I POTERI DEL DATORE DI LAVORO
Il datore di lavoro è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i
suoi collaborator. Fra le particolari prerogative attribuite al dat. di lavoro, in primo
potere direttivo (di controllo)
piano si pone il , nell’esercizio del quale
l’imprenditore organizza il lavoro produttivo che corrisponde allo scopo
economico dell’impresa stessa, la cui realizzazione non deve, però, recare danno
alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana (art.41 cost). L’art. 2013 c.c.
conferma il potere del dat. di lavoro di trasferire il lavoratore e, cioè, modificare il
luogo di esecuzione della prestazione di lavoro che era stato individuato al
momento dell’assunzione. Il trasferimento è consentito all’interno della stessa
unità produttiva, mentre il trasferimento ad un’altra, deve essere giustificato da
comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
MODIFICA LUOGO DI LAVORO: Sull’individuazione del posto di lavoro rivelano
anche gli istituti della trasferta e del distacco che si distinguono dal
trasferta
trasferimento per loro intrinseca temporaneità. La si caratterizza per
la provvisorietà del mutamento del luogo di lavoro, che l’imprenditore può
disporre senza essere tenuto a darne giustificazione. La trasferta può essere
contestata dal lavoratore per motivi illeciti o discriminatori. Al lavoratore, inoltre,
distacco
spetta l’indennità di trasferta più le spese sostenute per il viaggio. Il si
configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone
temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto per
l’esecuzione di una determinata attività lavorativa. In caso di distacco il datore di
lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del
lavoratore. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire
con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a
una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il
distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative,
produttive o sostitutive. In caso di distacco internazionale, se è extraeuropeo
dipende viene gestito dalle convenzioni internazionali, mentre se è UE dipende
dalla legislazione dello stato comunitario.
MODIFICA ORARIO: Quando la contrattazione collettiva prevede la facoltà del
dat. di lavoro di richiedere prestazioni straordinarie, l’esercizio di tale facoltà è
affidato alla discrezione del datore di lavoro. La prestazione di lavoro
straordinario, in via di principio è consentita soltanto se c’è accordo tra datore di
lavoro e lavoratore, accordo, però, che si presume se il contratto ha previsto la
possibilità di eseguire prestazioni di lavoro straordinario. Inoltre, il lavoratore ha il
potere di adibire il lavoratore, la cui idoneità sia stata accertata attraverso le
competenti strutture pubbliche, allo svolgimento del lavoro notturno. Tale lavoro
è vietato alle donne dalle h24 alle h6 del mattino se sono in stato di gravidanza e
fino al compimento del primo anno del bambino. Inoltre, i genitori non sono
obbligati al lavoro notturno se hanno un figlio di età inferiore a 3 o 12 anni,
oppure non è obbligato il lavoratore che ha a carico un soggetto disabile. I
contratti collettivi stabiliscono i requisiti dei lavoratori che possono essere esclusi
dall’obbligo di effettuarlo. Il lavoro notturno non può superare le 8 ore in media
nelle 24 ore, salva l’individuazione da parte dei contratti, anche aziendali, di un
periodo di riferimento + ampio sul quale calcolare, in media, il suddetto limite. È
affidata alla contrattazione collettiva l’eventuale definizione delle riduzioni
dell’orario di lavoro e dei trattamenti economici indennitari nei confronti dei
lavoratori notturni. potere datoriale di vigilanza
Funzionalmente connesso al potere direttivo è il
e di controllo (disciplinato dagli art.2104 e 2105 cc e dagli art.2,6 e 8 dello
statuto dei lavoratori 1970). In quando si compie sull’attività e sulla persona
stessa del lavoratore, sia per verificare se il dipendente opera con la dovuta
diligenza e osservanza delle disposizioni impartite, sia per l’accertamento di
comportamenti illeciti che esulano dalla normale attività lavorativa. Tuttavia, tale
potere incontra limiti derivanti dalla tutela della libertà, dignità e riservatezza del
lavoratore (art. 41, co. 2, Cost.). Lo Statuto distingue diverse forme di controllo:
Guardie giurate (art. 2): possono essere impiegate solo per la tutela del
patrimonio aziendale, non per vigilare sull’attività lavorativa.
Controlli sanitari (art. 5): vietati accertamenti diretti del datore sull’idoneità o
sulle assenze per malattia; tali verifiche competono solo ai servizi ispettivi degli
enti previdenziali.
Visite personali (art. 6): consentite solo se indispensabili per la tutela del
patrimonio aziendale e nel rispetto della dignità e riservatezza del lavoratore.
L’art. 4 St. lav., profondamente modificato dal d.lgs. 151/2015 (Jobs Act), ha
superato il vecchio divieto generale di utilizzo di impianti audiovisivi per il
controllo a distanza. Oggi gli impianti e gli strumenti che consentono anche
indirettamente un controllo a distanza possono essere installati:
-solo per esigenze organizzative e produttive, sicurezza del lavoro o tutela del
patrimonio aziendale;
-previo accordo sindacale con RSU/RSA o, in mancanza, autorizzazione della
Direzione territoriale del lavoro o del Ministero.
Sono escluse da tali vincoli le apparecchiature usate per rendere la prestazione
lavorativa (come pc, tablet, smartphone o GPS) e i sistemi di registrazione degli
accessi e presenze, i cui dati sono utilizzabili per fini connessi al rapporto di
lavoro, purché:
-il lavoratore sia preventivamente informato sulle modalità dei controlli;
-siano rispettate le regole sulla protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003).
La giurisprudenza ha elaborato la categoria dei “controlli difensivi”, legittimi
anche senza accordo sindacale, quando finalizzati ad accertare condotte illecite
del lavoratore (es. furti, violazioni disciplinari gravi, accessi indebiti a sistemi
aziendali). Rientrano in questa categoria anche controlli su posta elettronica
aziendale o social network, se volti a tutelare il patrimonio e non la produttività. I
dati raccolti devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità del
controllo. È vietato qualunque uso dei dati che riguardi aspetti estranei alla vita
lavorativa (opinioni politiche, religiose, ecc.), in conformità all’art. 8 St. lav. e alla
normativa sulla privacy.
In conclusione, il potere di controllo:
-è strumentale alla corretta esecuzione della prestazione e alla tutela
dell’impresa;
-è limitato dal rispetto della persona e della privacy del lavoratore;
-richiede trasparenza, proporzionalità e informazione preventiva;
-consente, in casi specifici, anche controlli difensivi mirati contro comportamenti
illeciti. potere disciplinare
Attribuito dal datore di lavoro, il (art.2106 c
-
Poteri del datore di lavoro e oggetto del contratto
-
Quattro poteri
-
Diritto sindacale, definizione Rapporto di lavoro subordinato, Obblighi lavoratore, Poteri datore di lavoro
-
Equilibrio dei poteri