Estratto del documento

Diritto delle comunicazioni

Preappello al 13/6 con 3 domande aperte (25/30 righe) + domanda a piacere su temi di Invernizzi.

La libertà di pensiero e di informazione

Hanno medesima base giuridica ma bisogna declinarla secondo due profili. Libertà di pensiero e di informazione sono libertà fondamentali.

- Le libertà fondamentali sono ad esempio libertà di pensiero e libertà di informazione, libertà religiosa, quelle che esprimono la posizione di una certa persona.

- Gli altri sono detti diritti sociali: per manifestare pensiero ho bisogno di una penna, un telefono o una lettera. Per vedere realizzato un diritto sociale ho bisogno di una scuola, università, ospedale. I diritti fondamentali non richiedono l’intervento dello stato al contrario di quanto serve per i diritti sociali.

La libertà di pensiero e di informazione è una libertà che caratterizza i rapporti tra stato e cittadini (quindi la forma di Stato): «lo stesso sistema di stampo occidentale (o liberale) non potrebbe vigere in Italia, se non sussistessero le situazioni garantite dall’art. 21 della Costituzione repubblicana».

-> Si parla forma di stato democratica di stampo occidentale perché il modello liberale occidentale si basa sull’art.21 della costituzione (in Italia). Il pensiero liberale, che nasce con rivoluzioni settecentesche, dà principi liberali che si collegano a principi costituzionali attuali. L’art. 21 è conseguenza di questa esperienza storica-giuridica. Tutte le società evolvono. La costituzione italiana si basa su una matrice occidentale.

La libertà di pensiero e di informazioni nelle fonti del diritto

Libertà di pensiero: fra le più analiticamente disciplinate

  • Nelle Costituzioni contemporanee
  • In altre fonti di diritto, internazionali e sovranazionali

Prima di internet la libertà di pensiero (disciplinata analiticamente) stava in tutte le costituzioni contemporanee e nei diritti internazionali e sovranazionali. Grazie a queste basi oggi è possibile affrontare la novità di internet.

Nella Costituzione italiana: l’art.21

Art. 21 della costituzione scritto nel 47.

a) La formulazione è troppo semplice?
b) Ci sono delle lacune?

Art. 21 stabilisce che tutti hanno il diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero con ogni mezzo. (I comma).

c) Prospettiva passata o futura? Se pensiamo questa formulazione nel mondo di oggi è sufficiente? Ci protegge? Es. fake news può darsi che ci siano lacune. Quando veniva scritto quale prospettiva veniva adottata? I nostri padri costituenti erano figure intellettuali straordinarie, le costituzioni sono scritte per durare nel tempo. Nessun costituente si immaginava che ad oggi ci sarebbero stati telefoni con cui scriviamo ecc. l’importante era garantire la libertà e non i mezzi. Il WWW nasce negli anni 90 come strumento militare.

d) L’art. 21 in costituzione quali mezzi di comunicazione disciplina?
e) Quali profili concettuali comporta questo articolo?

La libertà di pensiero e di informazione nelle fonti di diritto inter-e sovranazionale

Le risposte oggi non possono basarsi solo sulla normativa interna. Ci dobbiamo riferire anche altre fonti:

  • Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo, Assemblea generale dell’ONU, 10 dicembre 1948, art. 19
  • Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, approvata nel 1950 dagli Stati membri del Consiglio d’Europa, ratificata dall’Italia nel 1955, art. 10
  • Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea, dotata dello stesso valore giuridico dei Trattati sovranazionali a partire dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona del 2009, art. 11

La libertà di pensiero e di informazione nell’ordinamento costituzionale italiano

L’articolo 21 della costituzione: il testo costituzionale

Art.21 della Costituzione

  • (1) Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
  • (2) La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
  • (3) Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria [cfr. art. 111 c.1] nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
  • (4) In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.
  • (5) La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
  • (6) Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

I comma: Art. 21 stabilisce che tutti hanno il diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero con ogni mezzo.

II comma: Pasta alla stampa perché è il 1947 dopo 20 anni di dittatura.

III comma: Conseguenza del secondo -> si può sequestrare pubblicazione solo se giudice dice che si può fare e in casi specifici (ci deve essere legge che lo permette).

IV comma: Ci possono essere casi di urgenza in cui posso o devo sequestrare una pubblicazione (es. scrivo articolo che incentiva a cose sbagliate) -> non c’è caso univoco.

V comma: Si sposta su piano diverso, interessante in tempi recenti. Chi finanzia la stampa periodica? Perché se finanzio la tua pubblicazione posso volere che tu scriva alcune cose e non altre. Il cittadino deve sapere chi ti paga così da poter capire altre cose.

VI comma: Tutto quello che è contrario al buon costume è vietato. Nel 47 ciò che veniva avvertito come buon costume non è come adesso (espressione permette l’adattamento ai vari cambiamenti).

La manifestazione del pensiero

  • Una definizione ampia: la titolarità del diritto e il suo oggetto,
  • I limiti «logici»: i beni rango cost., posso usare come una clava questa libertà? No perché ci deve essere bilanciamento tra diritti.
  • Una libertà anche «negativa»,
  • La libertà di «informare»,
  • La libertà di «essere informati».

La libertà di informazione ha un doppio volto: diritto ad informare e diritto ad essere informato. Nel 69 con sentenza del 84 la corte costituzionale dice che la manifestazione del pensiero è la pietra angolare dell’ordinamento democratico (ordinamento basato sulla democrazia).

Indice:

  • La titolarità del diritto sotto il profilo soggettivo,
  • La titolarità del diritto sotto il profilo oggettivo;
  • Il caso particolare della pubblicità cd. commerciale;
  • Le differenze rispetto alla libertà di comunicazione (art. 15 Cost.),
  • Il collegamento con altre libertà costituzionali (ad es. di insegnamento, religiosa, dell’arte e della scienza, ecc.), e il nesso con valori e libertà sui quali è fondato l’ordinamento democratico repubblicano.

La libertà di pensiero e di informazione: l’articolo 21 Cost.

La titolarità del diritto sul piano soggettivo

«Tutti», «diritto dell’uomo»: cittadini, stranieri, minori di età, singoli, formazioni sociali (v. Corte cost., sent. n. 126/1985 sulla forma collettiva di manifestazione del pensiero)

Art. 21 ci dice che tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Tutti= non solo chi ha la cittadinanza, ma tutti (cittadini UE, di altri paesi, minori d’età, singoli, formazioni sociali ecc.). La corte costituzionale ci dice nel 85 anche che ci può essere manifestazione collettiva (oltre a quella del singolo). Sul piano soggettivo, tutti indistintamente, hanno questo diritto.

A «tutti» l’identica garanzia: discussione in passato sulla differente estensione del diritto in ragione delle caratteristiche/qualità del soggetto titolare dello stesso (ad es.: giornalisti?)

Se tutti hanno questo diritto bisogna garantirlo per tutti allo stesso modo con stessa intensità. In passato ci si è chiesti se a seconda di alcuni soggetti questa libertà potesse essere applicata in modo diverso. Adesso a tutti i cittadini viene data la stessa identica garanzia.

Eccezione: insindacabilità per le opinioni espresse dai parlamentari e dai consiglieri regionali nell’esercizio delle loro funzioni

  • Ossia, sotto il profilo soggettivo, quelle previste dagli artt. 68 e 122 Cost.
  • Prerogative riconosciute dalla Cost. alla istituzione di appartenenza per tutelarne permetterne il migliore funzionamento possibile, non ai singoli individui che ne sono parte
  • V. ad es. Corte cost., sentt. nn. 1150/1988 e 443/1993

Ci sono situazioni in cui si tutela maggiormente libertà di pensiero: consigliere regionale o parlamentare è più tutelato quando esprime il suo pensiero nell’esercizio della sua professione (nella mentalità italiana questa immunità si pensa sia più un privilegio, quando in realtà si fa per tutelare l’istituzione). Libertà introdotta per garantire funzionamento di una istituzione.

La titolarità del diritto sul piano oggettivo

a) Possibile una definizione esaustiva dell’oggetto della libertà? Non è facile dire quale sia l’oggetto in questione.

a.1) Una libertà così particolare posso definirla in modo esaustivo soprattutto con il passare del tempo? No, si preferisce in un ordinamento democratico dire che non c’è una definizione esaustiva dell’oggetto di questa libertà.

Oggetto: Ogni possibile forma di espressione di idee, pensieri, opinioni e notizie che si vogliano comunicare agli altri in generale (non nell’intimo della persona, ma alla collettività).

a.2) Colleghiamo alla nozione di informazioni l’esercizio della libertà. Si interpreta in modo ampio il primo comma dell’art.21 interpretazione ampia de «ogni forma di …», dunque anche il pensiero altrui (fatto proprio in modo lecito), relativo a fatti di attualità, notizie, conoscenze ecc., «informazioni» Sul piano oggettivo non abbiamo confini stretti.

a.3) Esclusi comportamenti/azioni; problematica complessa dell’incitamento ad un’azione→ istigazione/apologia/propaganda come azioni o pensiero? Corte cost. e bilanciamento con altri beni di rango costituzionale (v. ad es. sent. n. 87/1966), questione della esclusione dalle garanzie dell’art. 21 Cost.:

N.B: Una cosa è garantire la più ampia, profonda e robusta informazione possibile, altro invece è garantirla in modo tale che assicurandola sia possibile compiere comportamenti illeciti (una cosa è esprimere il proprio pensiero e una cosa è istigare all’odio). -> art. 21 non copre queste cose. Bisogna sempre considerare la dignità della persona umana. Tutti quei comportamenti che diventano incitazione a far del male non sono contemplati dall’articolo.

a.4) Concetti elaborati o irrazionali? Sul piano oggettivo quale è il contenuto? Il caso della pubblicità commerciale: posso dare a pubblicità commerciali contenuti irrazionali? es. pubblicità in cui uno invidioso della macchina di un altro gliela graffia. Quando si parla di comunicazione o pubblicità commerciale, per un lungo periodo storico si è parlato di strumento per vendere un prodotto. Poi c’è salto di qualità. Se però collego mezzo di espressione/di comunicazione al prodotto passo attraverso art. 41: ho diritto di fare impresa e quindi ho diritto di diffondere i miei prodotti, ma c’è diritto di diffondere contenuti irrazionali che impattano su società (con meccanismi di percezione del messaggio differenti).

Art. 21 una libertà negativa

  • Non esprimere alcuna opinione,
  • Significativa nei rapporti fra soggetti privati e nei confronti dello Stato e della PA,
  • Profilo confermato in altre disposizioni cost.li, ad es. artt. 15 e 48,
  • Problematica dei limiti del diritto al silenzio «risolta» secondo modello della libertà di pensiero (v. valori che, in base al criterio di ragionevolezza, prevalgano in specifici casi sulla libertà –es.: giustizia, buon andamento e imparzialità della PA, sicurezza dello Stato ecc.).

L’art.21 ci dà diritto a non esprimere alcuna opinione. Molto significativo nei rapporti privati o anche con lo stato (non puoi obbligarmi a pensare/dire qualcosa). Il tema più che problematico del diritto al silenzio è risolto con modello di libertà di pensiero. I criteri che il giudice utilizza sono quello della ragionevolezza e proporzionalità.

Art. 21 la libertà di pensiero

La libertà di pensiero (intesa quindi come una unica libertà) ha diverse declinazioni/sfaccettature:

  • Diritto di informare
  • Diritto di cronaca
  • Diritto di critica
  • Diritto di satira

Queste quattro declinazioni poi si integrano con altri articoli (valore della scienza, della cultura ecc..). Ad c) ed): l’integrazione con il richiamo ad altre disposizioni costituzionali (rispettivamente: ad c) artt. 18 e 49 Cost., ad d) artt. 9 e 33 Cost.).

La pubblicità può anche informare, non fa cronaca, non fa critica ma forse fa satira.

Riassumendo: la libertà «di essere informati», ossia il diritto i cui i titolari si trasformano in «destinatari dell’attività informativa»,

  • Il diritto «di informare» come lato attivo della libertà, informa gli altri.
  • Il diritto «ad essere informati» come lato passivo della libertà (in molti atti internazionali e nella Carta UE),
  • > Il diritto a ricevere notizie, il diritto di ricercare notizie, il diritto di accesso alle fonti notiziali (v. caso cittadino-PA, la l. n. 241/1990 e successive modifiche, la l. n. 150/2000, il Codice della Amministrazione digitale del 2005: rinvio slides lezioni avv. Invernizzi).
  • Il diritto «di cronaca» inteso come il diritto «di critica»?,
  • Il diritto «di satira»?

Pensiamo al diritto di cronaca e diritto di satira nell’ambito della comunicazione pubblicitaria: diritto ad informare rispetto ai propri prodotti e diritto nostro dei cittadini ad essere informati (es. declinazioni che riguardano il rispetto dell’ambiente (imballaggio, provenienza dei prodotti ecc.) passano con etichette ma anche attraverso la pubblicità) -> diritto ad essere informati come cittadini ma anche come consumatore. Il tema molto delicato è quello del limite del diritto di satira: quando bisogna bloccarla, chi può farlo?

Se noi ragioniamo sull’evoluzione della pubblicità commerciale (poi comunicazione pubblicitaria) ci chiediamo se sia toccata dall’art.21. (In Italia no)

Art. 21 Cost.: fra diritto sociale fondamentale e informazione pluralistica.

Da un lato è un diritto sociale fondamentale dall’altro è base giuridica che dà possibilità di rivendicare una tutela particolare per una informazione pluralistica. Individuazione di questi pilastri l’abbiamo grazie a chi ha studiato il fenomeno:

  • La dottrina: studiosi del campo giuridico
  • La giurisprudenza costituzionale: ci dà delle risposte rispetto all’evoluzione della base giuridica

Il diritto all’informazione: come diritto sociale?

  • Nei confronti dello Stato?
  • Nei confronti della Pubblica amministrazione?
  • Nei confronti delle imprese/fonti di informazione?

Il diritto all’informazione è un diritto fondamentale. La giurisprudenza divide tra diritti fondamentali (di religione, pensiero ecc.) e poi ci sono i diritti sociali. I primi godono di una tutela fortissima mentre i secondi richiedono intervento dello stato per realizzarsi. I diritti economici sono tutelati ed esercitati ma nel rispetto della comunità. I diritti sociali sono così importanti che non sono sullo stesso piano di quelli fondamentali ma sono facenti parte della stessa sfera, quelli economici no.

Diritto all’informazione: come diritto sociale? È diritto sociale fondamentale? Se è così posso farlo valere in modo nuovo nei confronti dello stato: ho bisogno che lo stato intervenga per poter esercitare diritto. Il cittadino si confronta con pubblica amministrazione come primo organo. Fino a questo punto c’è rapporto verticale: cittadino vs. pubblica amministrazione. Ma c’è anche rapporto orizzontale: ho diritto ad essere informata da imprese private.

Risposte: ad oggi se si accetta una posizione di una parte della dottrina italiana, il diritto all’informazione come diritto sociale fondamentale: nasce con art. 21 ma poi ad oggi, visti gli strumenti che si hanno per informarsi che lo stato tolga ostacoli che ci impediscono di informarci (es. periodo della pandemia per garantire accesso alla rete).

Una figura soggettiva di diritto all’informazione

Il diritto all’informazione come diritto sociale, fondato sugli artt. 21 Cost. e 3, 2°comma Cost.? Se è diritto sociale fondamentale sto costruendo a livello teorico una figura soggettiva. Ho pretesa nei confronti dello stato: lo stato deve poter realizzare il mio diritto, compiendo anche delle azioni, puoi porre degli obblighi. Pretesa a che lo Stato, per realizzare questa aspettativa, fondata nella Costituzione,

  • Compia una attività o
  • Ponga degli obblighi

-> posizione giuridica soggettiva attiva o passiva: i diritti sono posizioni giuridiche di vantaggio (alcune interamente tutelati). Figura soggettiva di diritto all’informazione. La distinzione è che interviene direttamente lo stato o pone obblighi a coloro che devono int

Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 163
Diritto della comunicazione  Pag. 1 Diritto della comunicazione  Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 163.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto della comunicazione  Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 163.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto della comunicazione  Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 163.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto della comunicazione  Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 163.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto della comunicazione  Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 163.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto della comunicazione  Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 163.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto della comunicazione  Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 163.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto della comunicazione  Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 163.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto della comunicazione  Pag. 41
1 su 163
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MartaUgolini di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto della comunicazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Bonini Monica.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community