IL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ
Una delle funzioni della CC è il controllo di legittimità → è una funzione storica, posta a garanzia
del principio di rigidità delle Costituzioni.
La CC giudica “sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi
forza di legge, dello Stato e delle Regioni”.
L’oggetto del controllo di costituzionalità sono le leggi ordinarie dello Stato, atti aventi forza di
legge dello Stato, leggi regionali e leggi delle provincie autonome, ma anche leggi costituzionali e di
revisione costituzionale → norme primarie con qualche eccezione (circoscritte dall’art.134)
Non sono sottoponibili al controllo della Corte le fonti atto e gli atti normativi secondari, tra cui i
regolamenti del governo, e regolamenti parlamentari.
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Incostituzionalità regolamento del governo:
- È incostituzionale anche la legge che ha consentito l’entrata in vigore di quel regolamento →
incostituzionalità legge
- Il regolamento viola contemporaneamente la Costituzione e la legge che aveva autorizzato
l’esistenza del regolamento → è contro legge, il giudice amministrativo lo potrà dichiarare
illegittimo.
Incostituzionalità regolamento parlamentare → sono stati dichiarati insindacabili dalla costituzione
nel rispetto dell’autonomia del parlamento. Tuttavia se una legge viene approvata con una
regolamento contrastante con la Costituzione, può essere dichiarata incostituzionale → recupero
del controllo di costituzionalità sulle norme parlamentari sottoposte al procedimento legislativo
Le leggi costituzionali → possono essere sindacate se violano i principi supremi, se approvate non
in conformità con l’art 138. Sono sottoposte a: limiti impliciti (nucleo essenziale dei diritti inviolabili
e principi fondamentali) e limiti espliciti previsti nell’art.139 Cost.
Non sono sindacabili dalla nostra Corte le norme primarie appartenenti ad altri ordinamenti,
come quelle europee, che saranno sindacabili dalla Corte di giustizia dell’UE e le consuetudini.
Vi sono poi delle aree, definite zone franche, in cui per il meccanismo di accesso alla Corte
costituzionale è difficile andare a giudicare una normativa → il fine principale è impedire che un
giudice applichi una norma contrastante con la Costituzione.
All’interno del giudizio della Corte è dichiarato che la norma in questione sia contrastante con una
norma di livello superiore, tendenzialmente riconducibile alla Costituzione, che si ritiene violata
(non si dice MAI in contrasto con la Costituzione, se mai con gli articoli).
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Bisogna individuare il parametro di giudizio e la Corte confrontandolo con la norme oggetto
giudicherà l’incostituzionalità. La norma parametro può
Es. se il giudice indica come parametro l’articolo 3 e la corte non crede che vi sia violazione del 3
ma del 24, la Corte non potrà dire che la norma è incostituzionale perché viola il 24, in quanto la
norma oggetto e la norma parametro sono pre individuate e precise.
Il parametro è dato dalle disposizioni costituzionali e dalle leggi costituzionali, ma a volte può
trattarsi di una norma interposta → espressione che indica le norme che non hanno una rango
costituzionale, ma la cui violazione da parte delle leggi comporta un’indiretta violazione di norme
costituzionali.
Alcuni parametri interposti sono: le leggi delega o le norme internazionali o direttive UE.
Es. se una legge italiana è in contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo sarà in
contrasto con l’art.117, secondo cui le leggi del nostro ordinamento devono rispettare l’ordinamento
comunitario e gli obblighi internazionali.
Vizi Sindacabili di Legittimità Costituzionale
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I vizi che possono condurre a una pronuncia di incostituzionalità possono essere:
• Vizi formali → riguardano il procedimento di formazione dell’atto, che è difforme da quello
prescritto dalla Costituzione. Questi inficiano l’intero atto.
• Vizi sostanziali →riguardano i contenuti normativi dell’atto, ma inficiano le singole disposizioni
che risultano in contrasto con le disposizioni costituzionali.
• Vizio di competenza: legiferare su una materia di competenza altrui. Non si sa in quale dei due tipi
di vizi ricada.
La legge 87/1953 ha dato attuazione concreta alle norme costituzionali in merito al giudizio di
legittimità costituzionale → prevede che la Corte non debba entrare nel merito politico della
legge, altrimenti rischierebbe di divenire un nuovo legislatore.
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Il giudizio sulle leggi è molto delicato: queste sono espressioni di una volontà politica; in alcuni casi
il giudizio di costituzionalità tende ad avvicinarsi ad un giudizio politico, soprattutto quando vi è un
giudizio di ragionevolezza. In questi casi la Corte può sindacare le ragioni che hanno condotto il
legislatore ad approvare una determinata legge, rischiando di sovrapporre un suo giudizio politico
al giudizio politico delle camere.
≠ la CC rimane un giudice, che decide secondo il metodo giurisdizionale, con una discussione in
diritto, con regole prefissate e con la partecipazione delle parti che si sono costituite nel giudizio
originario → conduce a decisione di diritto non politica.
L’Accesso al Giudizio di Legittimità
Nel nostro ordinamento le vie per accedere al giudizio di legittimità costituzionale sono:
a. IN VIA PRINCIPALE/ DI AZIONE
Art. 127 → consente allo Stato o alle Regioni di impugnare una legge regionale o statale nel caso
in cui eccede la sua competenza.
↪︎ la Regione non potrà impugnare le leggi statali o regionali anche palesemente incostituzionali a
meno che non ledano le proprie competenze, mentre il governo potrà impugnare una legge
regionale per qualsiasi vizio.
Questo giudizio avviene fuori dal processo: le leggi vengono impugnate dopo la loro entrata in
vigore attraverso una procedura ad hoc.
Il giudizio ha carattere astratto: le disposizioni impugnate vengono valutate sotto il profilo del
contenuto prescrittivo a prescindere dalla loro concreta applicazione.
Inoltre è disponibile: i soggetti legittimati non sono tenuti ad instaurarlo, potendo addivenire ad
una soluzione anche di natura politica.
L’atto introduttivo è il ricorso:
• deliberato entro 60gg dalla pubblicazione della legge
• da
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Giudizio amministrativo
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Giudizio
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Giudizio di responsabilità amministrativa
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Procedura penale - il giudizio