Relazione di diritto costituzionale III
Il diritto costituzionale al lavoro con particolare riferimento alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale
Relatrici: Samantha Legat, Federica Maggi, Sabrina Martin, Sara Pascarell, Giada Ponzilacqua
Introduzione: il principio lavorista nella Costituzione
Tra i “principi fondamentali”, contenuti nella Costituzione italiana, rileva in modo particolare quello lavorista, che permea la Carta costituzionale sin dal suo incipit. Infatti, l’articolo 1 della Costituzione, al primo comma recita: “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”. Fin dal principio, quindi, si può notare come il lavoro e la democrazia vengano elevati a valori fondanti il nuovo modello statuale fissato nella Costituzione italiana.
Il successivo articolo 4, più nel dettaglio, enuncia il principio lavorista; la norma testualmente recita: “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”.
La disposizione di cui al su richiamato articolo 4, ha un contenuto complesso che mette in evidenza da un lato la libertà del lavoro intesa sia nel suo contenuto negativo, quale impossibilità di costringere un qualunque cittadino a svolgere una determinata attività lavorativa, sia nella sua accezione positiva, vale a dire che il soggetto deve essere posto nelle condizioni di poter ambire a svolgere l’attività lavorativa che ritiene più confacente ai suoi interessi ed alle sue capacità, su un piano di parità sostanziale con gli altri cittadini e senz’altro limite rispetto alle sue attitudini individuali.
Il contenuto dell’articolo 4, quindi, si lega strettamente al principio dell’uguaglianza sostanziale, previsto dall’articolo 3 della Costituzione, che riconosce un tipo di Stato fondato sul riconoscimento della «pari dignità sociale» di ogni persona e sul dovere della Repubblica di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona umana».
Dall’altro lato, l’articolo 4, mette in evidenza il dovere di lavorare, cioè di svolgere un’attività conforme alle proprie attitudini e capacità che contribuisca allo sviluppo morale o materiale del paese. Si può sostenere che il lavoro rappresenti il fondamento della Repubblica democratica in quanto esso è il segno concreto della possibilità, affidata a ogni cittadino e cittadina, di contribuire, giorno per giorno, alla costruzione della società, mettendo a frutto le capacità di ognuno di noi.
È fondamento della Repubblica perché attua in concreto la partecipazione responsabile al bene comune. Il lavoro è quindi anche un dovere perché, oltre a soddisfare le esigenze di vita personale e familiare, deve contribuire al “progresso materiale e spirituale” della società, cioè esso rappresenta un mezzo di partecipazione attiva alla realizzazione della collettività.
Nella visione dei Costituenti, quindi, il lavoro assume un duplice significato: da una parte esso rappresenta un elemento fondamentale, generatore della dignità umana, poiché non è solo uno strumento per conseguire mezzi di sussistenza ma è anche uno strumento necessario per l’affermazione della personalità di ogni uomo. Dall’altra parte, se un cittadino non lavora, viene a mancare anche il suo contributo sociale, che arricchisce (materialmente e spiritualmente) gli altri cittadini. Il lavoro, infatti, consente a ciascuna persona di assolvere il debito contratto verso gli altri consociati. Come osservò il costituzionalista Costantino Mortati: “Nella Costituzione italiana, il lavoro posto a base della Repubblica, non è né in sé o mero strumento di guadagno, ma mezzo di affermazione della personalità del singolo, garanzia di sviluppo delle capacità umane e del loro impiego.”
Il lavoro assicura quella dignità umana che permea l’intera Carta costituzionale (come si rileva negli artt. 2, 3, 27, 32 e 36 della Costituzione), confermandosi principio base dell’ordinamento.