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Legislazione bancaria II - Lezione 1

Titolo III – Capo I – Vigilanza sulle banche

Siamo passati da una vigilanza strutturale a una vigilanza prudenziale. Molte volte si usano termini come controllo o supervisione come sinonimi di vigilanza. Tuttavia, il termine controllo non sembra corretto in quanto il controllore verifica a posteriori che siano rispettate tutte le norme. Ora, con la vigilanza della Banca d'Italia (BI), si intendono sia accertamenti ex-post che una vigilanza ex-ante di prescrizioni attuative del criterio di delegificazione.

La vigilanza strutturale, propria della vecchia legge bancaria, era caratterizzata dal fatto che le autorità potevano incidere sulla struttura delle banche. Era una vigilanza pervasiva che spingeva sul fronte della stabilità, mentre oggi abbiamo una forma di vigilanza preventiva costante, una volta superate le quali il banchiere può avere più libertà imprenditoriale.

La vigilanza prudenziale deriva dalla seconda direttiva principalmente, ma anche da organismi sovranazionali, come il Comitato di Basilea, che iniziò ad operare nel 1974. I governatori dei 10 paesi più evoluti economicamente si riunirono a Basilea con l’obiettivo di dar vita a un gruppo di lavoro che si scambiasse informazioni sull’economia e sulla vigilanza. Nel 1975 il Concordato di Basilea aveva il compito di conformarsi sulle politiche di vigilanza, ma questo è solo un primo passaggio, fu la prima volta che si parlò di divisione delle competenze in caso di attività svolte in paesi diversi rispetto a quello d’origine. Questi accordi non potevano che essere visti come accordi tra gentiluomini, quindi non giuridicamente vincolanti. In seguito, negli anni, l'Unione Europea ha trasformato questi concordati in direttive e/o regolamenti.

Nel 1988 si formò il primo Concordato di Basilea che fissava dei coefficienti minimi patrimoniali, recepito dal G10 nel 1992. Nel 2001 si approda a un secondo Concordato di Basilea con cui entrano in gioco i 3 pilastri:

  • Requisiti patrimoniali minimi (coefficienti prudenziali) che garantiscano la sana e prudente gestione;
  • Controllo prudenziale sulla sana e prudente gestione;
  • Capacità del mercato di valutare la sana e prudente gestione delle banche (si basa sulla trasparenza dei mercati e delle banche).

La direttiva 48 e poi la 49 del 2006 hanno dato attuazione a queste regole. Qui la BI ha dato attuazione con la direttiva n. 263 in termini di delegificazione a Basilea 2. La grande crisi finanziaria del 2008 ha portato alla revisione delle normative, dopo essersi resi conto di aver fatto troppo affidamento sulle regole dettate solo pochi anni prima, quindi sui requisiti patrimoniali. Le banche non sono state in grado di auto-valutarsi in maniera adeguata e le agenzie di rating non avevano aiutato molto. Il mercato non riusciva a intercettare con la dovuta tempestività le possibili crisi bancarie e i segnali di early-warning.

Basilea 3 entra in vigore tra il 2011 e il 2013 e lo stiamo ancora applicando:

  • Capacità della banca di saper fronteggiare gli shock derivanti anche da fattori esogeni (che non riguardano la sana e prudente gestione della banca).
  • Valorizzazione dei criteri di carattere qualitativo, relativi soprattutto riguardo all’organizzazione.
  • Trasparenza informativa rafforzata.

Si capisce che i numeri non possono dire tutto, i coefficienti non bastano a mostrare i segni di debolezza degli istituti bancari. Gli anni '80 e '90 sono stati i momenti di massima espansione di tutti i professionisti che si occupano di misurazione del rischio e solo in seguito ci si è accorti che ciò non bastava più.

Gran parte delle norme ultime in ambito bancario non sono norme di carattere quantitativo, il riscatto dei giuristi. Si cerca una sinergia tra i controlli di tipo qualitativo e quelli di tipo quantitativo, con interventi sia di carattere macro-prudenziale sia dal punto di vista micro-prudenziale, come ad esempio gli stress test.

Il regolamento 1024 del 2013 va di pari passo con Basilea 3, i regolamenti successivi anticipano il 4 Accordo di Basilea, nessuno sa quando entrerà in vigore.

Dal punto di vista dei requisiti patrimoniali, il regolamento sui requisiti del capitale delle banche ha avuto un aggiornamento con il CRR2.

Articolo 51 – TUB – Vigilanza informativa

1. Le banche inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

1-bis. Le banche comunicano alla Banca d'Italia:

  • a) la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • b) le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • c) la risoluzione consensuale del mandato;
  • d) la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l'hanno determinata.

1-ter. La Banca d'Italia stabilisce modalità e termini per l'invio delle comunicazioni di cui al comma 1-bis.

1-quater. La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale delle banche anche per il tramite di queste ultime.

1-quinquies. Le previsioni del comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali le banche abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale. Le Autorità creditizie possono raccogliere informazioni dai soggetti vigilati.

Comma 1: le banche inviano alla BI le segnalazioni periodiche ed ogni altro dato richiesto, oltre ai bilanci. Si tratta di un flusso informativo dalla banca alla BI relativamente a qualsiasi informazione, la quale però deve servire per vigilare sulla sana e prudente gestione. Questa vigilanza informativa veniva chiamata vigilanza cartolare in quanto si realizzava attraverso lo strumento cartaceo. La BI esaminava moduli cartacei che richiedeva alle banche, lo strumento attraverso il quale avviene questo flusso informativo è la matrice dei conti.

Comma 1-bis: gli obblighi informativi sono stati estesi anche al soggetto incaricato alla revisione legale dei conti.

Comma 1-ter: delegificazione per l’invio delle comunicazioni.

Comma 1-quater: la BI può richiedere le informazioni direttamente anche ai dipendenti bancari senza passare per forza per gli organi di vertice.

Comma 1-quinquies: le previsioni vanno estese anche ai soggetti ai quali le banche hanno esternalizzato certe funzioni aziendali.

La matrice dei conti, un tempo cartacea, ora è un file particolarmente corposo che le banche devono inviare secondo gli schemi segnaletici disposti dalla BI. Ha una frequenza mensile e le banche devono inviarla entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento. Alcune voci di matrice devono essere cambiate tutti i mesi, altre trimestralmente, altre ancora semestralmente e altre ancora una volta l’anno.

Es. Voce delle sofferenze. Dove ci sono le x la banca deve implementare quella casella. Esiste un manuale per la compilazione della matrice dei conti circolare 272 della BI.

L’ITS è implementato dalla BCE, deve ancora essere attuato ma sostituirà la matrice dei conti. La banca invia informazioni alla BI, a volte anche errate. La banca deve inviare alla BI la lettera cartacea di attestazione con la quale dichiara di fare propri la matrice dei conti ed attesta che le informazioni inviate dalla matrice dei conti sono veritiere, solitamente sottoscritta da presidente del CDA, presidente del collegio sindacale, direttore generale e responsabile della revisione legale dei conti. La lettera di attestazione va rinnovata ogni qual volta cambi uno dei soggetti firmatari.

Lezione 2

Per quanto riguarda le sofferenze, il “dubbio esito” era la locuzione per parlare di perdite su crediti, il dubbio esito non aveva nulla di dubbio, ma solo di certezza. L’incaglio invece era una mancanza di capacità di rimborsare (solitamente temporaneo). La sofferenza invece era ben più grave dell’incaglio.

Ora come ora se guardiamo la matrice dei conti abbiamo una macro-categoria, ossia quella delle non-performing-exposures, ossia le esposizioni creditizie deteriorate, la quale è composta da sottovoci:

  • La sofferenza: l’ipotesi più grave. L’incapacità da parte del cliente di rimborsare i finanziamenti, si tratta di un’incapacità ormai consolidata. Anche se l’insolvenza non è ancora arrivata, ma si è certi che arriverà. Insolvenza = incapacità del debitore di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. È sofferente un cliente quando è insolvente, anche se non accertata giudizialmente la sofferenza. Ciò vuol dire che una banca, ad esempio, deve dichiarare la sofferenza del cliente anche se deve ancora arrivare la dichiarazione di fallimento. La sofferenza va segnalata per intero a prescindere dal presumibile realizzo e quindi dalle possibili garanzie apportare dal debitore.
  • Inadempienze probabili: il cliente non sta rimborsando il finanziamento, ma siamo di fronte ad una temporanea difficoltà. Non sono esattamente gli ex-incagli. Si tratta di situazioni diverse dalle sofferenze in cui si ritiene improbabile rientrare delle somme senza l’escussione delle garanzie.
  • Esposizioni scadute deteriorate: sono esposizioni sconfinanti e/o scadute da più di 90 giorni per determinati importi.

Dal 1 Gennaio 2021 c’è una nuova definizione di default, la quale non incide sulle definizioni di crediti deteriorati. Riguarda solo i fini prudenziali per le banche che vanno tenuti distinti dalle fattispecie sopraindicate. Con il default si intende che il debitore deve essere in arretrato per almeno 90 giorni, per un’obbligazione rilevante con 2 diverse soglie e una percentuale relativa.

Circolare 285 sulle disposizioni di vigilanza, parte terza capitolo 7

La vigilanza informativa permette di:

  • Verificare l’osservanza delle disposizioni.
  • Valutare la situazione della banca istantaneamente.
  • Seguire l’evoluzione degli aggregati finanziari.

Le banche devono inoltrare le proprie segnalazioni. La BI produce un flusso informativo di ritorno volto a permettere agli intermediari di valutare la propria situazione rapportata al sistema.

Strumenti di vigilanza informativa: la matrice dei conti prende l’acronimo di P.U.M.A. (Procedura Unificata di Matrice Aziendali), l’O.R.S.O. sta per organi sociali che devono essere dichiarati (i principali esponenti aziendali), i dati sui soci rilevanti vengono dichiarati tramite l’A.P.E. (Assetti Partecipativi Enti – Soci Rilevanti), la centrale dei rischi e le segnalazioni prudenziali.

La BI in passato riceveva queste segnalazioni, le verificava con un sistema di autovalutazione e rispondeva alle banche segnalando i potenziali errori. Il tutto veniva prodotto e stampato su carta color turchese (i cosiddetti puffi), mentre oggi avviene in via informatizzata. La banca con il flusso di ritorno può avere un confronto territoriale, per categoria, ecc. Vengono elaborati alcuni indici e la BI pone molta attenzione sul fatto che i dati forniti siano veritieri.

Una volta l’anno almeno la BI elabora una relazione approfondita secondo alcune grandi aree tematiche ed elabora un punteggio da 1 a 4, più il giudizio è basso più è buono, più è alto più la banca è deteriorata. Il punteggio può essere modificato se ci sono significative variazioni. L’analista può modificare il singolo giudizio o quello complessivo. Supposto che il sistema dia un giudizio positivo a una quota di mercato per una BCC, l’analista può sapere che un’altra banca intende aprire nella zona di competenza territoriale della BCC degli sportelli, allora l’analista potrebbe rivedere la valutazione.

Disposizioni di vigilanza

Tornando alle disposizioni di vigilanza, il titolo III della parte prima, capitolo I, sul controllo prudenziale, ci dice che questo è diviso in due parti. Il processo è l’SRP, conformato al principio di proporzionalità (divisione in classi delle banche). La prima fase è caratterizzata da una prima parte caratterizzata dalla valutazione dei processi interni di determinazione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e una seconda parte relativa alla determinazione dell’adeguatezza del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (ILAAP).

In seguito, la BI farà un riesame dell’ICAAP e dell’ILAAP, formulerà una valutazione complessiva e nel caso adotterà misure correttive, questa fase è denominata SREP. La responsabilità della prima fase è in capo agli organi aziendali di competenza (tornano utili i requisiti di professionalità e competenza).

I sistemi di analisi aziendale costituiscono il principale strumento a supporto delle attività dello SREP. Una volta l’anno la singola banca illustra a BI e BCE tramite un resoconto strutturato le caratteristiche fondamentali dei processi, la propria esposizione ai rischi, i criteri di determinazione del capitale, il sistema del governo e le modalità di gestione del rischio di liquidità e un’autovalutazione dell’ICAAP e dell’ILAAP.

SREP: analisi relativa alle esposizioni a rischi rilevanti, valutazione sulla robustezza agli stress test svolti dalle banche, valutazione del rispetto dei requisiti patrimoniali, valutazione del sistema di governo e una valutazione dei procedimenti aziendali di determinazione del capitale.

Nella guida per le attività di vigilanza troviamo varie categorie di rischio e dei profili trasversali, la redditività e l’adeguatezza patrimoniale. In questa guida per la prima volta si trovano indicazioni sul sistema dei punteggi.

  1. Per banche che non hanno nessun problema e che si comportano meglio della media del suo gruppo;
  2. Punteggio in prevalenza favorevole;
  3. Giudizio parzialmente favorevole. Si tratta di una banca che comincia ad avere dei problemi, non ha una performance adeguata. Si tratta di problemi modesti.
  4. Parzialmente sfavorevole, si tratta di un punteggio pienamente negativo che prevede misure per arginare;
  5. In prevalenza sfavorevole;
  6. Sfavorevole;

Se una banca ha un 4 allora qualcosa nella vigilanza che non è andato, se una ha una valutazione di 4 allora si tratta di una banca che non può stare in piedi.

Articolo 52 – TUB – Comunicazioni del collegio sindacale

1. Le banche e le relative capogruppo adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno da parte del personale di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l’attività bancaria.

2. Le procedure di cui al comma 1 sono idonee a:

  • a) garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall’autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione;
  • b) tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione;
  • c) assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo.

3. La presentazione di una segnalazione non costituisce di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

4. La disposizione di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non trova applicazione con riguardo all’identità del segnalante, che può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.

5. La Banca d’Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.

La vecchia formulazione era molto più sintetica e si poteva ricavare che il collegio sindacale è l’organo di controllo interno, un controllo in ordine alla legalità. Il controllo sui conti è attribuito a un revisore esterno. La disciplina speciale che riguarda le banche è una disciplina che per quanto riguarda il collegio sindacale, oltre al controllo, ha la funzione di collaborazione con l’autorità di vigilanza. Se si avvede di irregolarità deve informarne la BI.

Questo testo originario ha creato una serie di problemi, infatti ad esempio per quanto riguarda i verbali si lasciano fuori tutti gli accertamenti che il singolo sindaco può effettuare. La trasmissione doveva avvenire entro 10 giorni dalla data di redazione dell’atto. Il sindaco doveva chiedere una convocazione del collegio sindacale, fare una riunione e in seguito mettere a verbale. Il tempo era poco e la redazione del verbale doveva essere effettuata dal presidente. Ma se l’irregolarità fosse stata compiuta proprio dal presidente stesso?

Quando una violazione rilevata sia di antiriciclaggio, la segnalazione deve essere effettuata in base alla norma di antiriciclaggio (senza indugio) o secondo il TUB (entro 10 giorni)?

Il collegio sindacale comunica senza indugio a BI tutti gli atti o fatti che possono costituire irregolarità o violazione delle norme di cui viene a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti.

Lezione 3

Riprendendo l’articolo 52 del TUB.

Comma 1: Tratta di irregolarità e violazioni e non è facile capire come e quando bisogna comunicare l’irregolarità o violazione. I sindaci hanno un compito arduo, se segnalano troppo è un problema per gli attriti interni alla banca, se segnalano poco è un problema perché sono esposti a responsabilità. Verranno segnalati atti e fatti che a giudizio dei sindaci possono incidere negativamente sulla gestione.

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher milanleo98 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Legislazione bancaria e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Ca' Foscari di Venezia o del prof Urbani Alberto.
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