Diritto oggettivo e diritto soggettivo
Il diritto oggettivo è l’insieme delle norme giuridiche vigenti in uno Stato. Diritto oggettivo è l’insieme di comandi giuridici rivolti ai consociati per dare ordine alla loro convivenza e per regolare e organizzare le loro attività (strumento per uno scopo). Indica la nozione di ordinamento giuridico come insieme di norme giuridiche (rinvio).
L’ordinamento statuale riconosce e garantisce le “formazioni sociali”, ossia gli altri ordinamenti (non giuridici) che si formano nella società. Tuttavia, solo il diritto può prevedere l’uso della coercizione fisica come sanzione per la sua violazione. Le norme “sociali” hanno invece sanzioni “sociali”. Diritto come insieme di regole giuridiche non esclude che il diritto sia anche un fenomeno sociale: il concetto di diritto è legato alle coordinate storiche e geografiche, se una società cambia necessariamente cambiano anche le regole e i principi giuridici che la organizzano.
I diritti soggettivi esistono solo in presenza di una norma che li riconosce, se il diritto oggettivo li riconosce. Il diritto soggettivo è il potere che lo Stato attribuisce a un soggetto di tenere un determinato comportamento (esempio: il proprietario di una casa ha il potere di abitarla, affittarla, tenerla sfitta; ogni individuo ha il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni) o di pretendere che altri tengano un determinato comportamento (esempio: il creditore di una somma di denaro può pretendere che il debitore restituisca la stessa entro il termine stabilito nel contratto) per la tutela di un proprio interesse.
Comandi giuridici
I comandi giuridici possono consistere in:
- Regole generali, c.d. norme giuridiche, come la L. n. 349/1986 (istituzione Ministero dell’Ambiente) o art. 3 quater D.lgs. n. 152/2006 (c.d. Cod. ambiente e principio sviluppo sostenibile) o la dir. 2008/98/CE (rifiuti).
- Atti che disciplinano il singolo fatto come la sentenza (che risolve una controversia) o un provvedimento amministrativo (es. AIA).
Norma giuridica
Norma è una regola generale e astratta (es. regole gioco, rispondere al saluto, non buttare a terra una cartaccia, risarcimento del danno ingiusto cagionato con colpa, obbligo di vaccinazione). La norma è una regola di condotta, stabilita d'autorità o convenuta di comune accordo e di origine consuetudinaria, che ha per fine di guidare il comportamento dei singoli o della collettività, di regolare un'attività pratica, o di indicare i procedimenti da seguire in casi determinati. Norme giuridiche e non (morali, religiose, ecc) hanno in comune l’essere proposizioni volte a influenzare il comportamento degli individui e dei gruppi verso taluni obiettivi, anziché altri.
La norma è caratterizzata da generalità e astrattezza. La norma è generale quando non si rivolge a determinate persone ma ad una serie indeterminata di soggetti; la norma è astratta perché non si riferisce ad un fatto concreto ma ad una serie ipotetica di fatti. Perciò:
- Escludere che sia posta per favorire un determinato soggetto;
- Impedire discriminazione individuale nella sua applicazione;
- Assicurare stabilità attraverso la prevedibilità delle decisioni (principio della certezza del diritto).
Norma giuridica di diritto positivo, è contenuta in una fonte del diritto e che trova corrispondente potere di coercizione. Diversa dalle regole morali o di cortesia in quanto non solo può ma deve essere rispettata in quanto:
- Posta nell’interesse della collettività;
- Prescrittiva di un comportamento e in genere collegata a meccanismi sanzionatori (mezzi coercitivi per la realizzazione dei suoi fini: pena, coazione diretta, esecuzione forzata, invalidità).
Il singolo comportamento concreto deve essere qualificato come giuridico o antigiuridico attraverso un giudizio individuale, espresso dall’amministrazione nel provvedimento e dal giudice nella sentenza (es. autorizzazione agli scarichi o concessione di derivazione; sentenza che accerta responsabilità per danno ambientale). Ogni comportamento può essere giudicato secondo le regole di ciascun ordinamento.
Interpretazione della norma giuridica
Nell’applicare la regola generale al caso concreto si richiede che la norma giuridica sia interpretata. L’applicazione del diritto non è immediata, ma la norma giuridica deve essere interpretata (problemi di lacune, invecchiamento, ambiguità di significato del termine). Ruolo di sostegno della dottrina per proporre soluzioni quando la norma risulta difficile da applicare. Il diritto evolve nel tempo.
Esempio di interpretazione: direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001 sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati.
Sentenza della Corte di giustizia del 28 luglio 2018 nella causa C-528/16 Confederation paysanne e a./Premier ministre e ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la foret. (associazioni ambientaliste vs ministero agricoltura e foreste francese).
La Corte di giustizia è stata chiamata in causa a verificare la compatibilità del diritto francese con quello della unione europea in merito al rifiuto di abrogare la disposizione nazionale in base alla quale non si considera, in linea di principio, che gli organismi ottenuti attraverso mutagenesi comportino una modificazione genetica e al rifiuto di vietare la coltivazione e la commercializzazione di varietà di colza rese resistenti agli erbicidi, ottenute attraverso mutagenesi.
In Italia, nelle materie di competenza europea prevale il diritto europeo su quello nazionale (deve essere conforme). Il giudice nazionale quando applica una disciplina che può essere contraria al diritto europeo è tenuto a fermarsi e chiedere alla Corte di giustizia di vederne la compatibilità. La Corte di giustizia valuta i francesi se è compatibile con le direttive europee riguardo organismi geneticamente modificati.
Le associazioni ambientaliste al giudice nazionale lamentano che la Francia non considera il risultato della mutagenesi come organismo geneticamente modificato cioè possono essere immessi senza rispettare le regole per gli organismi geneticamente modificati. Si richiama l’articolo 2 della direttiva 18, che dice che l’OGM è un organismo, diverso da un essere umano, il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura con l’accoppiamento e/o la ricombinazione (…) naturale. L’articolo 4 dice gli stati membri per rispetto del principio precauzionale provvedono a adottare misure che non portano effetti negativi sull’uomo e ambiente a causa di OGM. Quindi ci dice le condizioni da osservare per mettere in commercio tali OGM.
(art. 4 della direttiva 2001/18: «Gli Stati membri, nel rispetto del principio precauzionale, provvedono affinché siano adottate tutte le misure atte ad evitare effetti negativi sulla salute umana e sull’ambiente che potrebbero derivare dall’emissione deliberata o dall’immissione in commercio di OGM. Gli OGM possono essere deliberatamente emessi o immessi in commercio solo a norma, rispettivamente, della parte B o della parte C»).
Il diritto francese dice che non devono rispettare le regole per OGM, tutti gli organismi che non entrano nella definizione oppure quelli che lo sono ma c’è una tradizione di sicurezza. Il giudice francese vede le posizioni del diritto francese e delle associazioni ambientaliste che dice che gli organismi nati da mutagenesi sono OGM. Il giudice del rinvio dice che i metodi di mutagenesi sono sicuri, non danno rischi per la salute. Ma dopo la direttiva 18/2001 ci sono nuove tecnologie e pratiche su cui la tradizione di sicurezza non è ancora confermata. Quindi la disciplina francese non riesce a stare dietro alla tecnologia. Non possiamo dire con certezza che non ci siano rischi per la salute. Quindi vediamo l’importanza dell’interpretazione. Il giudice francese chiede se gli organismi ottenuti per mutagenesi siano OGM e se devono rispettare quelle regole o sono esenti per la tradizione di sicurezza.
La Corte di giustizia dice che sono OGM. Ci sono OGM che sono esenti dalle regole, ma questa è solo una deroga (in via eccezionale). Ma le deroghe devono essere interpretate in maniera restrittiva (si tende a non ampliare il gruppo). Secondo il Primo ministro nonché il Ministro dell’Agricoltura, dell’Agroalimentare e delle Foreste, tale ricorso deve essere respinto in quanto i rischi asseriti deriverebbero non dai proprietari della pianta ottenuta grazie alle modificazioni genetiche, ma dalle pratiche di coltivazione degli agricoltori. Inoltre, le mutazioni ottenute attraverso le nuove tecniche di mutagenesi sito-diretta sarebbero simili alle mutazioni spontanee o indotte in modo casuale.
Secondo il giudice del rinvio i metodi di mutagenesi tradizionale in vivo sono stati utilizzati per diversi decenni senza generare rischi accertati per l’ambiente o la salute. Invece, a partire dall’adozione della direttiva 2001/18, nuove varietà, segnatamente quelle resistenti agli erbicidi, sarebbero state ottenute grazie a tecniche di mutagenesi casuale applicate in vitro a cellule vegetali nonché alle tecniche o ai metodi di mutagenesi sito-diretta che attuano nuove tecniche di ingegneria genetica, quali la mutagenesi diretta mediante oligonucleotide o la mutagenesi tramite nucleasi sito-diretta.
Orbene, risulterebbe impossibile determinare con certezza l’esistenza e la rilevanza dei rischi che tali nuove varietà resistenti a un erbicida comportano per l’ambiente e la salute umana e animale poiché, ad oggi, le uniche valutazioni dei rischi sono state realizzate nell’ambito della procedura di autorizzazione all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ai quali tali varietà sono state rese resistenti. Il giudice del rinvio ritiene che tali rischi siano in parte simili a quelli che potrebbero risultare da sementi prodotte mediante transgenesi.
Giacché lo sviluppo di nuove tecniche di mutagenesi consente un’accelerazione delle modificazioni del patrimonio genetico incomparabile rispetto alle modificazioni che possono intervenire naturalmente o casualmente, si moltiplicherebbero le probabilità che si verifichino danni derivanti da modificazioni involontarie del genoma o delle proprietà della pianta. Quindi la Francia sarà tenuta ad adeguare il diritto nazionale alla Corte di giustizia per queste tecniche specifiche. Sennò il diritto francese sarebbe contrario alla direttiva 18/2001. Deriva un obbligo di adeguarsi al diritto europeo.
Diritto pubblico, diritto privato e ambiente
Diritto è composto da comandi, contenuti sia nelle norme giuridiche, sia nell’applicazione delle norme, da parte dell’amministrazione con i provvedimenti da parte della giurisprudenza, con le sentenze.
Si divide in diritto privato che regola i rapporti reciproci tra individui e le loro organizzazioni (società e associazioni) e in diritto pubblico che regola l’organizzazione e l’attività dello Stato e degli altri enti pubblici. Nel diritto pubblico troviamo il codice penale, le istituzioni. Diritto privato si basa sull’individuo (fare rispettare un contratto stipulato tra due persone).
Comandi giuridici sono diretti a governare e disciplinare l’ambiente come bene giuridico. Tali comandi si trovano su diversi livelli: nel diritto internazionale, europeo e nazionale, poiché l’ambiente non è legato ai confini politici. Il diritto ambientale trova comandi giuridici nel pubblico (cost. amm. reg. pen. trib.) principalmente e privato (civ. comm.). Le regole giuridiche cambiano con una velocità che rende impossibile conoscerle tutte. Occorre allora comprendere i meccanismi e i principi per potersi poi orientare nel “mare” delle regole giuridiche.
Nozione di ordinamento giuridico
La nozione di ordinamento giuridico è un insieme di norme che può esistere e funzionare solo se c’è un gruppo umano organizzato, con un’organizzazione capace di produrre regole e farle rispettare. Perché ci sia un ordinamento giuridico sono necessari tre elementi:
- Normazione (norme generali e astratte, capacità di produrre regole giuridiche);
- Plurisoggettività (destinatari delle norme che alle medesime si vincolano);
- Organizzazione (stabile, consente di riconoscere la giuridicità, fa rispettare le regole).
C’è la pluralità di ordinamenti giuridici in cui lo Stato è solo uno degli ordinamenti giuridici. Esistono anche ordinamenti non giuridici come religioni, sport e famiglia. Gli ordinamenti giuridici sono diversi: ordinamento nazionale, europeo, internazionale, regionale, comunale in cui troviamo normazione, plurisoggettività e organizzazione. Ordinamenti giuridici dotati del carattere della sovranità (non riconoscono alcun soggetto ad essi superiori) regolano al loro interno i rapporti con gli ordinamenti non sovrani. Tra ordinamenti sovrani i rapporti sono regolati dal diritto internazionale. L’ordinamento statale non ne riconoscerebbe nessuno superiore. Gli stati rinunciano a parte della loro sovranità a favore dell’ordinamento europeo. Lo Stato decide i rapporti giuridici al suo interno.
Nella Costituzione troviamo disposizioni che confermano che l’ordinamento nazionale sia sovrano. È prevista l’autorizzazione del parlamento per stipulare trattati e indicano il presidente della repubblica come colui che lo ratifica. Quindi lo Stato può fare patti con altri stati sovrani. La costituzione consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia. Questo serve per far parte della Unione europea. La repubblica è costituita da comuni, provincie, città metropolitane, regioni e dello Stato. Quindi regola i propri ordinamenti interni, infatti la costituzione riconosce le formazioni sociali, pubbliche e private. Altri soggetti possono darsi regole autonomamente per disciplinare l’organizzazione interna ed i rapporti tra associati. L’insieme di tali regole dà vita ad ordinamenti giuridici minori. (es. ordini professionali, società).
La conseguenza della pluralità di ordinamenti ci possono essere diversi livelli di discipline di uno stesso fatto o di una stessa condotta: livello internazionale -> unione europea -> statale -> regionale -> provinciale o di area vasta -> comunale. I rapporti tra i diversi livelli richiedono principi e regole per coordinarsi tra di loro. Anzitutto la competenza individua l’ambito in cui ogni istituzione può dettare una propria disciplina. Ad esempio costituzione prevede le materie di competenza dello Stato e quelle concorrenti. Il primo criterio per coordinare i rapporti è la competenza.
Ordinamento internazionale
L’ordinamento internazionale prevede comandi non dettati ai singoli individui o persone, ma hanno come destinatari gli stati (plurisoggettività). Obbliga in maniera diretta gli stati. Le norme sono contenute in trattati o convenzioni (normazione). L’organizzazione è data dalle organizzazioni internazionali. Gli stati hanno acconsentito all’organizzazione il poter di far osservare le regole. Con il trattato è dettato il comando giuridico, ma è anche istituita l’organizzazione che vigilerà sulle regole.
Fonti del diritto internazionale
Le fonti del diritto internazionale possono essere distinte in due aree (due tipi di normazione): generale e particolare. Diritto internazionale generale fa riferimento alle fonti fatto, cioè fonti giuridiche non contenute in atti giuridici, ma nate da formazione consuetudinaria o spontanea (come se fosse un diritto comune dato da consuetudine). È di formazione consuetudinaria o spontanea e obbligano tutti i soggetti all’ordinamento. Diritto internazionale particolare comprende trattati e accordi tra Stati (vincolato solo da stati firmatari) cioè le fonti pattizie. Si basa su fonti-atto di origine pattizia. Corti e tribunali internazionali sono istituiti sulla base di trattati in ossequio al principio di sovranità (gli stati si vincolano a questo sistema).
A prescindere dai due, l’ordinamento nazionale deve adeguarsi a quello internazionale. L’adattamento è automatico a quello generale o consuetudinario (articolo 10 costituzione -> ordinamento giuridico italiani si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute). Le norme generalmente conosciute sono accettate anche dall’ordinamento italiano (si aggiorna anche).
Rispetto al diritto particolare, la fonte atto deve essere recepita nel nostro regolamento. Può essere recepita in due modi:
- Procedimento ordinario: viene firmato un accordo tra stati e le regole sono vincolanti se si adatta una legge statale che dà regola interne che replica il contenuto del patto internazionale. Quindi si ha una legge statale che contiene i medesimi contenuti stabiliti a livello internazionale.
- Ordine di esecuzione: si fa una legge di Stato che si limita ad affermare che viene data piena esecuzione a un accordo siglato tra Italia e un altro Stato, quindi a quanto stabilito a livello internazionale. Si allega l’atto internazionale. È un sistema più rapido e più usato.
Trattato sono fonti pattizie, parte del diritto internazionale particolare. Trattati richiedono un atto di adeguamento specifico detto ratifica che contiene già l’ordine di esecuzione. Ratifica è l’atto giuridico con cui lo Stato fa propri impegni assunti a livello internazionale da un proprio rappresentante e che per prassi contiene l’ordine di esecuzione. I trattati non stabiliscono impegni e responsabilità, ma enunciano principi, comandi a contenuto indeterminato, regole generali (soft law). La loro efficacia dipende dalla spontanea adesione dei singoli stati.
Diritto consuetudinario è più complesso da intendere perché non è scritto e influenzato dall’evoluzione. È in continua trasformazione. Esempio: arbitrato tra USA e Canada il quale è stato accusato di inquinare territori agricoli USA a causa di una fonderia. Un arbitro terzo internazionale agisce sul patto tra le due. Inizialmente si usava il principio consuetudinario
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