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Diritto dei contratti

Concetti fondamentali

L'autonomia privata è: il potere di autoregolare i propri interessi.

L'eteronomia è: la creazione di regole da parte di un soggetto, provvisto di un potere pubblico, estraneo rispetto al titolare dell'interesse cui quelle regole vanno applicate.

Il diritto di ritenzione è espressione di: autotutela.

L'autonomia individuale è: il potere del soggetto agente, persona fisica o giuridica, o del suo rappresentante di regolare interessi di sua pertinenza esclusiva.

La differenza tra autonomia individuale e autonomia collettiva concerne: il tipo di interesse.

L'autonomia associativa: ha come contenuto la regolazione di interessi preordinati al conseguimento di uno scopo comune.

Amministrazione pubblica e diritto privato

Le pubbliche amministrazioni sono sottoposte al diritto privato quando non devono agire ex autoritate in base a specifiche disposizioni.

L'interesse pubblico nell'ottica del principio di legalità costituzionale è: l'attuazione dei valori delle persone consociate nell'unità dei diritti e dei doveri.

La pubblica amministrazione quale soggetto contraente deve compiere: la migliore scelta dell'altro contraente.

Nella contrattazione con la pubblica amministrazione vige il principio della forma scritta.

Autonomia negoziale e contrattuale

Si discorre di autonomia negoziale e di autonomia contrattuale: muovendo dalla relazione di genere a specie.

L'autonomia negoziale è: il potere di regolare con proprie manifestazioni di volontà interessi privati o pubblici non necessariamente propri.

Sul problema della rilevanza costituzionale dell'autonomia contrattuale: va segnalato il tentativo di instaurare un legame fra l'art. 1322 e l'art. 41 Cost.

L'art. 41 cost. può utilmente riferirsi: all'autonomia contrattuale d'impresa.

Norme costituzionali

Negli artt. 2, 29 e 30 cost. trovano sostegno le esplicazioni di autonomia che hanno la loro ragion d'essere: nella famiglia.

Gli artt. 1 e 35 ss. cost. attengono: ai rapporti di lavoro subordinato.

Gli artt. 2 e 18 segnano il limite generale: dell'autonomia di impresa.

Il limite all'autonomia contrattuale collettiva è fissato: dall'art. 39.

Contratti e diritto comunitario

Nelle vendite di immobili in multiproprietà il venditore deve: consegnare all'acquirente prima della conclusione del contratto un documento informativo dettagliato.

Nel rapporto tra autonomia negoziale e diritto comunitario va emergendo negli ultimi anni: uno stato di debolezza dei soggetti professionisti.

Atti di autonomia contrattuale

Gli atti di autonomia contrattuale: vanno sottoposti al controllo di conformità ai principi e ai valori dell'ordinamento.

La proporzionalità è una specificazione del principio di: adeguatezza.

Il principio di proporzionalità: vieta una sproporzione eccessiva tra le prestazioni.

L'art. 1322 c.c. impone il giudizio di meritevolezza: solo nei confronti dei contratti atipici.

Liceità e interpretazione

La liceità è una condizione: necessaria ma non sufficiente per ammettere un diritto.

Interpretare deve significare: individuare la normativa ragionevole.

La correlazione tra l'autonomia contrattuale e il contesto politico sociale ed economico nel quale essa si estrinseca è: quello della compressione dell'autonomia contrattuale ad opera del diritto pubblico.

Libertà contrattuali

Le libertà contrattuali sono: componenti del fenomeno dell'autonomia contrattuale.

A parere di alcuni autori: tutti i contratti atipici deriverebbero in ogni caso da fattispecie legali.

Il factoring è un contratto: atipico.

Contratti misti e libertà negoziale

Alcuni autori ritengono che i contratti misti: non siano una categoria autonoma.

L'art. 2821 è un esempio di: libertà di scegliere la struttura negoziale.

La libertà di scegliere la struttura negoziale ha fondamento: nel principio dell'economia delle dichiarazioni.

Un esempio di libertà di incidere sull'efficacia contrattuale è dato: dall'art. 1411.

Negozio indiretto e diritto di famiglia

Il negozio indiretto trova il limite: nel divieto di eludere l'applicazione di una norma imperativa.

Nel diritto di famiglia lo spazio di autoregolamentazione degli interessi è: ampio.

Il contenuto dell'atto di ultima volontà è: tipico e atipico, patrimoniale e non patrimoniale.

Conoscenza degli strumenti negoziali

La conoscenza degli strumenti dell'autonomia negoziale è conseguibile: esaminando l'atto sia nella sua struttura sia nella sua funzione.

I contratti, gli 'accordi' e le 'convenzioni': i primi hanno una analitica definizione, mentre gli altri non sono definiti dalla legge.

Gli 'accordi' e le 'convenzioni' hanno natura: negoziale.

Negozi unilaterali

La 'categoria' del negozio unilaterale è contrassegnato dalla presenza di: una sola parte.

Negli atti giuridici gli effetti giuridici si producono per volontà: della legge.

I negozi che regolano i rapporti patrimoniali della famiglia si chiamano: convenzioni.

Principi giuridici e rappresentanza

Il dogma della tassatività riguarda: i negozi unilaterali.

La norma principale sulla disciplina giuridica dei negozi unilaterali è: l'art. 1324.

La dichiarazione resa dal soggetto inabilitato assistito dal curatore si definisce: complessa.

Autonomia e rappresentanza

Nella stipulazione di un contratto di vendita di un bene in comunione ad opera dei comproprietari, costoro rappresentano: una parte complessa e unica.

L'accesso nel diritto privato al concetto moderno di rappresentanza è stato fornito dalla tesi: dell'autonomia della volontà.

Il potere rappresentativo concerne: l'adozione e la ricezione di atti giuridici o di prestazioni.

Il rappresentante assume la qualità di: parte dell'atto.

Il rappresentato assume la qualità di: parte del rapporto.

Rappresentanza indiretta e procura

Quando il potere di gestione del contraente rimane nell'ambito del rapporto tra interessato e rappresentante si ha: la rappresentanza indiretta.

La procura è un: negozio unilaterale.

La partecipazione del rappresentante richiede: che questi abbia la capacità naturale.

La forma della procura è: per relationem.

Disciplina del contratto e abuso di potere

La disciplina del contratto concluso dal rappresentante con se stesso è applicazione dell'abuso di potere.

L'eccesso o difetto del potere rappresentativo postula: la carenza di legittimazione.

Contratto per persona da nominare

Il contratto per persona da nominare è disciplinato: dall'art. 1401.

La clausola di riserva di nomina rende temporaneamente incerto: il soggetto titolare dei diritti e degli obblighi contrattuali.

Teoria della volontà e affidamento

La ricostruzione prevalente qualifica l'istituto nell'ambito: del fenomeno rappresentativo.

Nello studio del concetto della volontà la teoria prevalente valorizza: il concetto di affidamento.

Contratti e dichiarazioni di volontà

Nei contratti la dichiarazione di volontà di una parte: ha sempre carattere recettizio.

L'efficacia degli atti unilaterali è disciplinata: dall'art. 1334.

L'abbandono del fondo è: comportamento attuativo.

Il ricorso alla dichiarazione tacita di volontà è escluso per quegli atti per i quali la legge richiede la forma scritta.

L'autoresponsabilità è espressione: della buona fede.

La disciplina dell'affidamento ricorre: nell'errore.

Causa del contratto

La causa è generalmente definita come: la funzione economico-sociale che il contratto obiettivamente persegue.

Lo scopo obiettivo del contratto è: autonomo rispetto allo scopo individuale.

L'ordinamento ha accolto il: principio della causalità negoziale.

Sotto il vigore del codice civile del 1865, la dottrina valutava il contratto: esclusivamente come fonte di obbligazioni.

Causa e codici civili

Dopo l'entrata in vigore del codice civile del 1942 la causa cominciò ad essere identificata: nella ragione economico-giuridica del negozio.

La causa del contratto di mandato è disciplinata: dall'art. 1703.

È preferibile ravvisare nella causa: la funzione economico-individuale.

In presenza di una pluralità di compravendite è possibile riscontrare: un'identità di tipo contrattuale ma una pluralità di cause.

Sintesi e relativizzazione degli effetti

La parola 'sintesi' indica: la relativizzazione degli effetti con riferimento al concreto negozio.

Gli aspetti della causa come funzione economico-individuale e della causa come sintesi degli effetti essenziali: si riferiscono al concreto interesse.

Controllo di meritevolezza e liceità

Gli atti di autonomia negoziale sono soggetti: al controllo della meritevolezza (1322) e a quello della liceità della causa (1343 ss.).

La sottoposizione della causa dell'atto di autonomia al controllo di liceità e di meritevolezza significa che l'ordinamento ha imposto: un controllo dell'idoneità dell'atto.

Il giudizio di meritevolezza discende anche da un'interpretazione: sistematica ed assiologica.

Causa illecita e norme imperative

La causa del contratto è illecita: quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume.

L'art. 97 della Costituzione disciplina: il principio di legalità.

La causa si reputa illecita quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di norme imperative: secondo l'art. 1344.

Il contratto di mandato ad acquistare beni dello Stato conferito dagli amministratori dei beni medesimi ad un terzo è: nullo.

Oggetto del contratto e nullità

La mancanza dell'oggetto comporta: la nullità del negozio.

L'impossibilità e l'indeterminabilità dell'oggetto integrano difetti: strutturali della fattispecie negoziale.

Illiceità dell'oggetto e buon costume

L'illiceità dell'oggetto per contrasto col buon costume dà luogo: all'irripetibilità di quanto si è pagato.

Contratto in frode alla legge

Nel contratto in frode alla legge la norma imperativa è formalmente osservata e violata nella sostanza.

La teoria oggettiva dà rilevanza esclusiva: alla causa del negozio.

Parte della dottrina qualifica il contratto in frode alla legge come: un fenomeno di collegamento negoziale.

Alienazioni in garanzia e donazione

Le alienazioni in garanzia trovano la sua disciplina: nell'art. 2744 c.c.

L'errore sul motivo della donazione è disciplinato: L'errore sul motivo della donazione è disciplinato.

Vi sono casi di rilevanza implicita del motivo illecito come nel caso di: transazione su titolo nullo.

Contratto di mutuo

Nel contratto di mutuo generalmente l'uso della somma ricevuta da parte del mutuatario costituisce: il motivo.

Negozi astratti e causa

I negozi astratti sono quelli che producono: effetti giuridici prescindendo dalla causa.

Nell'astrazione sostanziale assoluta la causa: non assume mai rilevanza.

L'astrattezza piena o assoluta della causa: non è ammessa.

Oggetto del contratto

La tesi prevalente identifica l'oggetto del contratto: con la prestazione.

La prestazione viene a coincidere con: l'attribuzione patrimoniale.

Le ipotesi dei contratti c.d. assurdi o aberranti vanno ricondotte: all'impossibilità giuridica assoluta.

Contratti futuri e impossibilità

Il contratto avente ad oggetto un fare fungibile è nullo quando l'impossibilità è: materiale ed assoluta.

La possibilità di dedurre in contratto la prestazione di cose future è prevista: dall'art. 1348.

Se la cosa futura non viene ad esistenza e le parti non hanno voluto stipulare un contratto aleatorio: il contratto è nullo secondo l'art. 1472.

Esempi di relatio

Nell'esempio 'ti vendo lo stesso oggetto che Tizio ha venduto a Caio e per lo stesso prezzo' la relatio è: sostanziale.

Nell'esempio 'ti vendo la frutta del mio giardino' la relatio è: formale.

Arbitraggio e mandato

La disciplina dell'arbitraggio si rinviene: nell'art. 1349.

La tesi dominante ritiene che l'atto negoziale che dà vita all'arbitraggio sia da ricondurre: al contratto di mandato.

Principio di libertà

Il principio di libertà fa perno: sull'art. 1325.

L'interesse che sta alla base della normativa sulla forma è di tipo: assiologico-costituzionale.

Prova testimoniale

Si esclude l'ammissibilità della prova testimoniale: quando la forma è ad probationem.

Ipotesi di forma legale esclusivamente per fini probatori è contemplata per: il contratto di transazione.

Atto pubblico e scrittura privata

L'atto pubblico è disciplinato: dall'art. 2699 c.c.

La scrittura privata è disciplinata: dall'art. 2702 c.c.

Affinché una scrittura privata possa essere trascritta nei pubblici registri immobiliari è necessario: che il pubblico ufficiale attesti che la sottoscrizione sia stata apposta in sua presenza.

Disciplina della dichiarazione negoziale

Il potere di determinare con patto scritto la forma del proprio contratto è previsto: dall'art. 1352 c.c.

Il carattere negoziale dei patti sulla forma richiama la necessità: del controllo di meritevolezza.

L'estensione dell'art. 1352 ai negozi unilaterali è opera: della giurisprudenza.

Regolamentazione tempo e spazio

La regolamentazione del tempo e dello spazio dell'accordo è necessaria se lo scambio avviene tra persone distanti.

La disciplina della proposta e dell'accettazione è contenuta: nell'art. 1326 c.c.

Proposta e accettazione

L'oblato è: il destinatario della proposta.

Se la proposta è incompleta: vale come invito ad offrire.

La proposta con oggetto determinabile: è per relationem.

Natura giuridica della proposta

Secondo la dottrina prevalente la natura giuridica della proposta è: un atto prenegoziale recettizio.

L'accettazione parziale rende: indefinito l'oggetto del consenso.

Il potere di accettazione dell'oblato è: un diritto potestativo.

Revoca e perfezionamento del contratto

La revoca è considerata: un atto prenegoziale.

Il sistema di perfezionamento del contratto, nell'ipotesi in cui le parti si trovino in luoghi diversi, previsto dal codice civile è quello: della presunzione di conoscenza.

Proposta irrevocabile

La proposta irrevocabile è disciplinata dall'art.: 1329.

La tesi prevalente in dottrina ritiene che la proposta irrevocabile sia: un atto negoziale unico caratterizzato da irrevocabilità.

Qualora il termine manchi la proposta va considerata: revocabile.

Criteri della proposta semplice

I criteri della proposta semplice sono forniti dall'art.: 1326.

L'offerta al pubblico è disciplinata dall'art.: 1336.

La promessa al pubblico è: un negozio giuridico unilaterale vincolante.

Invito ad offrire

Chi invita ad offrire: non vuole assumere alcun impegno specifico.

Secondo autorevole dottrina l'offerta al pubblico: non ha carattere recettizio.

Formazione del contratto

La formazione del contratto con obbligazioni a carico della sola parte proponente è disciplinata dall'art.: 1333.

La tesi prevalente in dottrina ritiene che il contratto con obbligazioni a carico della sola parte proponente sia: costituito da un contratto e l'accettazione risulti da un comportamento legalmente tipizzato.

Principio consensualistico

Principio fondamentale in materia contrattuale è quello: consensualistico.

Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale secondo l'art.: 1321.

Nel contratto reale, ai fini del suo perfezionamento, il consenso: non è sufficiente.

Contratti preparatori

Nella categoria dei contratti preparatori rientrano: i sondaggi.

La responsabilità precontrattuale è disciplinata dall'art.: 1337.

L'opzione è: atto preparatorio con efficacia vincolante.

Buona fede e regolamento di interessi

Il dovere di comportarsi secondo buona fede caratterizza la fase esecutiva secondo l'art.: 1375.

Il dovere di comportarsi secondo buona fede investe il regolamento di interessi unitariamente inteso secondo l'art.: 1366.

Il sorgere del rapporto precontrattuale è equiparabile alla disciplina prevista per: il rapporto di fiducia.

Dovere informativo nei contratti

Il dovere informativo nei contratti finanziari si innesta sull'art.: 47 cost.

Contratto preliminare unilaterale

Alcuni autori hanno affermato che il contratto preliminare unilaterale: si traduce in un patto d'opzione.

L'accettazione della controparte in un contratto preliminare unilaterale: porta alla stipula di un contratto preliminare bilaterale.

Requisiti del contratto preliminare

I requisiti e la disciplina del contratto preliminare sono previsti dall'art.: 1325.

Il contratto preliminare è nullo se non è fatto nella stessa forma che la legge prevede per il contratto definitivo, secondo l'art.: 1351.

Termini nel contratto preliminare

Nel contratto preliminare il termine di efficacia e il termine di adempimento: il primo può essere previsto, il secondo deve essere previsto.

In caso di mancanza del termine secondo alcuni autori si applica: l'art. 1183 c.c.

Contratto preliminare ad effetti anticipati

In tema di contratto preliminare ad effetti anticipati una delle ipotesi più comuni è: la vendita.

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Antonio112296 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dei contratti e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Universita telematica "Pegaso" di Napoli o del prof Laurini Gianfranco.
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