonerato dall’iscrizione al “Registro delle Imprese”, salvo per quanto si dirà in seguito.
    • Esonerato dall’applicazione propria dell’“imprenditore commerciale”:
      • Tenuta delle scritture contabili.
      • Assoggettamento al fallimento.
      • Altre procedure concorsuali dell’imprenditore commerciale, con unica eccezione per gli accordi di ristrutturazione dei debiti.
    • Può accedere alle procedure concorsuali di sovraindebitamento.

Sostanzialmente gode di un trattamento di favore rispetto all’imprenditore commerciale, attraverso anche a una serie di incentivi nazionali e comunitari per lo sviluppo del settore agricolo.

Testo originario dell’art. 2135 c.c. stabiliva che “È imprenditore agricolo chi esercita un:

  • Attività diretta di coltivazione di un fondo,
  • Alla silvicoltura,
  • All’allevamento del bestiame e
  • Altre attività connesse”.

Comma 2 “si reputano connesse le attività relative alla trasformazione e all’alienazione di prodotti agricoli, quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura.”

Quindi le attività agricole possono essere divise in:

  • Essenziali.

Lo sono tipicamente e tradizionalmente:

  • Coltivazione del fondo.
  • Silvicoltura.
  • Allevamento del bestiame.

Attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria al ciclo stesso, di carattere animale o vegetale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

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La semplice agricoltura della produttività dal 1942 si è evoluta lasciando spazio all’“agricoltura industrializzata” (il progresso tecnologico addirittura permette di produrre prodotti merceologicamente agricoli con metodi che prescindono dallo sfruttamento della terra come “coltivazioni artificiali” o “fuoriterra”, ancora si può pensare agli “allevamenti in batteria”).

Riforma del 2001 -> se produci vegetali o animali sei “imprenditore agricolo”.

  • Per connessione.

Sono quelle attività dirette alla manipolazione, conservazione e trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti “prevalentemente” dalla coltivazione del fondo o del bosco e dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata…” (comma 3 art. 2135 c.c.).

Le attività agricole per connessione possono essere a (sono necessarie entrambe le connessioni):

  1. Connessione soggettiva es. agricoltura bio.

Medesimo oggetto che svolge una delle attività agricole essenziali e coerenza tra questa e quella/e connesse.

  1. Connessione oggettiva.

I criteri della normalità e dell’accessorietà sono sostituiti dal “criterio della prevalenza”, ad oggetto solo prodotti ottenuti prevalentemente dall’esercizio dell’attività agricola essenziale, ovvero di beni o servizi forniti mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda agricola.

Sostanzialmente, le attività connesse non devono prevalere sull’attività agricola.

Con il d.lgs. 228/2002 gli imprenditori agricoli, coltivatori diretti e società semplici esercenti attività agricola devono iscriversi nella sezione speciale del Registro delle Imprese.

Con la L. 111/2011 gli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza possono accedere alle procedure “accordi di ristrutturazione del debito”.

Con il d.l. 179/2012 procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento rivolte ai debitori non assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali.

Con il d.lgs. 14/2019 si disciplina:

  • La situazione di crisi o insolvenza del debitore.
  • Lo stato di sovraindebitamento, cioè lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo.

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  • Imprenditore commerciale art. 2195 c.c.

Assenza di una norma che definisce “ad hoc” l’imprenditore commerciale.

Art. 2195 c.c. Sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel Registro delle Imprese, gli imprenditori che esercitano:

  1. Attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi.
  2. Attività intermediaria nella circolazione dei beni.
  3. Attività di trasporto per terra, per acqua o per aria.
  4. Attività bancaria o assicurativa.
  5. Altre attività ausiliarie alle precedenti.
  • Imprese di agenzia.
  • Imprese di mediazione.
  • Imprese di deposito.
  • Imprese di commissione.
  • Imprese di spedizione.
  • Imprese di pubblicità.

Va considerata commerciale ogni impresa che non può essere considerata come agricola.

Distinzione di imprese per il criterio dimensionale

  • Piccola impresa.

In contrapposizione all’imprenditore medio grande.

È sottoposto allo “Statuto generale dell’imprenditore”.

È esonerato, anche se esercita “attività commerciale”:

  • Dalla tenuta delle scritture contabili.
  • Dal fallimento.
  • Altre procedure concorsuali dell’imprenditore commerciale (art. 2221 c.c.).

L’iscrizione al “Registro delle Imprese” non ha funzione di pubblicità legale.

Art. 2083 c.c. criterio:

  • Prevalenza del lavoro proprio e familiare rispetto al lavoro altrui e al capitale altrui investito nell’impresa.
  • Qualitativo-funzionale il lavoro apportato dall’imprenditore e dai suoi familiari devono caratterizzare i beni e servizi prodotti.

Ex art. 2083 c.c. sono piccoli imprenditori:

  1. Coltivatori diretti del fondo.
  2. Artigiani.
  3. Piccoli commercianti (criterio della prevalenza e qualitativo-funzionale).
  4. Coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

Criterio qualitativo-funzionale.

In origine la “legge fallimentare” poneva delle soglie quantitative per definire il piccolo imprenditore, nel tempo implicitamente abrogate lasciando un vuoto normativo.

Con il d.lgs. 169/2007 il quale definisce parametri al di sotto dei quali l’imprenditore commerciale non fallisce. Quindi attualmente non è soggetto a fallimento l’imprenditore commerciale che dimostri il processo congiunto dei seguenti requisiti (chiamato “imprenditore minore” ex d.lgs. 14/2019):

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  • Aver avuto nei 3 esercizi precedenti all’istanza di fallimento, un “attivo patrimoniale” di ammontare annuo non superiore a 300.000 euro.
  • Aver avuto nei 3 esercizi precedenti all’istanza di fallimento, “ricavi lordi” di ammontare annuo non superiore a 200.000 euro.
  • Avere un ammontare di debiti non scaduti non superiore a 500.000 euro.

Basta superare uno solo dei 3 requisiti per essere esposti al fallimento.

Quindi la definizione di “piccolo imprenditore” del codice civile si applica solo alla restante parte dello statuto dell’imprenditore commerciale (iscrizione al registro delle imprese e tenuta delle scritture contabili).

D.lgs. 14/2019 I

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ale.tablex di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Blandini Antonio.
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