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Diritto Commerciale

TEORIA

Essendo un file super preciso, riassuntivo e completo per saper rispondere alle domande dell’esame

orale, TUTTI i capitoli sono da studiare.

LEGENDA COLORI: in BLU sono gli argomenti da sapere bene, in ROSSO quelli su cui si può posare

meno attenzione, in VIOLA quelli che costituiscono quasi sempre domanda di esame.

CAPITOLO 1

INTRODUZIONE

1. Nozione di imprenditore

Il nostro legislatore all’Art. 2082 definisce l’imprenditore come colui che esercita PROFESSIONALMENTE

un’attività economica ORGANIZZATA al fine della produzione o lo scambio di beni e servizi.

2. Nozione di azienda

Il nostro legislatore all’Art. 2555 delinea i caratteri dell’azienda, individuata come un complesso dei beni

organizzati dall’imprenditore per l’esercizio della propria attività.

3. Categorie di imprenditori

Il nostro legislatore distingue le diverse tipologie di imprese ed imprenditori in base a tre criteri:

• Oggetto dell’impresa: imprenditore agricolo e imprenditore commerciale

• Dimensione dell’impresa: piccolo imprenditore (artigiani/coltivatori diretti) e medio/grande

imprenditori

• Natura del soggetto che esercita l’impresa: impresa individuale, impresa costituita in forma di società,

impresa pubblica.

Non sono riconducibili alla figura di imprenditore il:

1. Professionista intellettuale

2. Lavoratore autonomo

4. Lo statuto generale dell’imprenditore

L’appartenenza alla categoria di imprenditore e la compresenza dei requisiti essenziali sottopone

l’imprenditore all’applicazione di un insieme articolato di disposizioni che compongono lo statuto generale

dell’imprenditore.

Lo statuto generale si applica a qualsiasi tipologia di impresa, a prescindere dall’oggetto, dalla dimensione e

dalla forma organizzativa e dalla natura dell'imprenditore e dallo scopo perseguito.

Tra queste disposizioni si ha:

• Un primo blocco con le disposizioni legate ai LIMITI ed i CONTROLLI posti dall’ordinamento all’attività

di impresa;

• Un secondo blocco con le disposizioni relative ai RAPPORTI DI LAVORO nell’impresa;

• Art. 2112 mantenimento dei diritti dei lavoratori (continuità del rapporto ed anzianità) in caso di

trasferimento, usufrutto ed affitto d’azienda; 1

• Art. 2555 nozione di azienda: delinea i caratteri dell’azienda, individuata come un complesso dei beni

organizzati dall’imprenditore per l’esercizio della propria attività;

• La successione dell’acquirente, usufruttuario ed affittuario nei contratti stipulati per l’esercizio

dell’impresa stessa;

• Un insieme di disposizioni relative alla concorrenza (sleale);

• Le controversie individuali di lavoro è competente per il territorio il giudice naturale dove si trova

l’azienda, nella quale il lavoratore ha prestato la propria opera;

• Le disposizioni in tema di ditta, marchi, insegna;

• Le disposizioni contenute nella Carta Costituzionale riferite all’impresa.

Accanto allo statuto generale dell’imprenditore vi sono anche una serie di norme applicabili alle singole

specie di imprenditore.

5. Categorie di imprese

Art. 2084 → La legge determina le categorie d'imprese il cui esercizio è subordinato a concessione o

autorizzazione amministrativa. Le altre condizioni per l'esercizio delle diverse categorie di imprese sono

stabilite dalla legge e dalle norme corporative (elenca le categorie di imprese che non possono partire da sole

ma hanno bisogno di un permesso speciale, concessione o autorizzazione, prima di aprire).

6. REQUISITO: esercizio dell’Attività Economica

Il primo requisito che caratterizza la figura dell’imprenditore (art. 2082) è l’esercizio dell’attività economica.

Consiste in una serie di atti collegati tra di loro, cui fini o risultati sono SUSCETTIBILI DI

VALUTAZIONE ECONOMICA ed il cui compimento segue il METODO ECONOMICO ovvero un modo

per sé idoneo a consentire all’imprenditore la REMUNERAZIONE dei fattori della produzione.

Infatti una determinata attività è svolta con metodo economico se tende a realizzare dei ricavi che possano

sostenere i costi, l’imprenditore è soggetto al rischio di impresa ed è essenziale che l’attività sia produttiva di

utili.

6.1) SCOPO DI LUCRO

Ci colleghiamo così allo scopo di lucro.

L’art. 2082 NON menziona lo scopo di lucro tra i requisiti dell’imprenditore.

Tuttavia occorre domandarsi se il perseguimento dello scopo di lucro sia necessario a CONFIGURARE

l’ESERCIZIO di impresa.

La tesi prevalente è quella che annovera lo scopo di lucro tra gli elementi che caratterizzano la veste di

imprenditore, ma che non sia un requisito essenziale.

Tale tesi tiene conto che chiunque inizi un’attività si prefigga di condurla con modalità che consentano

quantomeno la copertura dei costi con i ricavi conseguiti (metodo economico), in caso contrario si avrebbe

mero consumo e non PRODUZIONE DI RICCHEZZA (quindi non si avrebbe impresa).

7. Chi NON è definito imprenditore

È escluso che possa essere qualificato come imprenditore (NON IMPRENDITORE):

• Colui che produce per CONTO PROPRIO

• Chi investe il proprio denaro in borsa o si limita ad AMMINISTRARE il proprio patrimonio personale

anche ingente

• Chi si limita a concedere in godimento i propri beni

• Chi fa attività in modo occasionale, senza organizzazione professionale

Hanno invece carattere di impresa: 2

• Le società di INVESTIMENTO (che sono autorizzate a svolgere attività di investimento)

• Le società FIDUCIARIE (che sono autorizzate ad amministrare i beni per conto di terzi)

• Le c.d. HOLDING PURE (che controllano altre società di cui organizzano attività)

• L’attività del proprietario di alloggi che non si limita a condurli in locazione, ma offre delle prestazioni

aggiuntive (come pulizia, lavanderia e preparazione dei pasti)

Il fatto di possedere degli immobili ma sfruttare i medesimi in modo organizzato e finalizzato allo scopo di

lucro potrebbe configurarsi come attività d’impresa secondo una parte della dottrina; in quanto determina

produzione di beni/servizi (es. Airbnb).

8. REQUISITO: Professionalità

L’art. 2082. richiede anche il requisito della professionalità che implica che l’attività debba essere svolta in

modo non saltuario ma abituale, anche se non necessariamente esclusivo e continuativo.

Sono imprenditori anche coloro che svolgono attività con cadenza ciclica (es. gestore di stabilimento

balneare).

La professionalità può sussistere anche in presenza di unica operazione e di cui la dimensione e

l'importanza siano tali da ricondurre a tale requisito.

9. REQUISITO: Organizzazione

L’organizzazione è la particolare COMBINAZIONE DI FATTORI PRODUTTIVI dall’imprenditore agli

elementi che compongono l’azienda, e che costituiscono nel loro complesso gli strumenti attraverso i quali

riesce ad esplicitare le proprie competenze.

Questo requisito è stato ridimensionato sia dalla diffusione della tecnologia sia dall'intervento del legislatore

tributario. Tuttavia le indicazioni del legislatore non sono esaustive, dovendosi ritenere sempre un minimo di

organizzazione.

L’organizzazione deve rivolgersi all’esterno e l’attività essere rivolta al mercato, infatti l’organizzazione è

anche elemento di distinzione tra l’imprenditore non piccolo, che ha sempre anche solo un minimo di

organizzazione, e l’imprenditore piccolo che invece non ne ha.

10. Il lavoratore autonomo

È proprio il requisito dell’organizzazione che distingue l’imprenditore dal lavoratore autonomo, ovvero ove

ci sia sola ripetizione di prestazioni senza un minimo di organizzazione di strumenti, capitali e lavoro

altrui.

A quest’ultimo non si applica lo Statuto dell’imprenditore, ma quando tali soggetti applicano anche un solo

dipendente oppure capitali e mezzi che eccedono per complessità o numero alla normale dotazione di

categoria, deve considerarsi a tutti gli effetti impresa ed imprenditore, e di conseguenza viene applicato il

relativo statuto dell’imprenditore.

11. Quali teorie sono state sostenute dalla dottrina con riferimento all'impresa illecita?

Si parla di impresa illecita quando una determinata attività imprenditoriale presenta tutte le caratteristiche

dell’art.2082 del C.C. è contraria alle NORME IMPERATIVE, all’ORDINE PUBBLICO ed al BUON

COSTUME.

Occorre domandarsi se la qualifica di imprenditore possa essere riconosciuta anche quando l’attività sia

esercitata in violazione della legge.

Sono state sostenute dalla dottrina diverse tesi: 3

1. Alcuni hanno sostenuto che l’impresa illecita sarebbe inesistente.

2. Altri, invece, hanno affermato che l’impresa illecita è comunque esistente, in quanto l’attività umana

caratterizzata dall’esistenza dei requisiti di cui all’art. 2082 c.c. dà luogo alla nascita di un’impresa,

indipendentemente dall’INTENTO DI FRODE DEL TITOLARE.

3. Altri sostengono che chi svolge attività illecita deve considerarsi a tutti gli effetti imprenditore.

Infatti la qualifica di imprenditore deve ESSERE RICONOSCIUTA anche se l’attività è illecita.

A queste imprese, fermo restando l’applicazione delle opportune sanzioni amministrative e/o penali, si

applicheranno solo i segmenti di stato dell’imprenditore FAVOREVOLI ai TERZI con cui abbiano intrapreso

relazioni con l’imprenditore illecito.

Quindi, tali imprenditori saranno disposti a FALLIMENTO, non potranno avvalersi delle norme che lo

tutelano nei confronti dei terzi ed in ogni caso i creditori saranno tutelati dalla legge in materia.

12. Imprenditore agricolo (Art. 2135)

“È imprenditore agricolo colui che esercita UNA DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE ESSENZIALI, ovvero

COLTIVAZIONE DEL FONDO, ALLEVAMENTO DI ANIMALI, SILVICOLTURA e le attività connesse”

(ovvero tutte le attività dirette alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico o una fase necessaria del ciclo

stesso, di carattere vegetale o animale che utilizzano o possono utilizzare il fondo).

Questo comporta che l’attività agricola non è più intesa in senso TRADIZIONALE, quindi strettamente

legata al valore fondo, ma è sufficiente che riguardi il ciclo biologico di un animale o vegetale.

NON può essere considerata attività agricola la gestione di uno zoo.

È un imprenditore agricolo che coltiva le vigne e raccoglie l’uva per produrre e vendere vino. L’imprenditore

agricolo è equiparato all’imprenditore ittico (titolare di licenza di pesca) e all’acquacoltore (chi alleva

organismi acquatici).

N.B. La silvicoltura è un’attività di coltivazione del bosco diretta alla produzione di legname.

12.1) ATTIVITÀ AGRICOLE PER CONNESSIONE

Le attività agricole per connessione sono attività di per sé COMMERCIALI che si connotano come agricole

per il fatto di essere ESERCITATE dall’imprenditore agricolo in VIA PRINCIPALE.

Si tratta di attività che:

• Abbiano per oggetto prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo;

• Attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’uso prevalente di attrezzature o risorse

dell’azienda impiegate per l’attività agricola.

Chi vende e trasforma in vino l’uva da lui prodotta resta imprenditore agricolo, mentre è imprenditore

commerciale chi vende e trasforma in vino l’uva prodotta da altri.

12.2) STATUTO DELL’IMPRENDITORE AGRICOLO

Nell’impianto originario l’imprenditore agricolo NON era tenuto all’iscrizione nel Registro delle Imprese e

quindi al relativo regime pubblicitario, per non avere l’obbligo di redigere le scritture contabili e la NON

assoggettabilità al fallimento ed altre procedure concorsuali.

La nozione di imprenditore agricolo è stata integralmente ridisegnata dal Decreto legislativo 228/2001.

Lo STATUTO comporta che:

• Gli imprenditori agricoli sono tenuti all’iscrizione in una sezione speciale del registro delle imprese ed ha

gli stessi effetti dell’iscrizione nella sezione ordinaria quindi ha effetto dichiarativo: i fatti non pubblicati

NON possono essere opposti a terzi a meno che non si provi che ne siano egualmente a conoscenza, ma una

volta che il fatto viene pubblicato nessun terzo può validamente sostenere di non esserne a conoscenza. È

quindi legale che ha efficacia di opponibilità ai terzi; 4

• Sono sottratti all’obbligo di redigere le scritture contabili ma numerose disposizioni fiscali ne impongono la

tenuta;

• Sono sottratti a fallimento e dalle procedure concorsuali (solo per imprenditori che esercitano attività

commerciale);

• Gli imprenditori sono ammessi a stipulare ACCORDI di RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI e

TRANSAZIONI FISCALI e possono ricorrere alla procedura di COMPOSIZIONE DELLA CRISI DI

SOVRAINDEBITAMENTO.

Si parla di un regime di favore nei confronti degli imprenditori agricoli che può essere visto come una

compensazione ai maggiori rischi che le attività agricole comportano.

13. Imprenditore Commerciale

Il C.C. non definisce l’imprenditore commerciale ma si limita ad elencare all’Art.2195 le attività per cui è

imposta l’iscrizione nel registro delle imprese e che comporta la qualificazione come imprenditore

commerciale:

• attività INDUSTRIALE diretta alla PRODUZIONE

• attività INTERMEDIARIA nella CIRCOLAZIONE

• attività di trasporto, per terra, per acqua, per aria, sia persone che di cose

• attività BANCARIA o ASSICURATIVA

• attività AUSILIARIE (mediazione, deposito, spedizione, pubblicità)

Eventuali attività non indicate dovranno essere considerate attività commerciali qualora non siano

qualificabili come agricole o PICCOLE IMPRESE.

13.1) STATUTO IMPREDITORE COMMERCIALE

L’imprenditore commerciale NON PICCOLO è soggetto all’applicazione dello statuto dell’imprenditore

commerciale che prevede:

• Iscrizione nel registro delle imprese: sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle

imprese (nell’impianto originario del codice civile era previsto solo per l'imprenditore commerciale,

ma successivamente l’obbligo è stato esteso ad imprese agricole e piccole imprese seppur in una

sezione speciale);

• L’obbligo di tenuta delle scritture contabili;

• Assoggettamento a fallimento e altre procedure concorsuali;

• L’obbligo di indicare negli ATTI e nella CORRISPONDENZA il REGISTRO DI ISCRIZIONE

• Alcune disposizioni regolano la CIRCOLAZIONE DEI DEBITI E DEI CREDITI;

• Prova per iscritto e l’iscrizione nel registro delle imprese dei CONTRATTI che hanno per oggetto

TRASFERIMENTO E GODIMENTO d’azienda.

14. Piccolo Imprenditore

Ai sensi dell’art.2083 sono piccoli imprenditori i COLTIVATORI DIRETTI DEL FONDO, PICCOLI

ARTIGIANI, PICCOLI COMMERCIANTI e coloro che esercitano un’attività commerciale organizzata

prevalentemente con il lavoro PROPRIO E DEI COMPONENTI DELLA PROPRIA FAMIGLIA, detto

anche il CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE del piccolo imprenditore.

Nell’impianto originario i piccoli imprenditori erano sottratti al fallimento ed alle altre procedure

concorsuali, non soggetti all’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese e non obbligati a tenere le

scritture contabili.

Va chiarito che il requisito della prevalenza va inteso sia in senso quantitativo che funzionale, nel senso che

l’APPORTO LAVORATIVO dell’imprenditore deve risultare essenziale per la stessa sopravvivenza

dell’impresa. Inoltre il lavoro del piccolo imprenditore deve essere prevalente anche nei confronti del

capitale investito (esempio, non è piccolo imprenditore chi si occupa personalmente della lavorazione di

diamanti di enorme valore). 5

14.1) COLTIVATORI DIRETTI DEL FONDO → coloro che grazie al loro lavoro prevalente e della loro

famiglia hanno contribuito per almeno ⅓ di quella necessaria alla lavorazione del fondo.

14.2) ARTIGIANO → è stata oggetto di numerose revisioni via via adeguate all’innovazione tecnologica,

(meccanizzazione dei processi produttivi); l’ultima di queste leggi è stata la legge quadro sull’artigianato n.

443/1985 che qualifica l'artigiano come colui che esercita professionalmente e personalmente in qualità di

titolare l'impresa artigiana; assumendo l'intera responsabilità con tutti gli oneri e rischi inerenti la sua

direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro.

Tale disposizione consente all’artigiano di impiegare un certo numero di dipendenti:

Legittima l’impresa artigiana che non lavora in serie ad impiegarne 18 e quella che lavora in serie ad

impiegarne 9; numero diverso da settore a settore fino ad un max di 32

Privilegio artigiano → art. 2751 c.c. ovvero diritto del creditore artigiano ad essere preferito ad altri

creditori nell’ottenere il corrispettivo per la vendita dei manufatti.

15. Micro-piccola, media impresa

La Commissione Europea ha definito la piccola impresa:

• PICCOLA IMPRESA: “impresa che occupa meno di 50 persone e che realizzi un fatturato annuo o un tot

di bilancio che non superi i 10 Mln di €”

• MICROIMPRESA: “impresa che occupa meno di 10 persone e che non supera i 2 Mln di € di fatturato o

un tot di bilancio”

• START-UP INNOVATIVE: Per le PMI si applica la disciplina delle start-up innovative (devono iscriversi

come società di capitali); il valore della produzione annua non deve superare i 5 Mln di € e di cui oggetto

sociale esclusivo deve essere: lo sviluppo, la produzione o commercializzazione di prodotti o servizi

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher LeDispenseDiTina di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Aiello Marco.
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