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Diritto della crisi d’impresa e dell’insolvenza

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Indice

  • Diritto della crisi d’impresa e dell’insolvenza 6
  • Titolo I – Disposizioni generali 8
  • Art. 2086 C.C. – Direzione e gerarchia nell’impresa 8
  • Art. 1 CCII – Ambito di applicazione 8
  • Art. 2 CCII – Definizioni 8
  • Art. 3 CCI – Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi 10
  • Titolo II – Composizione negoziata della crisi, piattaforma unica nazionale, concordato semplificato e segnalazioni per la anticipata emersione della crisi 12
  • Art. 25-octies – Segnalazione dell’organo di controllo 12
  • Art. 25-novies CCI – Segnalazione dei creditori pubblici qualificati 12
  • Art. 25-decies CCI – Obblighi di comunicazione per le banche e intermediari 13
  • Art. 25-undicies CCI – Istituzione di programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e per l’elaborazione di piani di rateizzazione automatici 14
  • Art. 12 CCI – Composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa 17
  • Art. 13 CCI – Istituzione della piattaforma telematica e nomina dell’esperto 17
  • Art. 14 CCI – Interoperabilità tra la piattaforma nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d’imprese e altre banche dati 18
  • Art. 15 CCI - Scambio di documentazione e di dati contenuti nella piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa tra l'imprenditore e i creditori 18
  • Art. 16 CCI - Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti 18
  • Art. 17 CCI - Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento 18
  • Art. 18 CCI – Misure protettive 19
  • Art. 20 CCI – Sospensione di obblighi e di cause di scioglimento di cui agli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile 19
  • Art. 21 CCI - Gestione dell'impresa in pendenza delle trattative 19
  • Art. 22 CCI – Autorizzazioni del tribunale 20
  • Art. 23 CCI – Conclusione delle trattative 20
  • Art. 24 CCI – Conservazione degli effetti 20
  • Art. 25-bis CCI – Misure premiali 20
  • Art. 25-ter CCI – Compenso dell’esperto 21
  • Art. 25-sexies CCI – Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio 21
  • Titolo III – Procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza 22
  • Art. 11 CCI – Attribuzione della giurisdizione 22
  • Art. 26 CCI – Giurisdizione italiana 22

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  • Art. 27 CCI – Competenza per materia e per territorio 22
  • Art. 28 CCI – Trasferimento del centro degli interessi principali 23
  • Art. 29 CCI – Incompetenza 23
  • Art. 30 CCI – Conflitto positivo di competenza 23
  • Art. 31 CCI – Salvezza degli effetti 23
  • Art. 32 CCI - Competenza sulle azioni che derivano dall'apertura delle procedure di liquidazione 23
  • Art. 33 CCI - Cessazione dell'attività 25
  • Art. 34 CCI - Apertura della liquidazione giudiziale del debitore defunto 25
  • Art. 35 CCI – Morte del debitore 25
  • Art. 36 CCI – Eredità giacente e istituzione di erede sotto condizione sospensiva 25
  • Art. 37 CCI - Iniziativa per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale 26
  • Art. 38 CCI – Iniziativa del pubblico ministero 26
  • Art. 39 CCI - Obblighi del debitore che chiede l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza 27
  • Artt. 40 CCI - Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale 28
  • Art. 41 CCI - Procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale 30
  • Art. 42 CCI – Istruttoria sui debiti risultanti dai pubblici registri nei procedimenti per l'apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo 30
  • Art. 43 CCI – Rinuncia alla domanda 30
  • Art. 49 CCI - Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale 31
  • Art. 50 CCI - Reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale 32
  • Art. 52 CCII – Sospensione della liquidazione, dell'esecuzione del piano o degli accordi 32
  • Art. 53 CCII – Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione 33
  • Art. 54 CCII - Misure cautelari e protettive 34
  • Art. 55 CCII – Procedimento 35
  • Titolo IV – Strumenti di regolazione della crisi 36
  • Art. 120-bis CCII – Accesso 36
  • Titolo V – Liquidazione giudiziale 37
  • Capo I – Imprenditori individuali e società 37
  • Art. 121 CCII - Presupposti della liquidazione giudiziale 37
  • Art. 122 – Poteri del tribunale concorsuale 37
  • Art. 123 CCII – Poteri del giudice delegato 37

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  • Art. 124 CCII - Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale 38
  • Art. 125 CCI – Nomina del curatore 39
  • Art. 126 CCII – Accettazione del curatore 39
  • Art. 127 CCII - Qualità di pubblico ufficiale 39
  • Art. 128 CCII – Gestione della procedura 40
  • Art. 129 CCII – Esercizio delle attribuzioni del curatore 40
  • Art. 130 CCII – Relazione e rapporti riepilogativi del curatore 40
  • Art. 131 CCII – Deposito delle somme riscosse 41
  • Art. 132 CCII - Integrazione dei poteri del curatore 41
  • Art. 133 CCII - Reclamo contro gli atti e le omissioni del curatore 43
  • Art. 134 CCII – Revoca del curatore 43
  • Art. 135 CCII – Sostituzione del curatore 43
  • Art. 136 CCII – Responsabilità del curatore 43
  • Art. 138 CCII – Nomina del comitato dei creditori 43
  • Art. 139 CCII - Sostituzione e compenso dei componenti del comitato dei creditori 44
  • Art. 140 CCII – Funzioni e responsabilità del comitato dei creditori e dei suoi componenti 44
  • Art. 142 CCII - Beni del debitore 45
  • Art. 143 CCII – Rapporti processuali 45
  • Art. 144 CCII - Atti compiuti dal debitore dopo l'apertura della liquidazione giudiziale 45
  • Art. 145 CCII - Formalità eseguite dopo l'apertura della liquidazione giudiziale 46
  • Art. 146 CCII - Beni non compresi nella liquidazione giudiziale 46
  • Art. 147 CCII – Alimenti ed abitazione del debitore 46
  • Art. 148 CCII – Corrispondenza diretta al debitore 46
  • Art. 150 CCII - Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali 47
  • Art. 151 CCII – Concorso dei creditori 47
  • Art. 152 CCII - Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili 47
  • Art. 153 CCII – Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo 47
  • Art. 154 CCII - Crediti pecuniari 48
  • Art. 155 CCII – Compensazione 48
  • Art. 163 CCII – Atti a titolo gratuito 49
  • Art. 164 CCII – Pagamenti di crediti non scaduti e postergati 49
  • Art. 165 CCII – Azione revocatoria ordinaria 49
  • Art. 166 CCII – Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie (azione revocatoria concorsuale) 50
  • Art. 167 CCII - Patrimoni destinati ad uno specifico affare 52

3

  • Art. 169 CCII - Atti compiuti tra coniugi, parti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi di fatto 53
  • Art. 170 CCII - Limiti temporali delle azioni revocatorie e d'inefficacia 53
  • Art. 171 CCII – Effetti della revocazione 53
  • Art. 172 CCII – Rapporti pendenti 55
  • Artt. 173 CCII – Contratti preliminari 56
  • Art. 174 CCII - Contratti relativi a immobili da costruire 57
  • Art. 175 CCII – Contratti di carattere personale 57
  • Art. 177 CCII – Locazione finanziaria (leasing) 57
  • Art. 178 CCII – Vendita con riserva di proprietà 58
  • Art. 179 CCII – Contratti ad esecuzione continuata o periodica 58
  • Art. 180 CCII – Restituzione di cose non pagate 58
  • Art. 182 CCII – Associazione in partecipazione 59
  • Art. 183 CCII – Conto corrente, mandato, commissione 59
  • Art. 184 CCII - Contratto di affitto di azienda 59
  • Art. 185 CCII – Contratto di locazione di immobili 60
  • Art. 186 CCII – Contratto di appalto 60
  • Art. 187 CCII – Contratti di assicurazione 61
  • Art. 189 CCII – Rapporti di lavoro subordinato 61
  • Capo III - Accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale art. 200 e ss. CCII 65
  • Art. 201 CCII – Domande di ammissione al passivo 66
  • Art. 204 CCII - Formazione ed esecutività dello stato passivo 66
  • Art. 205 CCII - Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo 66
  • Art. 206 CCII – Impugnazione 67
  • Art. 207 CCII – Procedimento 67
  • Art. 209 CII – Previsione di insufficiente realizzo 67
  • Art. 210 CCII - Procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione 68
  • Capo IV - Esercizio dell'impresa e liquidazione dell'attivo 69
  • Art. 211 CCII – Esercizio dell’impresa del debitore 69
  • Art. 212 CCII – Affitto dell’azienda o di suoi rami 69
  • Art. 213 CCII – Programma di liquidazione 70
  • Art. 215 CCII – Cessioni di crediti, azioni revocatorie e partecipazioni e mandato a riscuotere crediti 71
  • Art. 216 CCII - Modalità della liquidazione 71
  • Art. 217 CCII - Poteri del giudice delegato 71

4

  • Art. 219 CCII - Procedimento di distribuzione della somma ricavata 72
  • Capo V - Ripartizione dell’attivo 73
  • Art. 220 CCII – Procedimento di ripartizione 73
  • Art. 221 CCII - Ordine di distribuzione delle somme 73
  • Art. 222 CCII - Disciplina dei crediti prededucibili 74
  • Art. 223 CCII – Conti speciali 74
  • Art. 224 CCII - Crediti assistiti da prelazione 74
  • Art. 225 CCII - Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente 75
  • Art. 226 CCII - Ripartizioni e diritti in favore del creditore con domanda tardiva 75
  • Art. 227 CCII – Ripartizioni parziali 75
  • Art. 228 CCII - Scioglimento delle ammissioni con riserva 75
  • Art. 229 CCII – Restituzione di somme riscosse 75
  • Art. 232 CCII – Ripartizione finale 75
  • Art. 233 CCII – Casi di chiusura 76
  • Art. 234 CCII - Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura 76
  • Art. 237 CCII - Casi di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale 76
  • Art. 238 CCII – Concorso dei vecchi e nuovi creditori 77
  • Art. 239 CCII - Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori 77
  • Art. 2751-bis C.C.- Creditori privilegiati 77
  • Capo X: Esdebitazione – Artt. 270 e ss. CCII 78
  • Art. 278 CCII - Oggetto e ambito di applicazione 78
  • Art. 279 CCII - Condizioni temporali di accesso 78
  • Art. 280 CCII – Condizioni per l’esdebitazione 78
  • Art. 281 CCII – Procedimento 78

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Diritto della crisi d’impresa e dell’insolvenza

15 luglio 2022 è entrato in vigore il Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza.

La vecchia legge fallimentare resta in vigore per i vecchi procedimenti.

La parola fallimento non esiste più, ma viene sostituita dalla liquidazione giudiziaria (si parla quindi di liquidato e non più di fallito).

Il CCII è entrato in vigore anticipatamente nel 2019 con alcuni articoli, per poi introdurre la riforma in maniera via via modificata.

I vantaggi di questa legge dovevano essere:

  • Prima della legge parecchi istituti viaggiavano in maniera autonoma e differente. Con il CCII si ha un procedimento unitario, sia per la liquidazione giudiziaria che per altri procedimenti inferiori
  • (Parzialmente attuato) Procedure d’allerta il problema spesso è che si pone rimedio troppo tardi; quindi, per evitare questo si era pensato di introdurre delle pratiche preventive ai procedimenti giudiziali.

La società in precedenza era incentrata nell’impresa individuale, poche erano le S.p.A. e S.r.l.. Il fallimento è stato da sempre vissuto a livello di stigma sociale e giudiziario (fino al 2005) come una legge punitiva; di fatti fino al 2005 era presente un registro dei falliti, il quale non permetteva per 10 anni ai soggetti di realizzare altre attività economiche.

Con il tempo cambia la prospettiva (anche grazie alla partecipazione all’UE), quindi inizia a non essere più adatta la struttura fallimentare prima a livello europeo e poi nazionale; ci si rende conto di dover dare una seconda chance all’imprenditore ed inoltre di non vedere l’impresa come l’imprenditore individuale, ma come il complesso aziendale e produttivo, che porta in se le caratteristiche tipiche economiche, che garantiscono reddito per coloro che lavorano a contatto con l’impresa (la chiusura dell’impresa porta a chiusure anche di ciò che sta intorno). Da qui viene abolito il registro dei falliti.

A livello europeo l’imprenditore viene interpretato come “bravo ma sfortunato” (es. imprese all’interno di una crisi esterna) cambia il modo di intendere l’attività di impresa: ovvero si tende ad aiutare dando una seconda possibilità.

Sulla base di questo pensiero il legislatore pensa al sistema dell’allerta, ovvero prima di raggiungere il default si cerca di intravedere la crisi tramite dei campanelli di allarme.

↓ Nella prima stesura dell’allerta si pensava che il comparto pubblico (AgE, INPS e INAIL) nel momento in cui si rendono conto in cui non vengono pagate imposte e contributi in certi massimali, il problema è però il fatto che questi comparti pubblici si muovono con 5/6 anni di ritardo.

↓ È stato poi successivamente ridisegnata, mirando a sensibilizzare l’imprenditore, tramite un cambio culturale, imposto dal legislatore con un nuovo disegno dell’imprenditore.

Art. 2086 C.C. c. 2: “L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.”

Nel pratico però sarebbe stata applicata solo da un’impresa già mediamente organizzata, parlando per cui di grandi imprese. Il tessuto economico italiano è però costituito da PMI/microimprese, quindi si è addossato sull’imprenditore una capacità che non ha. La responsabilità di ciò grava poi sui revisori ed i collegi sindacali (anche se essendoci maggiormente S.r.l. senza un obbligo di avere collegi sindacali, rimane obbligo ad imprenditori di avere un comportamento virtuoso in ottemperanza agli obblighi dettati dal 2086 C.C.).

Solitamente il soggetto in crisi pensando di farcela continua sul percorso, senza attivarsi, peggiorando tipicamente la propria situazione finanziaria. (es. di situazioni tipiche: richiesta finanziamento banche + crediti irrealizzabili difficoltà di incassarli scelta se procedere con la liquidazione oppure ricapitalizzando)

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Pensiero del legislatore non di natura punitiva, quanto assertiva. Il vecchio termine “fallimento” era invece di natura negativa. Ad oggi il concetto ha avuto una completa rivisitazione = l’imprenditore ha sbagliato, ma facendo caso agli errori compiuti potrebbe non compierli più, rimettendo in moto il ciclo economico dell’azienda (composta da conoscenze, know how, credito, innovazione, e definizione è qualcosa che produce ricchezza – infatti l’azienda è un bene produttivo es. affitto d’azienda, fatto per i beni produttivi, mentre la locazione per i beni ….) con il suo ambiente circostante.

Cambia inoltre il soccorso che viene prestato a colui che è in crisi Prima l’obiettivo è sempre stato la soddisfazione dei creditori, mentre ora l’obiettivo è il mantenimento della continuità aziendale. Ovviamente la soddisfazione dei creditori rimane, ma gerarchicamente è più importante la preservazione della continuità aziendale, che mi permette di far riavviare l’attività, permettendomi di produrre nuove ricchezze e di ottemperare alle obbligazioni.

Si redige quindi il sistema dell’allerta tramite il recepimento delle direttive europee “tanto prima si riesce a far scattare l’allarme, tanto prima si riesce a salvare il salvabile o porre fine al prima possibile all’azienda che non funziona più”. [Lo stallo non è tollerato dallo stato perché conduce sempre alla liquidazione della società es. sistema dei veti incrociati: società con 2 soci al 50%] Nella direttiva del 2019 all’inizio l’allerta era un sistema di allerta interno ed esterno:

  • Interna: Imprenditore, revisori e collegio sindacale se il collegio sindacale si attivava immediatamente la procedura si mantengono diritti di privilegio
  • Esterna: Enti pubblici (agenzia entrate e riscossione, agenzia entrate, INPS, INAIL) erano stati previsti dei parametri molto stringenti secondo cui doveva attivare una procedura di “negoziazione assistita”

Si è riversato molto sull’imprenditore e responsabilizzato il collegio sindacale, togliendo la norma “se siete diligenti nell’immediato avviso, si viene esclusi della responsabilità”, il collegio sindacale deve avvertire, lasciando poi al giudice la valutazione sul comportamento tempestivo, corretto e diligente di questo organo di vigilanza.

L’allerta è inserita all’interno degli strumenti di negoziazione assistita.

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Titolo I – Disposizioni generali

Art. 2086 C.C. – Direzione e gerarchia nell’impresa

c. 1 “L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.”

c. 2: “L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sonia.ss di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto della crisi d'impresa e dell'insolvenza e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Signorelli Fabio.
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