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Riassunto diritto tributario

lOMoARcPSD|18558518Riassunto Diritto TributarioEconomia aziendale (Università Telematica Pegaso)lOMoARcPSD|18558518

Parte 1 “Introduzione allo studio dell'attività finanziaria dello Stato”

1 L’intervento finanziario pubblico

1.1. Principali teorie sull’intervento pubblico e modelli di finanza pubblica

L’evoluzione del concetto di Stato e dello stesso contenuto e riferibilità della sovranità, da un singolo (il Sovrano) ad una collettività (popolo), ha portato ad una rimodulazione dell’attività finanziaria non più strutturata per l’esclusivo soddisfacimento dei bisogni del sovrano, bensì per quelli della collettività.

Attraverso le politiche di finanza pubblica si realizza lo sviluppo economico, la crescita del reddito collettivo e pro-capite, la redistribuzione del reddito e delle risorse, la conservazione della stabilità economica e del potere di acquisto favorendo la crescita del PIL.

Lo strumento principale per l’attuazione delle suddette finalità è quello della leva tributaria, cioè della distribuzione quantitativa/qualitativa del prelievo fiscale tra tutti i membri della collettività.

Le scuole di pensiero hanno formulato due teorie che riguardano la strutturazione dell’intervento pubblico:

  • Le teorie volontaristiche, a) che adottano un punto di vista individualista, secondo il quale alla base della produzione e dello scambio di beni pubblici vi sono le preferenze dei singoli e le loro scelte volontarie;
  • Le teorie politico-sociologiche, b) che puntano, invece, sull’importanza dei rapporti di forza fra governanti e governati nel determinare le scelte di finanza pubblica.

In relazione a tali gruppi di teorie e sulla base della valutazione che ciascuno di essi attribuisce all’importanza dell’attività dello Stato nel perseguimento dell’equilibrio economico generale, si distinguono tre modelli di finanza pubblica:

  • Finanza neutrale: 1) secondo tale modello – tipico dello Stato liberale – il mercato raggiunge automaticamente l’equilibrio di piena occupazione, per cui lo Stato deve intervenire il meno possibile nell’economia.
  • Finanza sociale: 2) questo modello – tipico dello Stato socialista e delle democrazie solidali – identifica nella redistribuzione della ricchezza e nella giustizia sociale gli obiettivi dell’attività finanziaria pubblica;
  • Finanza congiunturale: 3) è un modello - tipico delle democrazie mature - per il quale il mercato non è, da solo, in grado di raggiungere l’equilibrio e, quindi, lo Stato deve intervenire nel sistema economico per stabilizzare le fasi di espansione recessione,

1.3. Finanziamento dei servizi pubblici

Il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica viene assicurato mediante la gestione di servizi pubblici, sia quelli generali, cioè destinati alla collettività indistinta dei cittadini, sia quelli speciali, cioè prestati a singoli soggetti o gruppi di utenti.

Per il finanziamento dei servizi generali le risorse vengono reperite attraverso i tributi, mentre per quelli speciali è il singolo utente che ne sopporta il costo attraverso il pagamento di un corrispettivo.

1.3. La parafiscalità

Accanto alla c.d. finanza tradizionale si è sviluppata quella che viene definita finanza parafiscale, cioè il prelievo di tributi e contributi finalizzati a specifici scopi assistenziali e mutualistici.

1.4. La fiscalizzazione degli oneri sociali fiscalizzazione degli oneri sociali

Per convenzione linguistica invalsa nella pratica, con l’espressione si suole indicare una serie di interventi con cui una parte dei contributi previdenziali posti a carico delle imprese viene finanziata dallo Stato. Essa si presenta come un intervento di economia politica volto da un lato alla riduzione del costo del lavoro e dall’altro a favorire l’occupazione dando un sostegno all’impresa.

Si intende per sgravi contributivi quei provvedimenti che hanno previsto la riduzione degli oneri contributivi dovuti alle varie gestioni dell’Inps a favore delle aziende operanti nei territori dellOMoARcPSD|18558518

2 Le discipline di studio dell’intervento finanziario pubblico

2.1. La scienza delle finanze

Scienza delle finanze La è la branca della scienza economica che studia gli interventi pubblici (quindi realizzati da soggetti come lo Stato, il governo, la pubblica amministrazione) nell'allocazione delle risorse e redistribuzione delle ricchezze, e più in generale nelle scelte economiche, attraverso il sistema fiscale e la politica fiscale.

Si suole suddividere la scienza delle finanze nei seguenti ambiti:

  • L'economia del benessere 뜠
  • Studio degli aspetti formali; lo 뜠
  • Teoria economica dell’imposizione fiscale la 뜠
  • Analisi dei principali settori di spesa pubblica l' 뜠

2.2. Il diritto finanziario

Diritto finanziario Il studia l’aspetto giuridico dell’attività finanziaria pubblica e costituisce una branca del diritto amministrativo che riguarda le norme giuridiche che regolano l’attività finanziaria dello Stato e degli altri enti pubblici.

Tali norme riguardano:

  • La gestione del bilancio e del patrimonio dello Stato
  • La gestione delle entrate e delle uscite dello Stato
  • Lo svolgimento dell’attività finanziaria pubblica

Gruppi omogenei di norme: Si possono, però, distinguere due relative alla gestione del pubblico denaro

  • Quelle relative alle entrate dello Stato, a)
  • Quelle sia patrimoniali che tributarie. b)

2.3. Il diritto tributario

Diritto tributario Il è un settore del diritto finanziario caratterizzato dall'avere ad oggetto l'imposizione, a favore di soggetti di diritto pubblico, di prestazioni patrimoniale. Tale branca del diritto pubblico regola i mezzi e le procedure per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie al finanziamento della spesa pubblica in generale, ossia delle spese che lo Stato e gli Enti pubblici devono sostenere per poter svolgere le loro funzioni.

3 I tributi

3.1. Il tributo

Tributo Il è termine di genere, che comprende le imposte, le tasse, i contributi speciali e i monopoli.

Il tributo è un prelievo coattivo di ricchezza operato dallo Stato, da un ente pubblico o da un'altra pubblica amministrazione.

Esso è espressione dell'esercizio della potestà impositiva di un ente sovrano e si caratterizza per avere un contenuto patrimoniale, personale, obbligatorio, pubblico, generale e solidale.

3.2. Classificazione dei tributi

La dottrina italiana suddivide i tributi tenendo conto della loro funzione acquisitiva, in imposte, tasse e contributi.

L'imposta è operata per il finanziamento di spesa pubblica destinata al soddisfacimento di bisogni pubblici indivisibili quali, secondo la dottrina classica, la difesa dello Stato, la giustizia e l'ordine pubblico.

Tassa La è operata per il finanziamento di spesa pubblica destinata al soddisfacimento di bisogni pubblici divisibili prestati su domanda, come ad es. l'istruzione (tassa universitaria) o la sanità (ticket sanitario).

Contributo Il è operato per il finanziamento di spesa pubblica destinata soddisfacimento di bisogni pubblici divisibili non prestati su domanda (es. contributi di urbanizzazione). lOMoARcPSD|18558518

3.3. I monopoli fiscali

Monopoli fiscali, I a differenza dei monopoli di diritto che sono introdotti per fini di utilità generale relativi a beni e soprattutto a servizi ritenuti di particolare interesse pubblico, sono funzionali a procacciare una entrata tributaria.

I monopoli fiscali oggi rimasti in vigore in Italia sono quello dei tabacchi e quello del gioco del lotto.

4 Rapporti con i diversi settori del diritto

4.1. Rapporti con settori del diritto sostanziale

Il diritto tributario fa parte del diritto amministrativo, in quanto, molte norme tributarie vengono direttamente mutuate da quelle generali del diritto amministrativo o integrate da esse. Inoltre, il diritto tributario ha legami con altri rami del diritto. Il diritto processuale tributario non è altro che lo strumento di tutela che viene messo a disposizione del contribuente che ritiene che siano stati lesi i suoi diritti.

Parte 2 “Le fonti del diritto tributario”

1 La fonte costituzionale

1.1. Costituzione e principi giuridici nella materia tributaria

Nell’ordinamento italiano fonte primaria del diritto tributario è la Costituzione le cui norme dettano i principi e rappresentano i presupposti fondamentali che, unitamente alle norme del diritto dell’unione europea, limitano e indirizzano l’attività del legislatore nazionale ponendo anche una serie di divieti alla potestà regolamentare dell’esecutivo.

La potestà legislativa in materia tributaria spetta, in base all’art. 117 della Costituzione, allo Stato ed alle Regioni, con le eccezioni previste, ovviamente, per le regioni a statuto speciale.

Per quel che riguarda le regioni a statuto ordinario, lo Stato ha, in via esclusiva, il potere di disciplinare il sistema tributario e di stabilire i principi fondamentali in materia fiscale.

Le Regioni, invece, hanno una potestà legislativa concorrente in materia di finanza pubblica e sistema fiscale ed hanno potestà legislativa in materia di tributi regionali e locali, sempre, però, nell’ambito dei principi fondamentali fissati dallo Stato.

Ai comuni ed alle province (queste ultime fino a quando non saranno del tutto abolite) spetta solo una potestà regolamentare per i tributi per i quali la legge tale potere riconosce.

Gli articoli costituzionali più importanti in materia di imposte sono:

  • Art. 2 – principio di solidarietà: si afferma che nel settore economico-finanziario la gestione delle risorse deve avvenire per soddisfare le esigenze della spesa pubblica o del patrimonio dello Stato sociale;
  • Art. 23 – sancisce la riserva di legge, per cui nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base ad una legge.
  • Art. 53 – prevede che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva ed il sistema tributario è informato a criteri di progressività;
  • Art. 75 – prevede che non siano sottoponibili a referendum abrogativo le leggi tributarie;
  • Art. 81 – dispone, al terzo comma, che con la legge di approvazione del bilancio non si possano istituire nuovi tributi o disporre nuove spese;
  • Art. 119 – demanda agli enti territoriali un’autonomia finanziaria. lOMoARcPSD|18558518

1.2. Il principio della riserva di legge

23 Cost. L’art recita: “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”. Tale disposizione indica che l’imposizione di una prestazione può sussistere solamente in corrispondenza della previsione da parte della legge e solo in questo caso siamo di fronte ad una condizione di legalità tributaria.

La riserva di legge è relativa in quanto la legge non ha l’esclusiva su tutta la materia ma soltanto su quelle norme che hanno ad oggetto la disciplina delle prestazioni imposte. Restano escluse le norme che riconoscono dei vantaggi ai contribuenti (benefici, esenzioni, agevolazioni e altro) e le norme in tema di accertamento e riscossione poiché investono la fase di attuazione della prestazione.

1.3. Principio della generalità del tributo

Il principio della generalità o dell’universalità del tributo si ricava dall’espressione per cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il termine (tutti) si riferisce tanto ai cittadini italiani quanto agli stranieri e agli apolidi che operano sul territorio dello Stato e che realizzano i presupposti di legge necessari per essere soggetti all’imposizione fiscale.

Tale termine inoltre si riferisce sia alle imprese individuali che collettive, sia nazionali che straniere.

Tuttavia, il legislatore può derogare, temporaneamente o definitivamente, al principio dell’universalità dell’imposta esentando quei cittadini che versano in determinate condizioni economiche.

1.4. Principio dell’eguaglianza del carico fiscale

Per la distribuzione del carico fiscale si fa uso del principio di eguaglianza, ossia che le imposte debbono essere distribuite equamente su tutti.

A tale proposito la dottrina ha elaborato tre diverse teorie:

  • I. La teoria della prestazione e controprestazione ritiene che un’equa distribuzione d’imposta si abbia in caso di equivalenza tra tributi e controprestazioni offerte dallo Stato sotto forma di servizi pubblici.
  • II. La teoria del sacrificio ritiene che si abbia eguaglianza di carico tributario quando i tributi imposti comportano per i contribuenti un uguale sacrificio, ossia in modo da gravare di più sui più abbienti.
  • III. La teoria della capacità contributiva, utilizzata anche in Italia, ritiene che la capacità contributiva di ciascuno aumenta più che proporzionalmente rispetto all’aumento del reddito.

1.5. Principio della capacità contributiva

Per attuare l’eguaglianza il costituente ha sancito il principio della capacità contributiva.

Il criterio stabilisce che un soggetto può essere tenuto ad adempiere a una determinata prestazione solo nel caso in cui il sorgere dell’obbligo posto in rapporto con un fatto, una circostanza, sia suscettibile di valutazione economica.

1.6. Principio della progressività del sistema tributario

Quando il carico tributario cresce in misura più che proporzionale col crescere della ricchezza imponibile, la tassazione è definita progressiva.

I meccanismi di attuazione di tale criterio possono essere molteplici ed operano attraverso il meccanismo delle detrazioni, per classi di reddito, in modo continuo e per scaglioni. lOMoARcPSD|18558518

2 Le fonti comunitarie

2.1. Principi fiscali e norme comunitarie

Bisogna tener presente che i rapporti tra l’ordinamento comunitario e gli ordinamenti degli Stati membri si sono evoluti in maniera tale che qualsiasi fonte dell’ordinamento comunitario possa prevalere su qualsiasi fonte degli Stati membri, a qualsiasi livello situata nelle fonti.

Le fonti comunitarie possono imporsi alle leggi e nei limiti anche alla Costituzione italiana essendo l’Italia membro dell’Unione Europea.

In particolare, gli artt. da 90 a 93 del trattato CE contengono le norme relative all’armonizzazione fiscale in campo comunitario.

Sulla base di tali norme vengono fissati tre principi cardine del sistema fiscale europeo, variamente applicati:

  • 1 – Tassazione nel paese di origine
  • 2 – Tassazione nel paese di destinazione
  • 3 – Non discriminazione fiscale

2.2. Principio della tassazione nel paese di origine

È il criterio in base al quale viene stabilito che la tassazione dei beni (imposte dirette), oggetto degli scambi internazionali, deve avvenire nel paese produttore.

Il criterio in esame assume notevole importanza alla luce dei rapporti commerciali fra i paesi appartenenti alla Comunità europea.

2.3. Principio della tassazione nel paese di destinazione

È il criterio in base al quale viene stabilito che la tassazione dei beni(imposte indirette), oggetto degli scambi internazionali, debba avvenire nel paese in cui essi sono acquistati e utilizzati.

2.4. Principio di non discriminazione fiscale

Non esiste una definizione autonoma del principio di discriminazione fiscale, ma essa si può al massimo dedurre dal concetto di uguaglianza del quale rappresenta l’opposto. Si giungerebbe così a concludere che con la parola discriminazione si intende disuguaglianza.

Il concetto di uguaglianza prevederebbe la medesima regolamentazione di due rapporti che si sono manifestati in relazione a medesime situazioni ed evidenzino medesime caratteristiche;

Tale principio si concretizza con il divieto per i membri della CE di esercitare la potestà tributaria con arbitrio e senza giustificazione.

3 Le fonti degli enti locali

3.1. Potestà legislativa delle regioni

Secondo l’interpretazione datane dalla Corte Costituzionale (vedi Sent. n. 102 del 2008) il nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione prevede che:

  • a) Lo Stato ha competenza legislativa esclusiva in materia di «sistema tributario […] dello Stato»
  • b) Le Regioni hanno potestà legislativa esclusiva nella materia tributaria non espressamente riservata alla legislazione dello Stato, con riguardo, beninteso, ai presupposti d'imposta collegati al territorio di ciascuna Regione e sempre che l'esercizio di tale facoltà non si traduca in un dazio o in un ostacolo alla libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni
  • c) Le Regioni e gli enti locali «stabiliscono e applicano tributi e entrate propri in armonia con la Costituzione e secondo i principî di coordinamento […] del sistema tributario»
  • d) Lo Stato e le Regioni hanno competenza legislativa concorrente nella materia del «coordinamento […] del sistema tributario», nella quale è riservata alla competenza legislativa dello Stato la determinazione dei princípi fondamentali. lOMoARcPSD|18558518

3.2. Potere regolamentare degli enti locali in materia tributaria

I Comuni, le Province e le Città metropolitane vedono riconosciuta la propria autonomia finanziaria di entrata e possono applicare tributi propri, utilizzando lo strumento giuridico del regolamento entro la cornice di legge regionale che dovrà rispondere ai principi generali della legge di coordinamento.

Nell’ambito della potestà legislativa regionale e dei principi fondamentali dello Stato, gli Enti locali non potranno mai introdurre nuovi tributi, in quanto dotati solo del potere regolamentare e non anche normativo.

La previsione costituzionale (ex art. 119 c.2) secondo la quale “stabiliscono e applicano tributi ed

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ggiovanni.ciocca di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Universita telematica "Pegaso" di Napoli o del prof Pisa Paolo.
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