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La responsabilità civile dei docenti e della struttura scolastica

Tesina universitaria

Analisi degli obblighi di vigilanza, della prova liberatoria e dei danni subiti dagli alunni

Elaborato redatto sulla base dei materiali forniti: parere legale sulla responsabilità degli insegnanti, scheda sulla responsabilità civile dei docenti e lezione universitaria sui danni subiti dagli alunni.

Introduzione

Il tema della responsabilità civile dei docenti e della scuola si colloca in un punto di equilibrio delicato tra due esigenze: da un lato, la tutela effettiva dell'incolumità degli alunni; dall'altro, la necessità di non trasformare l'obbligo di vigilanza in una responsabilità oggettiva e illimitata. I materiali esaminati convergono su un dato centrale: l'istituzione scolastica non è responsabile di qualunque evento dannoso in modo automatico, ma è tenuta a dimostrare di avere predisposto un sistema organizzativo e di vigilanza adeguato alle circostanze concrete. La responsabilità, dunque, non nasce dalla mera esistenza del danno, bensì dall'eventuale insufficienza delle cautele adottate rispetto a un rischio prevedibile ed evitabile.

La scuola, accettando l'iscrizione dell'allievo, assume un obbligo che non si esaurisce nell'istruzione e nell'educazione. Accanto alla prestazione didattica si costituisce un dovere di protezione, custodia e vigilanza sull'integrità fisica e sulla sicurezza degli studenti. Tale obbligo opera per tutto il periodo in cui l'alunno fruisce della prestazione scolastica e si estende alle attività ordinarie, agli spazi interni, alle pertinenze, ai momenti di transizione, alla ricreazione e, con specifiche peculiarità, alle uscite didattiche e ai viaggi di istruzione.

L'analisi che segue ricostruisce il quadro giuridico della responsabilità scolastica, distinguendo tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, tra responsabilità della struttura e responsabilità del docente, tra danni subiti dall'alunno e danni provocati dall'alunno. Particolare attenzione viene riservata alla prova liberatoria, ai limiti temporali e territoriali della vigilanza, alla posizione del dirigente scolastico, alla corresponsabilità della famiglia e alla graduazione dell'obbligo in relazione all'età e alla maturità dello studente.

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1. Il fondamento dell’obbligo di protezione

Il primo profilo da considerare riguarda la natura del rapporto che si instaura tra alunno e istituzione scolastica. Con l'accoglimento della domanda di iscrizione sorge un vincolo giuridico che impone alla scuola non soltanto di erogare la prestazione educativa, ma anche di proteggere l'alunno dai rischi connessi alla permanenza nell'ambiente scolastico. Nei materiali tale vincolo è qualificato come un vero e proprio rapporto di protezione: la scuola assume una posizione di garanzia nei confronti dello studente, perché l'affidamento del minore all'istituzione determina il temporaneo trasferimento degli obblighi di sorveglianza normalmente gravanti sui genitori.

L'obbligo di vigilanza non ha contenuto astratto. Esso deve essere calibrato sulle circostanze del caso concreto: età degli allievi, grado di maturazione, caratteristiche dell'attività, luoghi in cui essa si svolge, presenza di rischi particolari, organizzazione del servizio e possibilità di controllo effettivo. La diligenza richiesta al personale scolastico non coincide con una vigilanza onnipresente e materialmente impossibile, ma con una vigilanza ragionevole, professionale e proporzionata.

La funzione dell'obbligo di protezione è ampia: esso mira a evitare che l'alunno subisca danni per fatto proprio, per comportamento di altri alunni, per condotta di terzi o per condizioni insicure dei locali e delle attrezzature. In questa prospettiva, la responsabilità scolastica non è limitata alla sorveglianza della classe durante la lezione, ma comprende l'insieme delle misure organizzative che rendono sicuro il contesto educativo.

2. Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

I materiali esaminati evidenziano la duplice natura della responsabilità della scuola. La responsabilità è contrattuale quando deriva dall'inadempimento dell'obbligo assunto con l'iscrizione, cioè dall'omessa o insufficiente vigilanza sull'incolumità dell'alunno. È extracontrattuale quando si fonda sulla violazione del principio generale del neminem laedere, ossia sul dovere di non arrecare un danno ingiusto ad altri.

Questa duplicità non è meramente teorica, perché incide sull'onere della prova. In caso di danno verificatosi nel periodo di affidamento scolastico, il danneggiato deve provare l'esistenza del danno e il fatto che esso si sia prodotto durante la fruizione della prestazione scolastica, nei locali della scuola, nelle sue pertinenze o nell'ambito di un'attività organizzata dall'istituto. Spetta invece alla scuola dimostrare che l'evento è dipeso da causa non imputabile, ossia da una sequenza causale imprevedibile e non evitabile neppure con l'adozione delle cautele dovute.

La responsabilità extracontrattuale, invece, si collega agli artt. 2043, 2047, 2048 e 2051 del codice civile. L'art. 2043 c.c. disciplina il danno ingiusto; l'art. 2047 riguarda il danno cagionato dall'incapace, ponendo il risarcimento a carico di chi era tenuto alla sorveglianza, salvo prova di non aver potuto impedire il fatto; l&

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Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche M-PED/01 Pedagogia generale e sociale

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